Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15132 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 16/07/2020), n.15132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5216-2016 proposto da:

UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2015 della COMM.TRIB.REG. dell’Umbria,

depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NARDONE, per delega dell’Avvocato

LA SPINA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e depositato

scritti della Comunità Europea;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa sono esposti come segue nella sentenza impugnata.

Con bollette doganali del luglio 2013, Umbria Olii International srl importava temporaneamente dalla Tunisia olio di sansa greggio da destinare ad operazioni di raffinazione al fine di ottenere olio di sansa di oliva raffinato: la merce era vincolata al regime doganale del perfezionamento attivo, che consente l’importazione della merce destinata alla successiva riesportazione senza pagamento dei dazi, previa prestazione di idonea garanzia.

In particolare, la società era autorizzata -da apposito disciplinare- a lavorare l’olio importato per ottenere un “prodotto compensatorio principale” (l’olio di sansa e di oliva) da riesportare ed un “prodotto compensatorio secondario” (residuo di lavorazione costituito da un miscuglio di oleine e stearine) da destinare alla importazione definitiva e sul quale pagare il dazio.

A seguito di verbale di accertamento redatto in contraddittorio con la società, la Agenzia delle Dogane determinava come segue i risultati del procedimento di lavorazione dell’olio: 66,4% di olio raffinato (riesportato), 28,6% di oleine, 3% di stearine, 2% di calo di produzione.

I prodotti così individuati venivano catalogati dall’Agenzia all’interno della nomenclatura combinata (NC), quanto al 3% corrispondente alla stearina, alla voce n. 15220039 (“Residui provenienti dal trattamento di grassi o cere contenenti olio con caratteristiche dell’olio di oliva, escluse le paste di saponificazione”) e, quanto al 28,6% corrispondente all’oleina, alla voce n. 382319900 (“Acidi grassi industriali monocarbossilici; oli acidi di raffinazione esci. l’acido stearico, l’acido oleico, gli acidi grassi del tallolio nonchè gli acidi grassi distillati e il distillato di acidi grassi”).

La società contribuente chiedeva che tutto il prodotto compensatorio secondario venisse classificato alla seconda delle indicate voci di NC; la relativa istanza non veniva accolta dalla Agenzia che – dopo avere confermato la iniziale classificazione- invitava la parte a presentare la dichiarazione di importazione entro il termine di scadenza del regime di perfezionamento attivo, procedendo quindi all’emissione degli atti impositivi per il recupero dei diritti doganali.

La società impugnava tutti gli atti del procedimento deducendo in sostanza che -per come si legge nella sentenza impugnata- “poichè la lavorazione compiuta non permette di separare la stearina dal resto degli scarti di lavorazione, tale frazione del prodotto non può essere classificata separatamente, ma tutto il miscuglio va classificato alla voce 382319900 che comporta una tassazione più favorevole”.

Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della contribuente -resa dalla commissione tributaria provinciale di Perugia, nel contraddittorio tra le parti-proponeva appello l’Agenzia delle Dogane, la quale deduceva di avere applicato il regolamento comunitario, che -al combinato disposto dell’art. 517 3 comma Reg. Cee 2454/93 e all.69- disciplina espressamente il regime di rendimento forfettario per le lavorazioni nell’ambito del procedimento di perfezionamento attivo, prevedendo per le “frazioni di olio di oliva non raffinate” le percentuali che sono state applicate alla fattispecie.

Resisteva al gravame la contribuente, che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado.

La commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello e riformava la sentenza della CTP, per avere questa erroneamente affermato -in accoglimento del ricorso della società- che la stearina presente nel residuo del procedimento di raffinazione dell’olio di sansa di oliva non fosse separabile dal resto del “miscuglio”, con la conseguenza che il regime applicabile al sottoprodotto secondario fosse quello di cui alla voce della nomenclatura n. 382319900, comportante una tassazione più favorevole.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società contribuente affidandolo ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Per resistere al ricorso si è costituita con controricorso la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premessa una valutazione di irrilevanza della documentazione prodotta in sede di udienza dalla difesa della ricorrente, consistente nella copia di nota proveniente dalla Comunità Europea e diretta a Pecetti srl e altra nota proveniente dall’Agenzia delle Dogane, con allegata copia foglio analisi riferita a Sped. del 22.6.2017, diretta alla società contribuente e a Pecetti srl.

