Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15133 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 13817-2007 proposto da:
DE MEIS NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato CIPRIETTI
SABATINO, che lo rappresenta e difende, giusta

Data pubblicazione: 02/07/2014

procura a margine del ricorso;
H SoA br1S OCL
– C
– ricorrente 2014
962

contro
COMUNE DI PENNE (c.f. 00224710681), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato
MANZI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

1

PUTATURO WALTER,

giusta procura a margine del

controricorso;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 122/2007 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/02/2007;

pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARLO
ALBINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento per

quanto di ragione del secondo motivo.

udita la relazione della causa svolta nella

*

2

Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con sentenza del 16 febbraio 2007, la Corte di
appello dell’Aquila, in riforma della sentenza in data 21
aprile 2004 del Tribunale di Pescara, rigettava la domanda
con cui Nicola De Meis aveva chiesto la condanna del Comune

di Penne al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’acquisto da parte del convenuto, a titolo di cd.
accessione invertita ed a seguito della irreversibile
trasformazione per la realizzazione di una discarica
dichiarata di pubblica utilità, di un terreno del quale
esso attore era proprietario in virtù di permuta del 20
novembre 1990. In particolare, la Corte di appello
osservava che l’irreversibile trasformazione si era
verificata prima dell’atto di acquisto da parte
dell’attore, quando il bene non era più di proprietà del
venditore permutante; di conseguenza l’attore non aveva
acquistato la proprietà del terreno che apparteneva già al
Comune per acquisto a titolo originario; ne conseguiva
ulteriormente che l’attore non era legittimato a chiedere
il risarcimento dei danni perché il bene non era stato
sottratto a lui, ma al venditore permutante, prima
dell’atto di permuta. Infine, la legittimazione non poteva
discendere da una pretesa cessione del credito risarcitorio
sia perché la relativa questione non era stata mai
prospettata sia perché la cessione non risultava dal
contratto di permuta;
3

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione Nicola De Meis, deducendo: 1) la violazione
dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed il vizio di
motivazione poiché il Comune di Penne, nel suo appello
incidentale, aveva chiesto la conferma della pronunzia di

primo grado, salvo che per la condanna al pagamento degli
interessi e delle spese e non aveva riproposto l’eccezione
di improponibilità della domanda, poi qualificata dalla
sentenza impugnata quale eccezione di difetto di
legittimazione attiva, rilevabile d’ufficio; 2) il vizio di
motivazione per avere collocato l’irreversibile
trasformazione nella data del 30 ottobre 1990, senza
considerare le ulteriori opere prescritte dalla giunta
regionale con ordinanza del 20 novembre 1990; 3) la
violazione dell’art. 83 c.p.c. ed il vizio di motivazione
per avere considerato ammissibile l’appello malgrado il
relativo potere non risultasse dalla procura rilasciata dal
sindaco a margine della «comparsa di costituzione
nell’appello principale con domanda di appello incidentale»
e malgrado non risultasse la relativa autorizzazione della
giunta municipale;
– che il Comune di Penne resiste con controricorso con
il quale – dopo avere esposto che nelle proprie difese di
primo e secondo grado aveva sempre escluso che nella specie
si fosse verificata una ipotesi di accessione invertita
poiché il terreno era nella disponibilità del Comune sulla
4

base di un contratto di affitto con cui il precedente
proprietario aveva autorizzato la realizzazione di una
discarica – affermava, per «dovere di correttezza ed
imparzialità dell’azione amministrativa» «di discostarsi
dalla pronuncia della Corte di appello per continuare a
sostenere che al ricorrente» spettava il valore venale del

A

terreno, come determinato dal Tribunale, con esclusione
degli interessi (per avere l’attore rifiutato la maggiore
somma offerta dal Comune) e della condanna alle spese;
– che il ricorrente, interpretando evidentemente l’atto
del Comune come contenente anche un ricorso incidentale,
resiste a quest’ultimo con controricorso;
– che entrambe le parti hanno presentato memoria;

che il primo motivo del ricorso è fondato. La

statuizione del giudice di primo grado sul diritto
dell’attore al risarcimento dei danni – per essere
subentrato nella posizione dell’originario proprietario
acquisendone tutti i vantaggi e gli oneri relativi al bene
permutato, compreso il diritto al risarcimento dei danni non è stata impugnata da nessuna delle parti. Come sopra
esposto, infatti, il Comune di Penne, pur continuando a
negare che nella specie si fosse verificata una occupazione
acquisitiva ed assumendo di dovere a diverso titolo la
somma capitale portata dalla sentenza di condanna del
Tribunale, non ha chiesto la riforma sul punto della
decisione di primo grado, che d’altra parte era stata
5

censurata dall’odierno ricorrente solo quanto alla
determinazione del valore del terreno. Ne consegue che la
responsabilità del Comune verso l’attore per il danno
arrecato con l’irreversibile trasformazione del fondo era
coperta da giudicato e non poteva essere messa in

discussione dalla Corte di appello. Sul punto si deve solo
precisare che la questione della legittimazione attiva
dell’odierno ricorrente era stata dibattuta tra le parti
nel giudizio di primo grado, sia pure con l’erronea
qualificazione di proponibilità della domanda, e decisa
implicitamente

dal

Tribunale

con

l’affermazione

dell’obbligazione risarcitoria del Comune (e

plurimis,

sulle condizioni del giudicato implicito in ordine alla
legittimazione,

Cass. 17 aprile 2003, n. 6169; Cass.

novembre 2001, n. 13695);
– che gli altri motivi del ricorso restano assorbiti; in
particolare resta assorbito il terzo motivo relativo
all’inammissibilità dell’appello incidentale che la Corte
territoriale non ha esaminato avendo ritenuto assorbente la
questione della legittimazione dell’attore;
– che il Comune di Penne non ha proposto ricorso
incidentale, come risulta evidente non solo dalla mancanza
di specifici motivi, ma anche dall’intestazione dalla
quale, dopo la parola «controricorso», sono state
cancellate le parole «con ricorso incidentale» e dalle
conclusioni, dalle quali è stato cancellato ogni
6

riferimento alla cassazione della sentenza ed al valore del
ricorso incidentale ai fini del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al

cassazione, alla Corte di appello dell’Aquila in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7
maggio 2014.

motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di

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