Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1513 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1513 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 7583-2012 proposto da:
GESTECOS S.R.L. (P.I. 06802771003), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 5,

Data pubblicazione: 24/01/2014

presso l’avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BARABINO PAOLO,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1768

contro

FALLIMENTO NORD MATIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in

1

persona

del

Curatore

dott.

RICCARDO

DESSì,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO
26, presso l’avvocato PALAIA GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COZZANI MAURIZIO, giusta procura in calce al

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositato il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato IANNI FICORILLI
MASSIMO, con delega avv. Buzzelli, che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ARDIZZI
ALESSANDRO, con delega avv. PALAIA, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.

Con decreto del 23 febbraio 2012 il Tribunale della
Spezia rigettava l’opposizione proposta dalla s.r.l.
Gestecos avverso il provvedimento con cui il giudice

delegato al fallimento della s.r.l. Nord Matic aveva
ammesso in via chirografaria, escludendo la richiesta
prededuzione, il credito di

E

56.808,93 (di cui

34.500,00 per indennità di occupazione,

e

e 3.450,00 per

compenso di custodia ed E 18.858,93 per spese di causa),
che la stessa s.r.l. Gestecos aveva vantato, esponendo:
che essa, in data 17 gennaio 2006 e in forza di un
contratto di cessione di ramo di azienda, aveva acquistato
dalla s.r.l. Nord Matic un capannone; che in tale
capannone si trovavano beni mobili (“macchinette da

intrattenimento”) che la proprietaria Nord Matic aveva
promesso in vendita alla s.r.l. Mondo Automatico, con
contratto preliminare allegato alla proposta di concordato
presentata dalla stessa Nord Matic ed omologata il 6
luglio 2007; che, con verbale del 19 luglio 2007, gli
organi della procedura avevano messo i beni a disposizione
della s.r.l. Mondo Automatico; che, malgrado ripetute
assicurazioni, il capannone non veniva sgombrato così da
costringere la s.r.l. Gestecos a chiedere un provvedimento
d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; che il giudice adito
autorizzava in data 18 febbraio 2008 lo spostamento dei
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beni in un altro capannone e nominava la Gestecos come
custode; che in data 13 luglio 2009 veniva redatto verbale
della consegna dei beni dalla s.r.l. Mondo Automatico alla
s.r.l. Nuova Società Gioco, la quale, previa
autorizzazione del giudice delegato, era subentrata alla

prima nell’adempimento degli oneri del concordato; che i
beni erano stati definitivamente rimossi soltanto in data
28 febbraio 2010. A fondamento del rigetto il Tribunale
osservava che: a) il credito in questione non poteva
considerarsi sorto in occasione del concordato preventivo
che aveva preceduto il fallimento, in quanto trovava causa
in un fatto, e cioè la presenza dei beni nel capannone,
anteriore all’ammissione del concordato ed alla sua
omologazione; b) lo spostamento dei beni nel secondo
capannone era avvenuto ad istanza della Gestecos, su
disposizione del giudice della cautela e senza alcun
intervento degli organi della procedura; inoltre, lo
spostamento si collegava, comunque, alla originaria
presenza dei beni nel primo capannone.
La s.r.l. Gestecos propone ricorso per cassazione,
deducendo quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il
fallimento della s.r.l. Nord Matic resiste con
controricorso illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla

ammissibilità

del

ricorso

non

osta

la

notificazione, sei giorni prima, di altro ricorso non
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iscritto a ruolo; invero, « nel caso in cui una sentenza
sia stata impugnata con due successivi ricorsi per
cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o
lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la
proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e

diversi motivi di censura, purché la notificazione dello
stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve
decorrente dalla notificazione del primo, e
l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora
dichiarata, dal momento che la mera notificazione del
primo ricorso non comporta la consumazione del potere
d’impugnazione » (e plurimis

Cass. 26 maggio 2010, n.

12898).
Con il primo e con il secondo motivo la ricorrente
Gestecos deduce rispettivamente la violazione dell’art.
112 c.p.c. ed il vizio di motivazione, lamentando in
entrambi i casi che la sentenza impugnata aveva omesso di
pronunciare sul rilievo che il concordato proposto dalla
s.r.l. Nord Matic ed omologato dal Tribunale era un
concordato con cessione dei beni, ivi compresi i beni
depositati nel capannone della ricorrente, dei quali
pertanto, dopo il deposito del decreto di omologazione
potevano disporre soltanto gli organi della procedura, che
infatti in data 19 luglio 2007 li avevano messi a
disposizione della promissaria acquirente.

