Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati DIANA ENRICA, BRUNO MICHELE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 687/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
14.11.08, depositato il 19/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento parziale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – M.F. ha proposto ricorso per cassazione -affidato a sette motivi – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 19.11.2008 (notificato l’1.12.2008) con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, definito con sentenza del 26.10.2006.
La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 5.000,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte.
Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, tra l’altro evidenziando la tardività del ricorso. 1.1.- La presente ordinanza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2. – Il decreto impugnato risulta notificato in data 1.12.2008 mentre il ricorso è stato proposto soltanto il 2.1.2010, quindi tardivamente rispetto alla data di notificazione.
Sennonchè, dalla relata di notifica apposta sulla copia del decreto esistente nel fascicolo di parte ricorrente non è dato evincere se la notificazione sia stata richiesta dalla Cancelleria oppure dall’Amministrazione.
Talchè deve essere disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte di appello.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte di appello e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011