Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15129 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24593/2015 proposto da:

G.G., G.A., G.R., in proprio

e quali eredi dei Sigg.ri G.I., della Sig.ra M.I.

e del Sig. GR.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE LIBIA 120, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLIENI, che

li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), già INA ASSITALIA SPA, in qualità

di Impresa Designata alla Gestione del Fondo di Garanzia delle

Vittime della Strada, in persona del Sig. D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIANO 40, presso

lo studio dell’avvocato MARIA MARTIGNETTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.G., T.S., T.G., TI.LU.,

T.A., UNIPOL SAI AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5605/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2014, R.G.N. 4181/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato SERGIO BELLIENI;

udito l’Avvocato LUISA RANUCCI;

udito l’Avvocato MARIA MARTIGNETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8.1.01 il Tribunale di Roma, decidendo in ordine ad un sinistro stradale verificatosi in Roma il 11.3.95, all’altezza della progressiva chilometrica 15,800 della (OMISSIS), in cui avevano perso la vita G.I. e Gr.Br. (occupanti di una autovettura Peugeot 205, condotta dal primo ed assicurata con la soc. Centurion) e Ti.Al. (conduttore di un’auto Porsche, assicurata con la soc. Polaris, ora La Fondiaria) a causa dello scontro tra i due autoveicoli verificatosi nella corsia di marcia della Porsche (direzione (OMISSIS)), affermava la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti attribuendo al G. il 75% della colpa ed al T. il restante 25% e liquidando i danni in favore dei rispettivi aventi diritto, con gli interessi legali sulle somme riconosciute ai singoli beneficiari. Il Tribunale, inoltre, dichiarava la Polaris tenuta a mantenere indenne la minore T.L. per quanto questa fosse obbligata a corrispondere alle controparti in dipendenza della decisione adottata, e respingeva ogni pretesa avanzata nei confronti dell’Assitalia quale impresa designata dal F.G.V.S..

Avverso tale sentenza proponevano appello (principale o incidentale) T.L., gli altri eredi T. ( T.G., T.S. e g.m.), i G. ( Gr.Gi., G.G., G.A. e G.R., in proprio e quali eredi della defunta M.I.), la Fondiaria e la soc. Axa Assicurazioni (quale incorporante della soc. Centurion): la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 8.10.03, respingeva sia gli appelli principali che quelli incidentali.

Questa Corte, su ricorso dei G., ha cassato la sentenza d’appello, rilevando che questa aveva eluso sostanzialmente di esaminare compiutamente quelle censure, omettendo in particolare la disamina in modo specifico delle seguenti domande di risarcimento: a) del danno biologico subito dal de cuius G.I., non deceduto immediatamente dopo il sinistro e ad essi spettante iure hereditario, indicato in Lire 259.416.339, ovvero in altra diversa ed anche maggior somma ritenuta di giustizia; b) del danno da distruzione del mezzo indicato in Lire 12.000.000, salvo diverso ed anche maggiore ammontare; c) del danno morale in favore dei ricorrenti stessi e della defunta M.I. indicato in Lire 645.000.000, salva diversa ed anche maggiore somma; d) del danno patrimoniale derivante dalla perdita dei proventi dell’attività lavorativa dipendente del defunto, indicato in Lire 201.313.895, sempre fatta salva altra diversa ed anche maggiore somma; e) del danno derivante dalle spese sopportate, indicato in Lire 5.409.395, salva ogni altra spesa connessa e conseguente; f) del danno biologico patito da M.I. nella misura ritenuta di giustizia; g) del danno da rivalutazione su tutte le somme suddette, con interessi sulle somme rivalutate dalla debenza al soddisfo, salvo detrazione di quanto già percepito per effetto della sentenza di primo grado.

Il giudice del rinvio ha, dunque, deciso come segue: ha escluso il risarcimento del danno biologico subito da G.I. per essere egli deceduto immediatamente dopo il sinistro; ha riconosciuto il danno da distruzione del mezzo rimasto distrutto nell’incidente (Euro 5.000,00); ha escluso il danno morale in favore di M.I. e degli eredi G., essendo stato già riconosciuto e liquidato dal giudice di primo grado; ha escluso il danno patrimoniale derivante dalla perdita della contribuzione effettuata in virtù dei proventi lavorativi del defunto per mancanza di prova; ha riconosciuto il danno emergente per le spese funerarie e recupero del mezzo distrutto; ha respinto la domanda di danno biologico patito da M.I., sia perchè respinta dal tribunale per tardiva produzione della documentazione, sia perchè dalla stessa documentazione emergeva che la medesima M. ancor prima del sinistro soffriva di gravi patologie idonee, in maniera autonomamente efficiente, a causarne il decesso.

