Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 16/07/2020), n.15133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16501-2014 proposto da:

C.P., C.C., G.L., CO.PA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, B. RUFFINI, 2-A, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, rappresentati e difesi dall’Avvocato

ANNA MARIA BRUNI, giusta procura a margine;

– ricorrenti –

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA Dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 208/2013 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEPANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor C.P., in proprio e quale ex socio e quale ex legale rappresentante della disciolta C. AUTO di C.P. & C. s.n.c., le signore C.C., Co.Pa. e G.L., in proprio e quali ex socie della predetta disciolta società, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 208/20/13, depositata il 18 dicembre 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato respinto l’originario ricorso della C. AUTO di C.P. & C. s.n.c. avverso un avviso di accertamento in materia di IVA.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate, pur regolarmente intimata, non si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2495 c.c., sul presupposto che l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso e notificato dall’Agenzia delle entrate nei confronti della C. AUTO di C.P. & C. s.n.c. dopo che la stessa era stata già cancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Dall’esame dell’intestazione della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado si rileva che, sin dall’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento, ad agire in giudizio sono stati, oltre alla società di cui si assume l’estinzione, anche i suoi quattro ex soci, vale a dire i signori C.P., C.C., Co.Pa. e G.L..

4. Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci e non possono essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta (orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 22/02/2010, nn. 4060, 4061, 4062 e ribadito da Cass., Sez. VI, 17/12/2013, n. 28187, Cass., Sez. VI, 05/05/2017, n. 11100, Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, tra le altre).

5. Alla luce di questo principio, deve ritenersi che il rapporto processuale tra l’Agenzia e gli ex soci, che oggi ricorrono per cassazione, fosse pienamente valido, essendosi instaurato tra l’Agenzia e coloro che, a seguito della affermata estinzione della società, sono divenuti i titolari dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’ente disciolto.

6. Quanto alla società, la questione relativa alla sua estinzione, che implica un accertamento di fatto, non risulta mai sollevata nei giudizi di merito, anche perchè tali giudizi sono stati introdotti e coltivati dalla stessa società, e non è stata minimamente affrontata nella sentenza impugnata.

7. Alla luce della giurisprudenza della S.C., ciò le attribuisce il carattere della assoluta novità e rende inammissibile il relativo motivo. Si afferma infatti costantemente che “il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione” (Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez. III, 21/11/2017, n. 27568; Cass., Sez. V, 22/01/2013, n. 1435, tra le altre).

8. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, comma 1, conv., con mod., dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

9. Il motivo è fondato.

10. La sentenza impugnata ha negato che la disciolta C. AUTO di C.P. & C. s.n.c. avesse diritto a usufruire del regime del margine nell’assolvimento dell’IVA, previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, in ordine all’acquisto di alcune autovetture. Secondo la CTR, la società era nelle condizioni di poter verificare, con l’uso della normale diligenza imprenditoriale, la impossibilità di utilizzare il suddetto regime, atteso che le autovetture da essa acquistate da una società importatrice italiana, che a sua volta le aveva acquistate dall’estero, “erano scortate dai documenti di immatricolazione esteri dai quali era possibile desumere la proprietà dei veicoli”.

11. Deve ritenersi che in tal modo la CTR abbia erroneamente applicato il D.L. n. 41 del 1995, art. 36.

12. Va al riguardo ricordato che le condizioni alle quali il contribuente può fruire del regime del margine sono state chiarite di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21105 del 12/09/2017. Hanno specificato le Sezioni Unite al p. 6.2. che, “qualora l’amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne – già prima dell’adozione del provvedimento impositivo (Cass. Sez. U. 9/12/2015, n. 24823) – l’esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico. Spetta a questo punto al contribuente l’onere di fornire la relativa prova contraria. In particolare, con riferimento all’esistenza delle condizioni soggettive, che qui assumono rilievo e che presentano i profili più delicati e controversi, il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di consapevolezza che il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’IVA, sia dell’uso della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi. A questo riguardo, deve ritenersi, in conformità alla univoca giurisprudenza della sezione tributaria, che rientri nell’ambito delle precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno che è quel che interessa – con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento dell’operazione”.

13. Nel caso di specie, invece, la CTR non ha dato conto degli elementi specifici e concreti che avrebbero giustificato, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la contestazione della possibilità di usufruire del regime del margine, nè ha chiarito in che cosa si sarebbe dovuta dispiegare la diligenza professionale della società contribuente, sembrando essersi la CTR accontentata, per escludere la buona fede e dunque per negare la possibilità di utilizzare il suddetto regime, del fatto che le autovetture acquistate “erano scortate dai documenti di immatricolazione esteri dai quali era possibile desumere la proprietà dei veicoli”. Ciò non è tuttavia sufficiente per escludere l’applicabilità del regime del margine, atteso che i requisiti soggettivi e oggettivi per tale applicazione, quali delineati nell’art. 36, commi 1 e 10, e chiariti dalla giurisprudenza di questa S.C., ben possono in teoria essere ricavati già dai documenti di immatricolazione, quando questi ultimi permettano di individuare – come affermato essere avvenuto nel caso di specie dalle parti ricorrenti – la natura dei beni (usati) e la loro provenienza (da soggetto che aveva già applicato il regime del margine, avendoli a sua volta acquistati da privati consumatori).

14. Con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati, si è infatti di recente precisato che “rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta” (Cass., Sez. V, 14/12/2018, n. 32402).

15. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale, oltre alla rideterminazione delle spese, dovrà accertare se, al di là della disponibilità delle carte di circolazione dei veicoli ceduti, ma sulla base di altri documenti di immatricolazione avuti a disposizione dalla società, quest’ultima potesse avere una ragionevole certezza della provenienza dei beni da privati consumatori o da altri soggetti che, in base al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, la autorizzavano ad applicare il regime del margine ivi disciplinato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e cassa con rinvio in relazione al motivo accolto, rimettendo, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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