Il ricorso consta di un unico articolato motivo recante “Violazione e falsa applicazione dell’art. 517 del Reg. CEE n. 2454/93 in uno con l’ali. 69 dello stesso regolamento. Violazione delle regole di interpretazione della tariffa doganale comune e di cui alle note esplicative della tariffa, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, motivazione illogica anche per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 “.

La questione intorno alla quale verte il giudizio concerne la qualificazione (e relativa tassazione) dei prodotti compensatori secondari che si ottengono all’esito della raffinazione del prodotto importato in regime di sospensione del pagamento dei dazi doganali.

L’art. 517 del Reg. CEE n. 2454/93 e l’ali. 69 -norme delle quali la ricorrente deduce la violazione- disciplinano l’individuazione del rendimento delle lavorazioni nell’ambito del procedimento di perfezionamento attivo di talune tipologie di merci.

In particolare, l’art. 517 prevede al comma 3: “I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all’allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato”.

L’allegato 69 -intitolato “Tassi forfettari di rendimento”- premette una “Nota di carattere generale”, a tenore della quale “I tassi forfettari di rendimento si applicano solamente alle merci importate sane, genuine e commerciabili che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione comunitaria e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraversi metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici”.

Il predetto allegato, poi, alla voce di nomenclatura “1510001 – frazioni di olio di oliva non raffinate” individua come percentuali forfettarie di rendimento un 95% di olio raffinato, un 3% di stearina (NC 1522039) e la restante parte di acidi grassi di raffinazione (NC 38231990); nel caso in esame l’olio raffinato è risultato pacificamente essere inferiore al predetto valore, essendo pari al 66,4%.

L’articolo in commento detta normativa specifica sui tassi di rendimento delle lavorazioni, che si colloca nel titolo dedicato al funzionamento dei regimi doganali, tra cui rientra il perfezionamento attivo.

Il sopra riportato contesto normativo (disciplina del regime di perfezionamento attivo), in uno alla terminologia utilizzata (tasso “forfettario”), chiarisce che art. 517 e all. 69 mirano ad individuare in via forfettaria i tassi di rendimento dei processi di lavorazione di alcune tipologie di merci, indipendentemente quindi dai rendimenti effettivi.

Ciò premesso, non può convenirsi con l’affermazione della società ricorrente secondo la quale non si applicherebbe l’art. 69, perchè la Nota di carattere generale (sopra trascritta) subordina l’applicazione dei tassi forfettari alla condizione “che i prodotti compensativi non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici”, laddove a suo dire- nel fatto che le oleine non siano separabili dalla stearina sarebbe da ravvisarsi una ipotesi di lavorazione speciale

Il riferimento contenuto nella predetta Nota attiene a casi eccezionali, nel cui novero non rientra la presente fattispecie, nella quale -all’esito di una ordinaria procedura di raffinazione di olio- si è ottenuto un normale olio di sansa raffinato e degli scarti, non rilevando il fatto che questi non siano stati ulteriormente separati: in altri termini non rileva che i vari elementi che costituiscono il prodotto compensatorio secondario siano o meno tra di loro separabili.

Invero i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato 69 sono destinati ad essere applicati proprio ai casi nei quali non sia possibile operare una fisica separazione tra i diversi componenti di un residuo di lavorazione; qualora si potesse procedere alla separazione dei singoli elementi degli scarti, si potrtlbe classificare ogni elemento nella voce relativa di nomenclatura combinata (NC) con ogni conseguente effetto sul piano della tassazione. Quando invece si versi in ipotesi di inseparabilità si presumono avverate le rese forfettarie normativamente predeterminate, individuate a priori dal legislatore comunitario, con approccio scientifico e metodologie adeguate, le percentuali dei vari “miscugli” risultanti dai processi di raffinazione o comunque lavorazione delle merci.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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