Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1513 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15692/2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7,

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da M.T. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due questioni di legittimità costituzionale e tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente propone le seguenti q.l.c.: 1) del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e segnatamente il nuovo comma 13, che esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado, per violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di non discriminazione; 2) della medesima norma di cui sub) 1, per assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e conseguente violazione dell’art. 77 Cost..

Per quanto riguarda i motivi di ricorso, il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza per omessa motivazione, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, il tribunale, da una parte, in riferimento alla protezione sussidiaria aveva affermato che la situazione nel paese d’origine pur non tranquilla non era di guerra diffusa o di violenza generalizzata, dall’altro non aveva indicato gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento, in particolare, quali fossero le fonti informative che consentivano di escludere che nel Punjab vi fosse una situazione di conflitto; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dei requisiti della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria, con riferimento alle situazioni di vulnerabilità dedotte in ricorso.

L’eccezione d’illegittimità costituzionale della normativa richiamata, è manifestamente infondata: in particolare, con riferimento all’esclusione della reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado, con violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di non discriminazione, va rilevato come il doppio grado di giudizio non è coperto da garanzia costituzionale, mentre, il rito camerale non è in contrasto con il diritto di difesa, quando ne vengano assicurati lo scopo e la funzione cioè, la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Mentre, con riferimento alla carenza dei presupposti di “straordinarietà” e “urgenza”, l’eccezione è, del pari, manifestamente infondata, in quanto, la materia dell’immigrazione, attenendo alla crescita esponenziale dei flussi migratori è sicuramente un’emergenza anche per il suo impatto sociale e per i costi di gestione, mentre, il differimento dell’entrata in vigore di una parte della normativa di 180 giorni, è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, per meglio organizzare la nuova disciplina.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di protezione internazionale, l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101/19 – non massimata -). Nel caso di specie, i giudici del merito, non hanno fondato la loro decisione di rigetto della protezione sussidiaria su alcuna fonte informativa aggiornata, come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Venezia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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