Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15131 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 31/05/2021), n.15131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21578-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C. SOCIETA’ SEMPLICE, C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 456/2/16, depositata il 19 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione (in data (OMISSIS)) di un atto rettificativo;

– il giudice del gravame ha considerato che dalla prodotta copia dell’atto costitutivo di Società si poteva desumere l’effettiva intenzione del C. “di conferire nella società l’insieme, ovvero l’intera massa, dei poderi di proprietà tant’è che gli stessi venivano descritti ai soli fini della volturazione catastale e della trascrizione”; e che, pertanto, l’omessa elencazione dei beni conseguiva a “pura dimenticanza ed errore cosa che tuttavia non inficia la reale volontà delle parti e la ricostituzione degli effetti giuridici voluti ed ottenuti mediante l’atto in contestazione”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– C.R., e la C. Società Semplice, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, assumendo che, – avendo inciso l’atto rettificativo sullo stesso oggetto dell’atto (in tesi) solo emendato da errore, così dispiegando effetti giuridici ulteriori rispetto all’originario atto rettificato, – nella fattispecie emergeva nuova materia imponibile in relazione al conferimento, ex novo, di terreni agricoli che non costituivano oggetto (nè avevano assunto rilevanza ai fini della tassazione) dell’originario atto costitutivo della Società Semplice C.;

2. – il ricorso è fondato e va accolto;

3. – come rappresenta la ricorrente, – e come, del resto, può desumersi dalla stessa gravata sentenza, – l’atto sottoposto a tassazione (registrato in data (OMISSIS)) è stato riqualificato, in relazione ai suoi effetti traslativi, quale nuovo conferimento societario (D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 4), in quanto con lo stesso si è inteso precisare che l’oggetto del conferimento disciplinato nell’atto costitutivo della Società Semplice C., registrato il (OMISSIS), era costituito (anche) dai terreni agricoli individuati in catasto al fol. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS); terreni questi che, però, in detto atto costitutivo non erano stato indicati, per quanto pur incluso un appezzamento di terreno di cui allo stesso fol. (OMISSIS), ma relativo alla p.lla (OMISSIS);

3.1 – in relazione al principio fondamentale posto dal citato art. 20, – alla cui stregua l’imposta di registro “è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”, – la Corte ha già avuto modo di rilevare che la natura giuridica dell’atto, – dalle parti contrattuali qualificato come meramente rettificativo, o integrativo, di precedente pattuizione sottoposta a registrazione, – va ricostruita in relazione alla “concreta portata della correzione operata”, verificando, quindi, se “il contenuto dell’atto qualificato come “rettifica” effettivamente sia meramente ricognitivo e non (anche in parte) modificativo-traslativo” (Cass., 29 novembre 1991, n. 12869), ovvero avuto riguardo all’operare dei suoi effetti giuridici in termini di (mera) stabilizzazione, o anche di modifica, di quelli riconducibili all’atto rettificato (Cass., 29 luglio 2015, n. 16019; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4220; v. altresì, con riferimento al R.D. n. 3269 del 1923, art. 8, Cass., 8 novembre 1974, n. 3424);

3.2 – la fattispecie dell’atto che, in quanto meramente rettificativo, è volto ad eliminare, dietro correzione ed emenda, un errore, o una improprietà, dell’atto originario, in tanto, così, può ritenersi soggetta a imposta fissa (perchè non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) in quanto non incidente sul contenuto e sugli effetti giuridici dell’atto rettificato; l’atto integrativo, in detti termini, non fa, in effetti, emergere un nuovo trasferimento di ricchezza espressione di capacità contributiva;

– a diversa conclusione, deve, invece pervenirsi laddove dalla rettifica conseguano effetti giuridici autonomi che si ripercuotano sull’atto originario, – così come nella fattispecie, avuto riguardo all’oggetto stesso dell’atto costitutivo di società con conferimento di beni immobili, – da un siffatto atto rettificativo conseguendo una nuova configurazione dell’oggetto del negozio giuridico originario, ed in termini tali da incidere sugli stessi presupposti della relativa tassazione, qual considerati dalle parti e dall’Ufficio;

3.3 – nella fattispecie, – per come emerge dal contenuto stesso dell’atto di rettifica, oltrechè dalla gravata sentenza, – l’atto rettificato non includeva i beni oggetto di indicazione nell’atto di rettifica, – beni, questi, medio tempore oggetto anche di autonoma disposizione da parte del proprietario (quale terzo datore di ipoteca), – e la “pura dimenticanza” rilevata dal giudice del gravame si risolve, giustappunto, nel rilievo dei nuovi effetti giuridici prodotti dall’atto di rettifica (che, giustappunto, estende l’oggetto delle originarie pattuizioni); effetti, questi, che non possono di certo risolversi nell’evocazione di un errore che, se incidente sulla volontà delle parti, – a differenza di quello di calcolo rettificabile (art. 1430 c.c.), avrebbe potuto condurre all’annullamento di un contratto ciò non di meno soggetto a tassazione secondo i suoi potenziali (e originari) effetti (qual correlati, dunque, all’oggetto originario del contratto; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38);

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rimanendo in contestazione, tra le parti, la questione relativa all’accertamento del valore dei terreni oggetto dell’atto rettificativo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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