Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13100/2016 proposto da:

MARCOMARIA IMMOBILIARE SNC DI CA.MA. & C, in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante, C.M., LA

PASSION SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO BOSCOLO;

– ricorrenti –

contro

DELTA ENGINEERING SRL, C.S., F.A.,

S.F., S.S., quali eredi di S.G.,

B.G., SA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che C.M., la Passion srl, Marcomaria immobiliare s.n.c. di Ca.Ma., con atto spedito per la notifica il 12 maggio 2016, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, depositata il 10 marzo 2016 e notificata il 17 marzo successivo, con cui la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di trasferimento dall’alienante C. alla s.n.c. Marcomaria immobiliare della quota della metà indivisa di un immobile addibito a ristorante pizzeria, e della contestuale scrittura privata intervenuta fra C. e la Passion srl – di cui C. e la moglie erano gli unici soci – di cessione delle due aziende di ristorazione e di pizzeria d’asporto aventi sede nello stesso immobile;

considerato che i ricorrenti propongono un unico motivo di ricorso in cui lamentano la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 182 c.p.c. e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 300 c.p.c., agli artt. 2490 e 2495 c.c. e art. 110 c.p.c.;

ritenuto che il motivo di ricorso merita di essere accolto perchè il giudice di merito ha erroneamente applicato l’art. 300 c.p.c., nel presumere che il riferimento alla “udienza”, contenuto nella norma, debba intendersi nel senso di fissare alla udienza di precisazione delle conclusioni il termine oltre il quale la dichiarazione dell’evento interruttivo non produce effetto;

che, invero, nell’ordinamento processuale vigente (a seguito della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, che ha reso solo eventuale la discussione davanti al collegio) il richiamo all’udienza va letto, in relazione all’art. 190 c.p.c., nel senso di far riferimento alla data in cui può ritenersi chiuso il giudizio di merito e non più esercitabile in esso l’attività processuale delle parti, dunque alla data di scadenza dei termini fissati dall’art. 190 c.p.c. (ex multis Cass. S.U. n. 15295/2014; Sez. 1 n 23042/2009; S.U. n. 15783/2005);

che, dunque, la corte di merito, erroneamente interpretando l’art. 300 c.p.c., non ha verificato se l’evento interruttivo del processo, costituito (art. 2495 c.c.) dall’estinzione della Delta Engeneering srl a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese con conseguente venir meno della sua soggettività e legittimazione processuale, fosse stato notificato dal procuratore della società stessa alle altre parti entro la data di scadenza dei termini fissati dall’art. 190 c.p.c.: nel qual caso avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, onde consentire ai soci della società di riassumere il processo stesso nel termine di legge (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 6070/2013), ed alle controparti successivamente di eccepirne l’estinzione, in caso di mancato assolvimento di tale onere (ex multis Cass. n. 15948/2005);

che pertanto si impone, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame alla luce del principio di diritto qui enunciato, liquidando anche le spese di questo giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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