Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15130 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9548-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO NUNE’,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO CUOMO ULLOA, GIORGIO

FOSSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. D.L. ha presentato denuncia di variazione DOCFA con la quale proponeva per l’immobile di sua proprietà la categoria A/2, classe 3; l’ufficio ha notificato avviso di accertamento con il quale il classamento è stato rettificato in categoria A/1 classe 3. La contribuente ha impugnato il predetto avviso di accertamento. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado; la CTP respingendo le eccezioni di difetto di motivazione dell’avviso ha esaminato nel merito l’adeguatezza del classamento e ha ritenuto adeguato il classamento proposto dalla parte nella DOCFA. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Liguria con sentenza depositata il 19.9.2018 ha parzialmente accolto il ricorso, determinando il classamento dell’immobile in categoria A/2 classe quinta.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 ss. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce che la sentenza è nulla per assoluta inesistenza della parte motiva.

Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20 e del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1. Deduce che l’immobile in oggetto ha sempre avuto la classificazione A/1 e che non ha subito sostanziali modifiche se non una struttura impiantistica; nè il giudice di primo nè il giudice di secondo grado hanno individuato in che cosa consiste la variazione rispetto al classamento originario che giustifica la attribuzione in categoria A/2.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’Agenzia lamenta che la CTR abbia attribuito all’immobile la classe quinta e andando così extrapetita e peraltro attribuendo una classe inesistente nella zona censuaria.

I motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto fondati nei termini di cui appresso.

La sentenza d’appello si è limitata ad affermare “le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza impugnata non sono minimamente scalfite dalle argomentazioni dell’appellante agenzia del territorio che sostanzialmente ripropone gli stessi argomenti di fatto di cui al giudizio di primo grado”. Premesse queste generiche considerazioni aggiunge: “ritiene peraltro questa commissione che tenute presenti le categorie intrinseche ed estrinseche evidenziate nel corso del giudizio di primo grado quali rilevabili anche dalle planimetrie catastali prodotte non consentano l’attribuzione della classe terza ma della più appropriata classe quinta in considerazione della particolare location dell’immobile con ampia vista mare”.

In questa ultima parte della sentenza si esamina d’ufficio una questione che non era controversa tra le parti; la stessa controricorrente invero osserva che oggetto di controversia era il diniego della rettifica della categoria catastale da A/1 e A/2 mentre non formava materia di discussione l’attribuzione della classe terza; altresì la contribuente concorda nell’affermare che in quella zona la classe quinta non esiste.

Quanto al resto, si tratta di una acritica adesione alle ragioni esposte dalla sentenza di primo grado, apoditticamente affermata tramite locuzioni verbali stereotipate che non consentono di comprendere la ratio decidendi.

Per principio consolidato affermato da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 28139/2018; Cass. 24452/2019; Cass. 15884/2017).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA