Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1513 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1513 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 28176-2016 proposto da:
SERAFINO MARIA GILDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la COR1T, DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO TRAMUTA,
PAOLO FEMMINELLA;

– ricorrente contro
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA;

– intimato avverso la sentenza n. 1681/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI.

Data pubblicazione: 22/01/2018

28176/2016

La Corte

.,

rilevato che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21 ottobre-16 .novembre 2015, ha
accolto l’appello proposto dal Comune di Sambuca di Sicilia avverso sentenza del 9 novembre
2009 emessa dal Tribunale di Sciacca, che lo aveva condannato a risarcire l’attrice Maria Gilda
Serafino, in quanto responsabile ex articolo 2051 c.c., dai danni a lei derivati dalla caduta da
un motociclo su una strada nel territorio comunale, in prossimità di una buca;
rilevato che l’appello è stato accolto per difetto di prova del nesso causale tra la cosa custodita

accaduto in assenza di testimoni oculari;
rilevato che la Serafino ha proposto ricorso, articolato in due motivi, da cui l’intimato Comune
non si difende;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione
dell’articolo 342 c.p.c. per mancanza di specificità nei motivi d’appello;
rilevato che la doglianza non adduce neppure che l’attuale ricorrente abbia eccepito in secondo
grado la genericità dei motivi d’appello ex articolo 342 c.p.c.; e ciò a prescindere, deve
osservarsi che il giudice d’appello ha in effetti valutato l’idoneità dei motivi, ben dimostrando in
particolare di non essere incorso in alcuna difficoltà nell’identificare il contenuto del gravame,
per cui la doglianza non è comunque fondata;
rilevato che il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. in ordine all’onere della prova:
adduce la ricorrente che sarebbe sufficiente per il danneggiato dimostrare l’attitudine della
cosa a produrre il danno, per cui spetterebbe pertanto a controparte di provare il caso fortuito;
il motivo, peraltro, argomenta pure a proposito di dati probatori, come la testimonianza del
padre della ricorrente e la disposta consulenza tecnica d’ufficio;
rilevato che questo motivo è infondato, dal momento che è onere del preteso danneggiato
dimostrare la dinamica del sinistro anche sotto il profilo del concreto nesso causale rispetto alla
cosa oggetto di custodia, non essendo sufficiente una mera idoneità astratta della cosa in sé a
suscitare l’onere probatorio del caso fortuito in capo al custode; e non si può non constatare
che, per di più, la censura si sviluppa altresì su un piano direttamente fattuale, prospettando
valutazioni in questa sede inammissibili;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a decidere sulle spese
non essendosi l’intimato difeso;

e il danno, non risultando dimostrata, in particolare, la dinamica del sinistro, tra l’altro

ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo – a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

‘Il Presidente

P.Q.M.

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