Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15131 del 22/07/2016

Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9741/2013 proposto da:

COMUNE MONDRAGONE, (OMISSIS), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore, ing. S.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso

dell’avvocato ANTONIO SCIAUDONE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.G., L.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA N. 27, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE PASSARETTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 750/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato UGO VERRILLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.A. e L.C., in qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore F.G., convenivano in giudizio il Comune di Mondragone per ottenere il risarcimento dei danni da lesione subita dal figlio per una caduta dovuta alla pavimentazione sconnessa. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto che l’azione dovesse qualificarsi ex art. 2043 c.c., rigettava la domanda in quanto non risultava provata l’esistenza di un’insidia e ritenendo fattore causale assorbente la mancanza di sorveglianza del minore da parte dei genitori.

2. La Corte d’appello di Napoli, rilevando che gli attori non avevano mai fatto riferimento all’art. 2043 e ritenuto che nel caso di specie sussistesse la responsabilità del custode, non essendo invece provato il difetto di sorveglianza da parte dei genitori (che avrebbe potuto integrare il caso fortuito, scriminante della responsabilità del custode), concedeva il richiesto risarcimento dei danni nella misura di Euro 16.235,00.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Comune di Mondragone affidandolo a cinque motivi; resistono con controricorso L.C., F.A. e F.G., i primi due eccependo preliminarmente la loro mancanza di legittimazione passiva (avendo agito in giudizio per tutelare gli interessi del figlio, nel frattempo diventato maggiorenne).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per quanto riguarda l’eccezione preliminare svolta da L.C. e F.A., occorre tener presente l’insegnamento recente delle sezioni Unite, secondo cui “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione” (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466). In ogni caso, il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Mondragone lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la Corte ha ritenuto che i fatti dovessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.; secondo i ricorrenti, pur essendo il giudice libero di dare la corretta qualificazione giuridica all’azione, egli deve comunque essere ancorato alla ricostruzione della vicenda effettuata dagli attori. Nel caso di specie, avendo questi ultimi dedotto una situazione di pericolo occulto, costituente insidia, la responsabilità invocata doveva essere quella del fatto illecito ex art. 2043.

3. Il motivo è infondato; esso non costituisce altro che una censura su una valutazione di merito, relativa alla qualificazione dell’azione, che il giudice di appello ha effettuato dandone conto in sentenza con idonea motivazione, priva di vizi logici evidenti. Nè, d’altronde, può sostenersi che il semplice riferimento ad un “insidia” comporti l’automatica qualificazione dell’azione ai sensi dell’articolo 2043, essendo tale concetto riferibile anche al danno da cose in custodia (si veda, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949, nonchè Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108.

4. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., laddove la sentenza non considera che il danno è dipeso da un uso abnorme della cosa, non consentito, e cioè dal fatto che il bambino camminava su un muretto di recinzione e non su un camminamento. Anche questo motivo di ricorso non può essere accolto in quanto censura una valutazione di merito ed introduce inammissibilmente elementi di fatto in sede di legittimità; la corte ha escluso che si trattasse di un uso anomalo e dallo stesso stralcio riportato alla pagina 7 del ricorso si evince che non si trattava di un muro di recinzione, ma di un gradino che delimitava lo spazio giochi, essendo pertanto più che normale ed assolutamente prevedibile che esso potesse essere calpestato dai bambini.

5. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2051 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto ricorrere un’ipotesi di caso fortuito, rappresentata dall’uso anomalo della cosa. Il motivo non può essere accolto, sia perchè basato su un presupposto fattuale che è stato escluso (si veda il motivo precedente), sia perchè assolutamente generico.

6. Con un quarto motivo deduce violazione dell’art. 2697, nonchè dell’art. 1227 c.c., comma 2, sostenendo che la norma sul concorso di colpa avrebbe potuto essere applicata d’ufficio e che la violazione dell’art. 2697, consiste nell’aver ritenuto che il Comune non abbia provato la mancata diligenza dei genitori nel controllo del minore. Anche questo motivo di ricorso non può essere accolto in quanto contiene esclusivamente censure di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti, che ha trovato in sentenza una motivazione più che adeguata. Che poi la diminuzione del risarcimento dell’art. 1227, possa essere applicata d’ufficio, è considerazione del tutto priva di argomentazione e non condivisa da questa Corte (in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, al giudice del merito è consentito svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza; Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015, Rv. 636176).

7. Infine, con un quinto motivo di ricorso deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, rappresentato dallo stato dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali rese dal maresciallo P. e dall’agente T.. Ancora una volta il ricorrente cerca di introdurre inammissibilmente nel giudizio di legittimità delle censure di merito, riproponendo di nuovo le proprie personali considerazioni in ordine alla ricostruzione dello stato dei luoghi, su cui non si rinviene alcuna omissione o carenza motivazionale in atti.

8. Va ricordato che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

9. D’altronde, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non è sufficiente estrapolare alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali, a meno che le stesse non siano poi prodotte integralmente o ne sia indicata la precisa collocazione nel fascicolo in atti. Vale, poi, la pena ricordare che qualora le deposizioni testimoniali comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014, Rv. 631686).

10. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei contro ricorrenti e liquidandole in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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