Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1513 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21778-2010 proposto da:

C.M.C., R.E., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO LOVISOLO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1223/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BARI, depositata il 29/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento l’ufficio della imposte dirette di Taranto ha rettificato ai fini IRPEF e ILOR la dichiarazione dei redditi congiunta presentata dai coniugi R.E. e C.M.C. per l’anno d’imposta 1978, rideterminando sinteticamente il reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 sulla base della capacità di spesa riveniente – per il R. – da una residenza secondaria in Genova e una in Siena, un’autovettura di 12 c.f., un investimento finanziario relativo a un acquisto di azioni; – per la C. – da una imbarcazione da diporto di mt. 12,27, un’autovettura di 23 c.v., una residenza secondaria in (OMISSIS), un investimento finanziario relativo a un acquisto di azioni.

Il ricorso dei contribuenti è stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto; la Commissione di secondo grado di Taranto ha accolto l’appello dell’Ufficio, con sentenza oggetto di ricorso dai contribuenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. Quest’ultima, nella sezione di Bari, con sentenza n. 1220/01/2009 depositata il 29 dicembre 2009, ha rigettato il ricorso dei contribuenti.

Avverso questa decisione gli stessi propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Sempre preliminarmente, va premesso che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale – proponibile nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., ad es., sez. 5 n. 15920 del 2011) – è, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ. conseguente alle modificazioni di cui al predetto D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile al presente procedimento “ratione temporis” (non essendo invece applicabile la modificazione di cui al D.I. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), proponibile per tutte le causali di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1 in virtù del nuovo comma 4 che tanto dispone.

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia “error in procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost., per essere priva di motivazione la sentenza impugnata in quanto i giudici si sarebbero limitati a un’apodittica conferma della sentenza del precedente grado; con il secondo motivo, poi, si denuncia altro profilo di “error in procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere riscontrato la stessa le specifiche censure mosse alla sentenza conclusiva del precedente grado di giudizio.

4. – I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo motivo che, vertendo su una censura di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è giuridicamente e logicamente superato dall’accoglimento a pronunciarsi.

5. – Si legge nella sentenza impugnata che “il ricorso prodotto è al limite dell’ammissibilità in quanto reitera le tesi già esposte in sede di appello e già compiutamente esaminate. La decisione della commissione…, correttamente motivata, è immune da vizi; pertanto deve essere confermata”, avendo “ritenuto la pretesa erariale corretta e legittima”. Segue poi un paragrafo dedicato alla natura dell’atto impositivo quale “provocatio ad opponendum”, alla sua motivazione, nonchè agli oneri argomentativi e probatori del contribuente e dell’Ufficio ove l’atto formi oggetto di impugnazione in sede processuale tributaria. Infine si legge “La ricorrente, anche in sede di ricorso (sic), non ha fornito alcuna prova o dimostrazione circa l’inesistenza del maggiore valore accertato riportandosi a quelle generiche doglianze e lamentele dedotte nei vari gradi di giudizio, e ampiamente dibattute”. Segue l’enunciazione, infine, della statuizione di rigetto.

6. – Ove si consideri che, da un lato, da detta motivazione non è dato comprendere se il ricorso sia stato disatteso per inammissibilità (e, in tale quadro, se per non specificità dei motivi o per assenza dei motivi in quanto non correlati alla sentenza impugnata e reiterativi di doglianze sull’atto impositivo) o per infondatezza (in particolare, per mancanza di prova), mentre d’altro lato – stante l’inconferenza rispetto al “thema decidendum” del passaggio circa la natura dell’atto impositivo – non si rinviene alcuna trattazione delle censure di appello ritualmente trascritte nel ricorso per cassazione, rinvenendosi un mero richiamo della decisione del grado precedente che travalica i limiti dell’ammissibilità della motivazione “per relationem” ammessi dalla giurisprudenza di questa corte, in assenza di indicazioni sulle tesi sostenute nell’atto richiamato, nè sulle ragioni di condivisione, sussistono entrambi i vizi per “errores in procedendo” denunciati (v. sez. un. n. 642 del 16/01/2015 e, tra le altre, ad es. sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015).

7. – Essendo necessari accertamenti che precludono – previa eventuale integrazione della motivazione – la possibilità di decisione nel merito di questa corte, l’impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 76, comma 3 applicabile anche alle sentenze di cassazione con rinvio emanate successivamente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento processuale tributario (cfr. sul punto ad es. sez. 5, n. 12886 del 2001 e n. 28678 del 2005, in ordine ai poteri della commissione regionale in sede di rinvio); la commissione territoriale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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