Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15130 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4973/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO

SCANFERLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1554/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’1/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che con sentenza depositata il 1 luglio 2014 la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1111/2013 con la quale era stato sciolto il matrimonio da lui contratto con la signora P.C., ponendo a carico dell’odierno ricorrente un assegno divorzile di Euro 350,00 mensili;

che, avverso tale provvedimento, il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla signora P. con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione consistito nell’omesso esame da parte del giudice di appello del fatto decisivo identificato nel mancato rilievo della proprietà di un immobile da parte della resistente, come evincibile dalla affermazione di quest’ultima di aver contratto un mutuo fondiario per l’acquisto dell’abitazione in cui vive;

che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dei canoni legali in tema di determinazione del reddito coniugale in fase di divorzio, apparendo evidente e tangibile dalle indicate risultanze istruttorie che il ricorrente abbia capacità economiche inferiori alla ex moglie;

che il ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile atteso che trovando applicazione con riguardo alla denuncia di vizio di motivazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – non deduce quando e dove la presunta dichiarazione confessoria della moglie sulla proprietà di un immobile sia stata discussa tra le parti nel giudizio di appello, non trovandosene traccia nel testo della sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014), ma appare limitarsi al generico riferimento ad una pagina della “comparsa di costituzione” della moglie, privo di indicazione del luogo del processo di merito in cui tale costituzione è avvenuta;

che il secondo motivo è inammissibile atteso che, sotto l’apparente deduzione della violazione della normativa in tema di imposizione dell’assegno divorzile, si risolve in una apodittica quanto generica critica all’accertamento in concreto delle condizioni dei coniugi compiuto dalla corte di merito, peraltro basata sulla mera affermazione circa la inferiorità della capacità economica e reddituale del B. rispetto a quella della P.;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

che, essendo il presente giudizio esente da contributo unificato (stante l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia in data 16.2.2015), non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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