Propongono ricorso per cassazione G.G., A. e R. in proprio e quali eredi di G.I., M.I. e Gr.Gi. attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso la Genrali Italia spa e la T..

Le parti presentano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c., artt. 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto alla richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi G., ad essi spettante iure ereditario, per ogni danno subito dal congiunto G.I. in conseguenza del sinistro”.

Il motivo concerne il danno biologico terminale che, come s’è visto, il giudice del rinvio ha escluso nella considerazione della immediatezza della morte rispetto all’incidente.

La sentenza del 22 luglio 2015, n. 15350 delle Sezioni Unite di questa Corte ha posto fine al contrasto tra la sentenza n. 1361 del 2014 e il precedente, costante orientamento sulla risarcibilità o meno iure hereditatis del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

Tale sentenza ha ritenuto che nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.

La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte stessa, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi. E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

La suddetta sentenza delle SS. UU. ha inteso dare continuità alla sentenza delle SS. UU. n. 3475 del 1925 (ed alle ulteriori sentenze che si sono susseguite), nonchè alla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 che nel dichiarare la non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della questione di incostituzionalità dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento iure hereditatis del danno biologico da morte, ha affermato il principio in base al quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cd. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi.

La sentenza delle SS.UU. n. 15350/2015 non condivide quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 1361 del 2014 nel punto in cui la stessa stabilisce che la perdita della vita vada ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata o istantanea. Senza, dunque, che debbano assumere rilievo nè il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento (danno biologico terminale), nè il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine (danno catastrofico). Di guisa che la perdita della vita debba ritenersi certamente ristorabile in favore della vittima che la subisce e, per l’effetto, trasmissibile agli eredi.

A parere delle SS.UU. sarebbe difficilmente conciliabile con il sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità, ai fini risarcitori, del verificarsi di una perdita rapportabile ad un soggetto, l’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione e verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il bene salute e il bene vita sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Da ciò discende quindi la non invocabilità di un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis in caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni.

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi escludendo il risarcimento iure hereditatis nella considerazione dell’immediatezza della morte rispetto all’incidente.

Per le suddette ragioni il motivo deve essere rigettato.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazione dell’art. 132, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine al risarcimento per il danno economico subito dai sigg.ri G. per il mancato apporto finanziario alla famiglia, conseguente alla scomparsa del figlio e fratello di essi, così come per motivazione carente”.

Con il terzo motivo si denuncia “carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata considerazione delle prove assunte di cui agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, nonchè violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla domanda avanzata dalla sig.ra M.I. in proprio”.

I motivi secondo e terzo (violazione di legge) concernono i punti della sentenza che rigettano la domanda risarcitoria per il danno economico subito dai ricorrenti per mancato apporto economico alla famiglia da parte del defunto, nonchè la domanda risarcitoria per danno biologico subito in proprio da M.I.. I motivi sono inammissibili. Come s’è visto in precedenza, la prima domanda è stata respinta per carenza di prova, essendo stata prodotta in atti solo la busta paga da lavoro dipendente della vittima ma non la sua dichiarazione dei redditi dell’anno del sinistro e quelli precedenti. La seconda domanda era stata già respinta dal tribunale per tardiva produzione della documentazione, ma il giudice del rinvio ha aggiunto che dalla stessa documentazione emergeva che la M. ancor prima del sinistro soffriva di gravi patologie, idonee, in maniera autonomamente efficiente, a causarne il decesso. I motivi in trattazione affrontano, peraltro in maniera generica e non autosufficiente, questioni di merito che sfuggono al giudizio di legittimità.

E comunque non sussiste nessuna violazione di legge; infatti per giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete infatti il risarcimento del danno, anche patrimoniale, purchè sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass., 8 marzo 2006, n. 4980; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2318).

Ne consegue che per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l’onere di provare – anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. – una stabile contribuzione del defunto in proprio favore.

Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.

Per quanto riguarda invece il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale deve ritenersi che lo stesso costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell’attore e il fatto illecito, evento non verificatosi nel caso in esame (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio in grado di appello, di cassazione e di appello di rinvio.” Si censura in particolare la sentenza per avere compensato tra le parti le spese di causa sul presupposto della sostanziale, reciproca soccombenza delle parti appellanti nei vari gradi del giudizio.

Il motivo è inammissibile, in ragione del principio secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione (Cass., 9 ottobre 2015, n. 20289). Ciò che rileva in particolare non è l’esito della fase di cassazione, bensì l’esito complessivo del giudizio, in relazione al quale il giudice del rinvio può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289/15).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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