Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1513 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1513
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via
Ottaviano 66, presso l’avv. BARILE Antonio, rappresentato e difeso
dall’avv. FRANCESCO Romano per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 25
novembre 2008. nel procedimento n. 697/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato
Generale dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. N.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 25 novembre 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze noti ha svolto difese;
OSSERVA:
2. il ricorso appare inammissibile; infatti la Corte di appello di Napoli ha respinto il ricorso per equa riparazione con due autonome motivazioni, entrambe sufficienti a fondare da sola la decisione impugnata; una relativa all’inerzia del ricorrente, che dopo il deposito del ricorso davanti al TAR Campania non ha piu’ provveduto a depositare alcuna istanza di sollecita trattazione del giudizio;
l’altra relativa alla consapevolezza da parte del ricorrente della infondatezza della sua pretesa, preclusa dal rigido e consolidato orientamento contrario della giurisprudenza; il ricorrente ha invece censurato soltanto la ratio della decisione relativa alla mancata presentazione di un istanza di sollecita trattazione, mentre nulla ha dedotto, neppure formulando il relativo quesito di diritto, sulla autonoma e decisiva ragione della decisione fondata sulla consapevolezza della infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che il Ministero intimato ha depositato tardivo atto di costituzione, non notificato al ricorrente, e che questi ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in detta memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano gia’ stati valutati nella relazione in atti;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato depositato tempestivo e rituale controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011