Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15131 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

Data pubblicazione: 02/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 16764-2008 proposto da:
DILETTOSO

CARMELO

(c.f.

DLTCML57R27C297N),

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCARCELLA
ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

2014

ricorrente

contro

959

COMUNE DI MALVAGNA;
– intimato –

1

avverso la sentenza n.

149/2008 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 18/03/2008;

4.

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/05/2014 dal Presidente
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

«

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Messina,con sentenza del 18 marzo
2008,ha confermato quella in data 2 marzo 2005 del
Tribunale che aveva respinto la domanda di Carmelo
Dilettoso aggiudicatario di alcuni lavori di rimboschimento

mediante l’impianto di latifoglie,affidatigli dal comune di
Malvagna,di pagamento del corrispettivo ancora dovuto di
£.138.185.852,in quanto:a)i lavori eseguiti non erano
risultati idonei allo scopo per la quasi totale moria delle
piante impiantate,dando luogo ad una serie di collaudi
negativi; b)l’appaltaore non aveva, d’altra parte, provato
che l’inadempimento fosse imputabile al comportamento
colposo del comune,che dopo l’avvenuta consegna dei
lavori,non aveva provveuto alla manutenzione delle piante.
Per la cassazione della sentenza,quest’ultimo ha proposto
ricorso per due motivi. Il comune di Malvagna non ha
spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il ricorso,i1 Diletttoso,deducendo violazione degli
art.1665 e 2697 cod. civ.,115 cod.proc.civ. in relaz. ai
verbali di consegna dei lavori, censura la sentenza
impugnata per averlo ritenuto inadempiente agli obblighi di
eseguire i lavori di rimboschimento affidatigli con il
contratto di cottimo 28 novembre 1997,senza considerare:
a) che egli aveva completato il lavoro consegnandolo

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all’amministrazione con verbale del 27 giugno 1998,in cui
si dava atto dell’avvenuto attecchimento delle piante nella
misura di circa il 90%; b)che successivamente gli obblighi
di custodia e di vigilanza gravavano sul comune,che non li
aveva adempiuti provocando l’esisto sfavorevole del

collaudo; c)che anche i lavori di reimpianto di 1.200
piante erano stati eseguiti e consegnati,come risultava
dalla prova testimoniale espletata;sicchè spettava al
comune fornire la prova che la moria delle piante era
dovuta a fatto e colpa dell’appaltatore.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile laddove il ricorrente ha prospettato i propri
obblighi e quelli del comune senza neppure trascrivere la
parte del contratto in cui erano contenuti,con particolare
riguardo a quelli successivi al materiale impianto degli
alberi. Per cui del tutto correttamente la Corte di appello
ha applicato la regola generale tratta dagli art.1655 e
1662 cod. civ. che spetta all’appaltatore che chieda il
pagamento del corrispettivo,fornire la prova di avere
eseguito i lavori affidati in appalto (nel caso a cottimo)
a regola d’arte:pervenendo alla conclusione che nel caso
tale risultato era escluso dall’esisto sfavorevole del
collaudo che il Dilettoso non aveva contestato:peraltro
confermato dall’obbligazione da costui assunta e rimasta
inadempiuta “della messa a dimora di ulteriori piantine in

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caso di non attecchimento per una percentuale superiore al
15%”.
Il ricorrente anche in questo grado del giudizio ha
ritenuto di poter superare tale onere posto a suo carico
dall’art.2697 cod. civ., riferendo di aver consegnato al

