Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLI FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

20/10/2007 n. 649/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e condanna alle spese del Ministero, in subordine

trasmissione alle SS.UU. o alla Corte Costituzionale e deposita

requisitoria scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Ancona del 7 novembre 2006, il signor F.A. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, in relazione ad una causa di risarcimento danni promossa contro di lui per le illegittime modalità di identificazione personale eseguite nell’esercizio della professione notarile. La causa, cominciata con atto notificato il 7 dicembre 1992 davanti al Tribunale di Forlì, decisa con la sua condanna in primo grado con sentenza 4 novembre 1997, poi, a seguito di appello del 20 ottobre 1998, con sentenza della Corte d’appello di Bologna di rigetto del gravame in data 13 marzo 2001, cassata dalla Corte suprema di cassazione con rinvio ad altra sezione della medesima corte territoriale con sentenza 10 maggio 2005.

Con decreto del 20 ottobre 2007, la Corte d’appello accertò che la durata ragionevole del giudizio presupposto sarebbe stata, nei tre gradi di giudizio, di sei anni; e liquidò, a titolo di danno non patrimoniale per l’ulteriore irragionevole durata, stimata di quattro anni e sei mesi, Euro 5.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio.

Avverso questo decreto, non notificato, il signor F. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, si deduce che la corte territoriale ha applicato, in tema di determinazione del danno da irragionevole durata del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 2, che lo commisura alla frazione di durata eccedente quella ragionevole, invece che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti, e delle libertà fondamentali che, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, lo commisura all’intera durata del processo. La norma interna, contrastante con la convenzione internazionale, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, perchè in violazione dell’art. 117 Cost., comma 1.

In relazione a questo motivo, il Procuratore generale ha formulato una motivata richiesta di accoglimento. La corte, dopo aver esaminato gli argomenti svolti a sostegno della tesi, ritiene di non doversi discostare dalla sua consolidata giurisprudenza.

Questa corte ha già affermato il principio interpretativo per il quale l’ambito delle valutazioni, affidate al giudice, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea (Cass. Sez. un. 26 gennaio 2004 n. 1340). Occorre però chiarire che il principio medesimo non può essere inteso nel senso che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe immediatamente applicabile davanti al giudice italiano, data l’obiettiva diversità dell’area della giurisdizione della corte medesima rispetto a quella del giudice italiano. I riferimenti, nella giurisprudenza della corte europea, all’accumulo di violazioni accertate a carico della Repubblica italiana, costituente una pratica incompatibile con la Convenzione (a partire dalla sentenza nel caso Bottazzi c. Italia, n. 34884/97), che ha condotto la Corte a riconoscere dei livelli d’indennizzo più elevati di quelli riconosciuti dalle istituzioni della Convenzione prima del 1999, aveva il dichiarato scopo di soddisfare anche l’obiettivo di incoraggiare gli Stati a trovare la loro soluzione al problema, universalmente accessibile. Ora, un tale obiettivo, che si giustifica con gli scopi propri istituzionali della corte europea, è manifestamente estraneo agli obiettivi che deve porsi il giudice italiano nel decidere sulle domande di equa riparazione che gli sono sottoposte dalle parti. La L. n. 89 del 2001, che si tratta di applicare, non ha invero lo scopo di accelerare la durata dei processi, bensì quello di indennizzare coloro che hanno subito danni per l’eccessiva durata del processo in cui sono stati parte, e per questa via di assicurare una via di ricorso interna, che li sollevi dall’onere di adire la corte internazionale. La diversità degli ambiti giurisprudenziali è colta dalla stessa corte di Strasburgo, laddove osserva che la Corte può anche perfettamente accettare che uno Stato conceda delle somme che – pur essendo inferiori a quelle concesse dalla Corte – non sono irragionevoli, a condizione che le decisioni pertinenti, che debbono essere in sintonia con la tradizione giuridica e con gli standard di vita del paese interessato, siano rapide, ragionevoli ed eseguite con grande celerità (Grande Camera 29 marzo 2006, caso Scordino). Ogni intento punitivo, o “moralizzatore”, nei confronti – dello Stato esula dunque dal compito affidato al giudice italiano dalla norma applicabile alla fattispecie, trattandosi invece soltanto di stabilire, a favore della parte danneggiata dall’irragionevole durata del processo, una riparazione che non sia irragionevole, ma sia in sintonia con la tradizione giuridica e con gli standard di vita del paese, restando riservato istituzionalmente al legislatore di apprestare i mezzi utili all’obiettivo di ridurre la durata dei processi nei limiti della ragionevolezza, tenendo conto dell’intero sistema delle garanzie processuali (perchè, è appena il caso di ricordarlo, la durata del processo non è l’unico parametro di conformità al modello di giusto processo garantito dalla Costituzione).

