Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15131 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22273-2018 proposto da:

B.F., A.H., AL.HA., A.T., AL.HI.,

AL.HO., AL.HE., A.S., al.ha., A.F., in

proprio e nella qualità di eredi di A.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 294, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE BUCCIANTE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO PULVIRENTI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI

88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Al.He., B.F., A.T., Al.Hi., A.S., A.F., al.ha., A.H., Al.Ha., ed Al.Ho., in proprio e nella qualità di eredi del defunto A.E., propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi e illustrato da memoria nei confronti di Fondiaria Sai s.p.a., impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Catania, depositata il 9.1.2018, con la quale veniva rigettata anche in appello la domanda di risarcimento danni per incidente stradale avanzata nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada e per esso nei confronti della Fondiaria Sai quale impresa di assicurazioni designata, in quanto il giudice di merito non riteneva che fosse stata fornita la prova, il cui onere gravava sugli odierni ricorrenti, che la morte del congiunto, avvenuta allorchè perdeva il controllo di un ciclomotore, fosse effettivamente avvenuta a seguito di un tamponamento subito da un veicolo rimasto sconosciuto.

2. La Fondiaria sai resiste con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della inammissibilità dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. I ricorrenti denunciano:

– con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione degli elementi di prova;

– con il secondo, la nullità del provvedimento per mancato rispetto delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio;

– con il terzo, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e dell’art. 156 c.p.c. per l’apparenza della motivazione e infine, con il quarto, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo all’avvenuto tamponamento del ciclomotore da parte di un veicolo del soccorso stradale rimasto non identificato.

3. I motivi di ricorso, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, tendono in realtà a condurre inammissibilmente la Corte alla rinnovazione del giudizio in fatto. Il ricorso va pertanto dichiarato complessivamente inammissibile.

3.1. In particolare, come chiarito da Cass. n. 11892 del 2016, con motivazione ripresa da Cass. S.U. 16598 del 2016 sul punto, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime; la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Invece, in sè, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione se non rientri nei ristretti limiti di censura degli artt. 115 e 116 c.p.c. o non si traduca in una motivazione inesistente o meramente apparente.

3.2. I vizi della motivazione denunciati con i motivi terzo e quarto sono insussistenti, e tendenti a dissimulare la sollecitazione ad un nuovo giudizio in fatto, perchè la motivazione esiste e non è apparente: la corte d’appello non ha ritenuto verosimile la ricostruzione emergente dalla testimonianza resa da un amico, asseritamente presente ai fatti, in favore del danneggiato, in quanto: nessuna dichiarazione di questi era stata raccolta dagli agenti sopravvenuti per i rilievi tecnici; la ricostruzione risultava contrastante sia con le tracce rilevate sul ciclomotore, che presentavano segni di scarrocciamento e striature in corrispondenza dell’impatto con un muro, ma nessun segno di tamponamento o impatto con altro veicolo; la stessa non risultava compatibile, nella lettura delle risultanze istruttorie sulla cui base la corte d’appello ricostruisce ed esplicita in motivazione il proprio convincimento, neppure con i dati obiettivi tratti da una telecamera che si trovava sulla strada ove avvenne l’incidente. Conclusivamente, con giudizio di fatto scevro dai soli vizi ormai denunciabili in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la corte d’appello ha escluso motivatamente che gli appellanti avessero fornito la prova che la caduta dal ciclomotore fosse dovuta ad un tamponamento da parte di un veicolo di soccorso rimasto inidentificato e che sarebbe fuggito subito dopo il sinistro, ovvero della sussistenza stessa dell’ipotesi atta a fondare l’obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

5. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e i ricorrenti risultano soccombenti; pertanto, sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA