Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15132 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12903/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DONATELLA MAZZONI;

– ricorrente –

contro

LU.FU.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA SARTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che, con sentenza depositata il 15/03/2016, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato la separazione dei coniugi L.A. e Lu.Fu.Gi. e rigettato le reciproche domande di addebito proposte dai coniugi, nonchè posto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie pari a 300 Euro, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

che avverso tale sentenza L.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso Lu.Fu.Gi.;

considerato che con il primo ed il secondo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sotto quello della motivazione meramente apparente, le statuizioni con le quali la corte d’appello ha ritenuto che il volontario allontanamento del marito dal domicilio coniugale, pur essendo astrattamente idoneo a integrare un motivo di addebito, non lo era in concreto nella specie, essendo l’affectio maritalis venuta già meno al momento dell’allontanamento, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;

che con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 29 Cost. e artt. 24 e 111 Cost., ritenendo che la Corte fiorentina abbia errato nel negare le indagini di polizia tributaria per accertare una maggiore capacità economica del Lu.;

che con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia che il marito della ricorrente versava mensilmente per il mantenimento della moglie e la figlia una somma pari ad Euro 2000 per il loro mantenimento, pur dichiarando di percepire redditi medi mensili molto inferiori a suddetta somma;

che, fissata adunanza camerale sulla proposta di manifesta infondatezza, parte ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che il ricorso non è meritevole di accoglimento;

che, quanto ai primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, va in primo luogo precisato che la corte fiorentina non si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’allontanamento dalla residenza familiare, qualora sia posto in essere da uno dei due coniugi unilateralmente senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce una violazione degli obblighi imposti dall’art. 143 c.c., non però quando il coniuge si allontani per giusta causa: come tale intendendosi la presenza di una situazione di fatto o avvenimenti e comportamenti altrui che contrastino con la continuazione di una convivenza, non rendendo esigibile la pretesa di coabitare da parte dell’altro coniuge (Cass., Sez. 1^, n. 1202/2006; Cass., Sez. 1^, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1^, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. 1^, 11 agosto 2000, n. 10682); che, in secondo luogo, la sentenza impugnata ha esposto puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’allontanamento del marito non sia stata scelta “gratuita”, bensì scaturente da vicende, puntualmente indicate in sentenza in relazione alle allegazioni espresse dal predetto, la cui verosimiglianza – unita al difetto di allegazioni altrettanto puntuali di segno contrario della odierna ricorrente – ha ritenuto elemento sufficiente per presumerne la conformità all’accaduto, avvalendosi della discrezionalità di valutazione ad essa corte riservata; che dunque tale motivazione, insindacabile nel merito in questa sede di legittimità, si mostra anche priva di quella radicale contraddittorietà intrinseca che il ricorso denuncia;

che anche il terzo motivo di ricorso si mostra infondato perchè l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria – in deroga alle regole generali sull’onere della prova – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sicchè l’omissione di motivazione sul punto non è censurabile in sede di legittimità ove sia pure per implicito il diniego di esercizio di quel potere sia logicamente riferibile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per sufficienza dei dati istruttori acquisiti.(cfr. ex multis Cass. 2098/2011; Cass. 16575/2008);

che l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella non utile richiesta di un riesame degli elementi di prova valutati dai giudici di merito in ordine alla diminuita capacità reddituale del Lu.;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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