Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15132 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15132 Anno 2015
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAMPANILE PIETRO

Ud. 26.1.2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

Elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio,
n. 57, nello studio dell’avv. Raffaele Montanaro (studio avv. Marco Serra), che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso.
ricorrente

Data pubblicazione: 20/07/2015

contro
IMPRESA DI COSTRUZIONI DOTT. GAETANO CAPETO & C. S.A.S.

Elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone,
Sticchi Damiani, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Teodoro Selicato, giusta procura speciale a margine del controricorso.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, n.
432, depositata in data 23 giugno 2012;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26
gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la controricorrente l’avv. Aldo Buongiorno,
munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

l – Con lodo depositato in data 31 luglio 2008 il Collegio Arbitrale all’uopo nominato, pronunciando sulle
domande proposte dalla S.a.s. dott. Gaetano Capeto & C.
nonché dall’IACP di Brindisi in relazione alla controversia insorta in merito a dei contratti di appalto per
la costruzione di edifici destinati ad edilizia resi-

2

n. 78 (studio BDL), nello studio dell’avv. Eernesto

denziale pubblica, riconobbe determinati crediti vantati dall’impresa, attribuendo, in motivazione, per quanto in questa sede maggiormente rileva, interessi e ri-

1.1 – Nel dispositivo la condanna dello IACP per la
complessiva somma di euro 123.147,66 veniva formulata ”
per i titoli e i rispettivi importi di cui alle richieste accolte, risultante dalla specifica analisi, contenuta in motivazione, compresi accessori, secondo le
voci, le decorrenze e le quantificazioni di cui in motivazione”.
1.2 – La Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento delle impugnazioni del lodo proposte dalla
Impresa Capeto e, in via incidentale, dall’Iacp di
Brindisi, ha rilevato che la somma indicata in dispositivo era riferibile al solo capitale, ragion per cui
ivi contenuto, andava interpretato
il termine ‘ compresi<, t ivi nel senso di "oltre", così rendendosi intelligibile il riferimento, pure ivi espresso, alle voci "decorrenze e quantificazioni". Prescindendo da tale interpretazione, la Corte territoriale, accogliendo per altro il rilievo dell'Iacp fondata sulla natura del credito e sulla illegittimità della rivalutazione, ha osservato 3 che la censura valutazione sulle singole poste. dell'Impresa circa il mancato riconoscimento degli interessi era meritevole di accoglimento, ed in tale senso, dichiarata la nullità parziale del lodo in parte dispositivo. 1.3 - E' stata altresì rigettata l'impugnazione proposta dall'Istituto in via incidentale, rilevandosi che, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, il Collegio arbitrale aveva esaminato l'eccezione di inadempimento, disattendendola per una pluralità di ragioni che, attenendo soprattutto al profilo probatorio, non erano apprezzabili in sede di impugnazione del lodo, per altro proposta in termini generici, senza alcuna specificazione in merito alle denunciate "inadempienze" della controparte. 1.4 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'IACP, deducendo tre motivi, cui l'impresa resiste con controricorso. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo, deducendosi violazione dell'art. 829, n. 4, cod. proc. civ., si sostiene che la Corte di appello non avrebbe potuto procedere alla rettifica del dispositivo del lodo, con riferimento alla decorrenza degli interessi, non essendo ravvisabile 4 qua, li ha attribuiti nei termini meglio specificati in alcuna nullità nella contraddittorietà fra motivazione e dispositivo. 2.1 - La censura, che per altro propone una lettura testo applicabile "ratione temporis",contrastante con l'interpretazione resa da questa Corte al riguardo (cfr., Cass., 28 maggio 2014, n. 11895; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3768), è inammissibile, in quanto non coglie le rationes decidendi della sentenza in esame, con la quale, con riferimento alla statuizione indicata nel motivo, in primo luogo (pag. 8) si è inteso procedere alla correzione di un errore materiale (cfr., circa la sua ammissibilità, Cass., 23 novembre 2012, n. 20755), per poi affermare che "non sarebbe discutibile la nullità parziale del lodo per violazione di legge e per omessa pronuncia". 3 - Con il secondo profilo del primo mezzo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 1 l'Istituto lamenta che erroneamente la Corte di appello avrebbe rigettato l'impugnazione del lodo prospettata sotto il profilo della carenza, nel "dispositivo", di qualsiasi pronuncia relativa al quesito concernente l'inadempimento contrattuale della controparte. In proposito si afferma che la possibilità di tener conto an- 5 dell'art. 829, primo coma, n. 4 cod. proc. civ., nel che della motivazione del provvedimento non sussisterebbe nelle ipotesi in cui il dispositivo manchi del tutto. lità. In primo luogo deve rilevarsi che non è stato neppure trascritto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il dispositivo del lodo; mette conto altresì di osservare che la Corte di appello, con riferimento al motivo di impugnazione del lodo riguardante l'omesso esame, da parte del Collegio arbitrale, dell'eccezione di inadempimento, ha affermato che detta censura era inammissibile, sia perché attingeva valutazioni di merito, sia perché generica e incompleta, in quanto "totalmente priva di allegazione in ordine a quali siano stati gli assunti inadempimenti della Capeto". Tale statuizione non risulta in alcun modo censurata, con conseguente inammissibilità della doglianza. 4 - A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, con il quale si deduce insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la Corte territoriale omesso di considerare che l'inadempimento della Ca- 6 3 - La doglianza presenta vari profili di inammissibi- 2 peto sarebbe emerso dalla perizia redatta dell'esperto nominato dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Anche in questo caso non si coglie la ratio decidendi denziato, sull'inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo, proponendosi nella sostanza, per altro, sia pure tramite la denuncia di un vizio motivazionale, questioni attinenti al merito, quali la valutazione di determinate acquisizioni probatorie, insindacabili in sede di legittimità. 5 - La terza censura, riguardante la violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, con riferimento alla decorrenza degli interessi, oltre a presentare degli aspetti di novità, è infondata, avendo la Corte territoriale correttamente fatto riferimento, in relazione ai distinti fabbricati, alle date di ultimazione dei lavori e ai periodi di sei mesi per il completamento del collaudo e di ulteriori due mesi per approvazione del certificato definitivo. Deve infatti constatarsi che la questione della decorrenza degli interessi dalla data di archiviazione del procedimento penale nel cui ambito sarebbe stata svolta la perizia che, secondo il ricorrente, avrebbe quantificato i vizi dell'opera in assenza del collaudo, oltre 7 della sentenza impugnata, incentrata, come sopra evi- a presentare ineludibili profili di novità, e, quindi, di inammissibilità, contrasta con l'orientamento di questa Corte relativ10 agli obblighi del committente in rettamente applicato nella sentenza in esame. 6 - Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 gennaio 2015. tema di collaudo (Cass., 16 marzo 2007, n. 6303), cor-

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