5

Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di
motivazione in relazione al possesso dei beni presenti nel
. capannone, considerato che lo stesso poteva essere
trasferito soltanto con una traditio e non con un verbale
di messa a disposizione.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art. 111 1. fall., assumendo che, contrariamente a
quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, i crediti
dovevano considerarsi sorti in occasione o in funzione di
una procedura concorsuale, poiché derivavano da atti
strumentali alla conservazione del patrimonio
dell’imprenditore.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono
fondati. L’art. 111, comma 2, 1. fall., nel testo
successivo alla riforma ed applicabile nella fattispecie
ratione temporis,

considera crediti prededucibili quelli

sorti in occasione o in funzione della procedura di
concordato preventivo che ha preceduto il fallimento.
L’attuale formulazione della norma segna il superamento
della precedente disciplina nella parte in cui, secondo il
diritto vivente elaborato dall’interpretazione di questa
Corte (e

plurimis

Cass. nn. 3581/2001; 6352/1997;

11216/1995), prevedeva che i crediti nascenti da
obbligazioni contratte nel corso della procedura di
concordato preventivo, in caso di successivo fallimento,
non potevano essere soddisfatti in prededuzione stante la
6

funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto
alla quale era estranea la continuazione dell’esercizio
dell’impresa da parte del debitore, salvo che tale
continuazione non avesse costituito elemento essenziale
della proposta di concordato (Cass. nn. 2192/1999;

L’art.

111,

comma

2,

1.

fall.

nella

7140/1996).
attuale

formulazione individua i crediti prededucibili nella
successiva procedura fallimentare alternativamente nei
crediti sorti in occasione ovvero in quelli sorti in
funzione del concordato preventivo. Il primo criterio, che
fa riferimento all’elemento cronologico (“in occasione”),
deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un
implicito elemento soggettivo e cioè quello della
riferibilità del credito alla attività degli organi della
procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio
in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto
porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo
fatto di essere sorti in occasione della procedura, i
crediti conseguenti ad attività del debitore non
funzionali ad esigenze della stessa. D’altro canto, la
funzionalità alle esigenze della procedura non può
costituire un criterio integrativo di quello cronologico,
poiché tale funzionalità è autonomamente considerata come
causa della prededucibilità dei crediti. In conclusione,
in virtù del primo criterio l’attività degli organi della
7

procedura

luogo

a

crediti

prededucibili

indipendentemente dalla verifica in concreto della
funzionalità rispetto alle esigenze della procedura
mentre, in virtù del secondo criterio, l’attività del
debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo,

predette esigenze.
Nel concordato con cessione dei beni, ove non sia
previsto diversamente, le attività di liquidazione dei
beni competono, dopo l’omologazione, al liquidatore,
nominato ai sensi dell’art. 182 1. fall., al quale viene
trasferito il potere di amministrazione e disposizione dei

jV

beni ceduti; il liquidatore, inoltre, nello svolgimento
della sua attività, è responsabile a titolo contrattuale o
aquiliano, secondo i casi, nei confronti dei terzi che
siano con lui venuti in contatto.
Pertanto, venendo a considerare il credito del
proprietario di locali occupati senza titolo da beni
ceduti dal debitore ai creditori nell’ambito di una
procedura di concordato preventivo, contrariamente a
quanto affermato dal Tribunale, si deve ritenere che si
tratti di un credito riferibile a fatti anteriori
all’inizio della procedura solo per il periodo ad essa
anteriore; per il periodo successivo, invero, il credito
non discende dal fatto che i beni siano stati a suo tempo
collocati nei locali (o, come nella specie, dal fatto che
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dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle

al momento dell’acquisto dei locali questi erano occupati
dai beni), ma dal fatto che sono stati mantenuti senza
titolo nei locali da chi doveva provvedere alla loro
liquidazione. In questa prospettiva la presenza dei beni
nei locali cessa di generare ulteriori obbligazioni

soltanto dopo che gli stessi sono stati rimossi ovvero,
senza essere rimossi, sono stati consegnati a terzi che
abbiano assunto i relativi oneri con effetto liberatorio
nei rapporti tra il proprietario dei beni ed il
proprietario dei locali. Erroneamente, pertanto, il
Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contestazioni
dell’opponente «circa l’idoneità dei verbali di consegna
delle macchinette al trasferimento della proprietà o del
possesso delle stesse» e di conseguenza erroneamente non
ha proceduto alla relativa verifica, che tuttavia nella

specie è ormai preclusa dal giudicato interno di
ammissione della odierna ricorrente al passivo
fallimentare. Tale ammissione, infatti, indipendentemente
dalla contraddittoria esclusione della prededuzione, trova
il suo presupposto logico nel fatto che gli oneri relativi
alla rimozione dei beni non erano transitati su altro
soggetto, a seguito della consegna ad un terzo che fosse
opponibile al proprietario dei locali.
Il decreto impugnato deve essere perciò cassato e,
decidendo nel merito, deve essere riconosciuto il diritto
della s.r.l. Gestecos alla prededuzione.
9

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.
P . Q . M .

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, ammette in prededuzione il credito

condanna il fallimento della s.r.l. Nord Matic al rimborso
delle spese dell’intero giudizio liquidate, quanto alla
fase di merito, in C 3.650,00=, di cui 300,00 per esborsi
e quanto al giudizio di cassazione in C 8.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre, in entrambi i casi, IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20
novembre 2013.

della s.r.l. Nord Matic già ammesso in via chirografaria;

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