Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15130 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15130 Anno 2015
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

Rep.
sul ricorso proposto da:

Data pubblicazione: 20/07/2015

Reg.G.16874/2011
– BORRELLI BRUNO

Ud. 26.1.2015
– BORRELLI BARBARA
– PARLATI MARIA ROSARIA

Elettivamente domiciliati in Roma, via di Tor Fiorenza,
n. 56, nello studio dell’avv. Francesco Di Giorgio;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Barbato e

Jeg

i A77-

1

Fabio 6ag1iardi, giusta procura speciale a margine del
al ricorso.
ricorrenti

PAGNINI FRANCESCO

Elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza,
n. 24, presso il signor Marco Gardin; rappresentato e
difeso dagli avv.ti Armando Ceccoli e Bartolomeo Della
Morte, giusta procura speciale a margine del controricorso.
controri corrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli,
n. 1372, depositata in data 27 aprile 2011;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26
gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per il controricorrente l’avv. Della Morte;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per
l’inammissibilità del secondo.
Svolgimento del processo

l – Con sentenza non definitiva del 5 novembre 2010 il
Tribunale di Napoli, Sezione

distaccata di Portici,

rigettava l’eccezione proposta da Pagnini Francesco nei

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contro

confronti dei signori Borrelli Bruno e Barbara, nonché
Parlati Maria Rosaria, essenzialmente fondata sulla improcedibilità, per tardiva costituzione degli opponen-

istanza di detto Pagnini ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 70.114,58, oltre interessi.
1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal
Pagnini, ha dichiarato improcedibile l’opposizione, osservando che, essendo stata nella specie richiesta
l’abbreviazione del termine ai sensi dell’art. 163 bis,
c. 3, cod. proc. civ., poiché l’atto con cui era stata
proposta l’opposizione era stato notificato in data 18
marzo 2009, la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 21 marzo 2009, mentre in realtà aveva avuto luogo oltre i cinque giorni da detta notifica.
1.2 – La tesi degli opponenti, cui aveva aderito il
Tribunale, secondo cui la costituzione in giudizio era
stata effettuata in data 19 marzo 2009 con deposito di
nota di iscrizione a ruolo e della c.d. velina, non poteva essere condivisa, in quanto non poteva considerarsi sufficiente il deposito di una copia informale,
come avvenuto nella specie, essendo necessaria la copia
integrale dell’atto notificato, comprensivo. della rela-

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.e

ti, dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad

ta di notifica o quanto meno di una qualsiasi prova
dell’avvio del procedimento notificatorio.
1.3 – Per la Cessazione di tale decisione i sigg. Bor-

tivi, cui il Pagnini resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

2 –

Con il primo motivo, deducendosi violazione degli

artt. 348, 645 e 647 cod. proc. civ., si sostiene che
il deposito, all’atto di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una c.d.
“velina” dell’atto di opposizione – seguito, come nella
specie, dal deposito dell’atto tempestivamente e regolarmente notificato – costituisce mera irregolarità, e
non determina l’improcedibilità dell’opposizione.
2.1 – Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art. 360, primo coma, n. 5, cod. proc. civ. : la
Corte territoriale avrebbe in un primo momento affermato che la costituzione in giudizio può avvenire anche
mediante deposito di copia dell’atto notificato, per

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relli e Parlati propongono ricorso, affidato a due mo-

poi rilevare, in contrasto con tale assunto, la violazione nella specie del termine, ritenuto perentorio,
per la costituzione in giudizio.

predicabile vizio motivazionale in relazione alle deduzione di un error in procedendo,

in ordine al quale la

Corte di cassazione è giudice del fatto processuale,
con il compito di verificare la sussistenza o meno del
vizio dedotto indipendentemente dai profili di natura
motivazionale (Cass., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass., 28
ottobre 2005, n. 21080; Cass., Sez. un., 4 ottobre
2002, n. 14275).
4 – Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo.

4.1 – La decisione impugnata non risulta conforme ai
principi affermati da questa Corte in relazione alla
questione dedotta con la censura in esame.
4.2 – Benvero già con decisione in data 13 agosto 2004,
n. 15777, questa Corte rilevò che la costituzione in
giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo,
del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia
dell’atto di citazione, anziché come previsto
dall’art. 165 cod. proc. civ. – l’originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termi-

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3 – La seconda censura è inammissibile, in quanto non è

ne prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto
alla modalità stabilita dalla legge, mam non arrecando
veruna lesione sostanziale ai diritti della parte con-

del giudizio di primo grado.
4.3 – Tale orientamento – che trova un preciso riferimento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
(sentenza n. 107 del 2 aprile 2004) – è stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte,
anche a Sezioni unite (Cass., 29 novembre 1999, n.
1335; Cass., 21 dicembre 2005, n. 28315, in relazione
al giudizio tributario; Cass., Sez. un., 18 maggio
2011, n. 10864; Cass., 8 maggio 2012, n. 6912; Cass.,
18 febbraio 2014,in motivazione, in tema di appello).
Il fondamento di tale indirizzo, condiviso dal Collegio, va individuato nel raggiungimento dello scopo
dell’atto, che trova la sua espressione nel principio
sancito nell’art. 156 cod. proc. civ., in assenza, per
altro, di una specifica previsione di improcedibilità.
Sotto tale profilo è stato opportunamente rilevato che
detta sanzione di improcedibilità risulta comminata per
la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio (cfr. la
citata Cass. n. 6912 del 2012).

venuta, non determina nullità della sentenza conclusiva

Non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento
applicabile anche al giudizio scaturente
dall’opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si

civ., stante l’avvenuta abrogazione, ad opera dell’art.
2 della l. n. 218 del 2011, dell’ultima parte del comma
2 dell’art. 645 cod. proc. civ.,~ al quale si riferiva espressamente la citata decisione della Corte Costituzionale n. 107 del 2004.
5 – Risultando in maniera pacifica che la costituzione
in giudizio avvenne tempestivamente, in data 19 marzo
2009, sia pure mediante deposito di copia dell’atto
priva – allo stato – di prova della notifica, cui avevano fatto seguito il deposito dell’originale e la costituzione della controparte, deve ritenersi che, oltre
all’accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni,
ed alla cassazione della decisione impugnata, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, possa procedersi alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ. (non essendo nella specie ostativa, dovendosi considerare anche il principio della ragionevole durata del processo, la natura procedurale del vizio
rilevato: Cass., 3 aprile 2014, n. 7826), nel senso
della declaratoria della procedibilità dell’opposizione
a decreto ingiuntivo.

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applicano i termini previsti dall’art. 165 cod. proc.

6 – Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la procedibilità
dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Condanna il Pagnini al pagamento delle spese relative al grado di appello, liquidate in euro 2.700,00 per onorari, euro
1.400,00 per competenze ed euro 320roltré spese generali ed accessori di legge, nonché del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile, il 26 gennaio 2015.

P. Q. M.

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