Considerato poi che, sebbene la definitiva uniformità di applicazione della convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali sia garantita dall’interpretazione centralizzata della convenzione medesima attribuita alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza “si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte a essa nelle condizioni previste” dalla medesima, il giudice comune deve bensì interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, ma soltanto entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi normativi (principio la cui conformità alla Costituzione è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 2009), non si ravvisano ragioni di dubbio, della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale, che impongano di proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.

La questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, ai sensi del quale rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui all’art. 6 p. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è prospettata, infatti, movendo dal presupposto che la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe affermato l’illegittimità del criterio di calcolo contenuto nella norma interna. Tale assunto non è stato illustrato con l’indicazione delle sentenze nelle quali la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe affermato un tale principio di diritto.

Nella sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, caso Scordino, tuttavia, la corte, esaminando specificamente questo problema, si limita a osservare che “anche se il metodo di computo previsto dal diritto interno non corrisponde esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte, un’analisi della giurisprudenza dovrebbe consentire alle corti di appello di concedere somme che non siano irragionevoli se confrontate con quelle concesse dalla Corte in casi simili”; giudica poi che l’applicazione di un ammontare annuo di Euro 700,00, corrispondente in quel caso a Euro 175,00 per ciascuno dei ricorrenti rappresenta circa il 10% di quanto essa generalmente concede in cause italiane simili, e, solo sotto questo profilo, lo ritiene inadeguato.

Il giudizio riportato conferma che la questione qui dibattuta non è considerata direttamente rilevante ai fini della valutazione di congruità del risarcimento accordato, mentre il confronto deve essere fatto solo con il risultato complessivo. Manca dunque il presupposto dell’ipotizzato contrasto della L. n. 89 del 2001, art. 2, con la convenzione europea, e con il limite alla potestà legislativa, costituito dal rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (nell’interpretazione che ne è data dalla CEDU) consacrato nell’art. 117 Cost., comma 1, il che rende la questione di costituzionalità manifestamente infondata. Resta in tal modo assorbito anche il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione cit. sotto il medesimo profilo.

Con il secondo e il terzo motivo si censura, per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione, la determinazione della durata irragionevole del processo presupposto in quattro anni e sei mesi, invece che in 6 anni e quattro mesi.

Come risulta dal ricorso, il giudizio presupposto ha avuto tre gradi, dei quali il primo è durato dal 7 dicembre 1992 al 4 novembre 1997 (e quindi 4 anni, 11 mesi), l’appello dal 20 ottobre 1998 al 13 marzo 2001 (e quindi 2 anni, 4 mesi e 21 giorni), e il giudizio di cassazione dal 21 dicembre 2001 al 10 maggio 2005 (tre anni, 4 mesi e 19 giorni) per un totale dunque di 10 anni, 8 mesi e 10 giorni, da cui, detratti sei anni di durata ragionevole, già determinata dal giudice di merito in conformità con i parametri di legittimità applicati dalla corte europea, residuano 4 anni, 8 mesi e 10 giorni, di poco superiore a quella indicata dalla corte (4 anni e sei mesi).

Questa ha tuttavia liquidato per detto periodo, forfetariamente, la somma di Euro 5.000,00, laddove, secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale devèessere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, perchè l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840).

La censura è pertanto infondata.

Le considerazioni che precedono dimostrano anche l’infondatezza dell’ultimo motivo, con il quale si censura la misura della liquidazione del danno non patrimoniale, assumendosi che esso non sarebbe rispettoso delle indicazioni della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo. E’ invece inammissibile il quarto motivo di ricorso con il quale s’invoca la giurisprudenza di questa corte in ordine alla prova presuntiva del danno non patrimoniale, in caso di accertato superamento del termine ragionevole di durata del processo presupposto, poichè il principio di diritto al quale si fa riferimento è stato applicato dalla corte del merito.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. In mancanza di difese dell’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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