comune i lavori di rimboschimento con latifoglie con
verbale del 27 giugno 1998 sottoscritto dal sindaco,in cui
si dava atto dell’attecchimento a quella data, del 90%
delle piantine messe a dimora”:quasicchè la consegna dei
lavori eseguiti ne comportasse la presunzione di idoneità e
di esecuzione a regola d’arte,determinando quanto meno
un’inversione dell’onere della prova a carico della
stazione appaltante.
Al contrario,la giurisprudenza di questa Corte è fermissima
sui seguenti principi,cui il Collegio intende dare
continuità: A) all’appalto di opera pubblica rimane
estraneo un momento della “consegna” dell’opera (così come
conosciuto in generale dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.)
inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente
istantaneo il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori,
implica poi, per il committente che voglia evitare di
essere ritenuto “accettante”, il coevo insorgere dell’onere
di una precisa formulazione di riserve; al riguardo,
l’appalto suddetto conosce, sul piano della “consegna”
dell’opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal
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verbale di ultimazione dei lavori, si rivelano destinati a
confluire nel collaudo, solo a partire dall’esito del quale
prendono corpo e significato sia la tematica
dell’accettazione dell’opera, sia quella di un’eventuale
decadenza del committente dalla possibilità di farne valere

difformità e vizi, sia infine quella della prescrizione
dell’azione volta a richiedere la garanzia per tali vizi:
come del resto è confermato dallo specifico ed articolato
procedimento descritto dal R.D. n. 350 del 1895, art. 102,
e segg., fino all’approvazione dell’atto di collaudo ed
alla conseguente accettazione dell’opera da parte
dell’amministrazione appaltante (art. 117); B) Alla
consegna dell’opera prima del collaudo, non è applicabile
neppure la presunzione di accettazione di cui all’art. 1665
c.c., comma 4 (sent. 1146/1982), giacché, alla stregua
della disciplina speciale suddetta (cfr. anche il D.P.R. n.
1063 del 1962), la consegna di un’opera siffatta non può
che intendersi attuata con riserva di verifica, quando non
è ancora intervenuto il collaudo: costituente, dunque esso
solo, l’atto formale indispensabile ai fini
dell’accettazione dell’opera stessa da parte della Pubblica
Amministrazione dalla quale il termine suddetto può
iniziare a decorrere; C) D’altra parte la “consegna”, cui
fa riferimento l’art. 1667, comma 3, per gli effetti ivi
previsti, è appunto, la consegna definitiva, che segua

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all’accettazione dell’opera, o sia ad essa contestuale o
che, comunque, equivalga ad accettazione implicita, ai
sensi dell’art. 1665 cod. civ., comma 4. Il che, a maggior
ragione, è vero per l’appalto di opera pubblica, in
relazione al quale il soggetto committente ha non già solo
il “diritto di verificare l’opera compiuta prima di

riceverne la consegna” – come nell’appalto tra privati, ex
art. 1665 c.c., comma 1 – ma ha anche il dovere ineludibile
di procedere ad una siffatta verifica attraverso il
collaudo (cfr. L. n. 1865 n. 2248, art. 358, e segg., all.
F; R.D. n. 350 del 1895, art. 121; R.D. n. 1165 del 1938,
art. 80, e segg.); che in questo caso, oltreché necessario
ed obbligatorio (e, quindi, non rinunziabile) è anche
formale, nel senso che la volontà di accettare l’opera non
può risultare “per facta concludentia”, ma deve essere
sempre espressa, subordinata, come è, alla particolare
procedura pubblicistica suddetta (Cass.
15013/2011;10992/2004; 271/2004; 13261/2000; 13075/2000).
Il tutto senza considerare che per i lavori di reimpianto
dei 1.200 alberi non vi è neppure verbale di consegna;che
perciò correttamente la Corte di appello ha ritenuto non
surrogabile né sostituibile dalla prova testimoniale in
ordine alla loro avvenuta esecuzione. Così come manca
qualasiasi documentazione sull’avvenuto adempimento da
parte del ricorrente,dell’obbligazione a suo carico

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accertata dalla sentenza impugnata,di provvedere alla
sostituzione delle piante non attecchite,in caso di loro
moria superiore al 15%,nel caso pacificamente verificatasi.
Assorbito,pertanto,i1 secondo motivo,i1 Collegio deve

statuizione va emessa in merito alle spese processuali,in
guanto il comune cui l’esito del giudizio è stato
favorevole, non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

confermare la decisione di appello;mentre nessuna

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