Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15129 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15129 Anno 2015
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPREGILO S.P.A.

Elettivamente domiciliata in Roma, via G. Mercalli, n.
13, nello studio dell’avv. Arturo Cancrini, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Paolo Nitti,
giusta procura speciale a margine del ricorso.
ricorrente

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Data pubblicazione: 20/07/2015

contro
INPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S . P . A .

Elettivamente domiciliata in Roma, via G. Mercalli, n.
presenta e difende, unitamente all’avv. Paolo Nitti,
cOkr
giusta procura speciale a margine del ficorso.
controricorrente
nonché contro
COMUNE DI ANDRIA

Elettivamente domiciliato in Roma, via Picardi, n. 4/B,
nello studio dell’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso.
Controricorrente
FALLIMENTO S.C.S. – SISTEMI COSTRUTTIVI SUD S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
Intimato
Nonché sul ricorso proposto da:
IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A.

come sopra rappresentata
ricorrente in via incidentale
nei confronti
COMUNE DI ANDRIA

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13, nello studio dell’avv. Arturo Cancrini, che la rap-

Come sopra rappresentato
se

controricorrente al ricorso incidentale
IMPREGILO S.P.A.,

LIQUIDAZIONE
intimati
nonché sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANDRIA

Come sopra rappresentato
ricorrente in via incidentale
nei confronti di
IMPREGILO S.P.A.
IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A.
FALLIMENTO S.C.S. – SISTEMI COSTRUTTIVI SUD S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

avverso la sentenza n. 5/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 12/01/2010;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26
gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la IMPREGILO S.P.A. l’avv. Luca Nicoletti,
munito di delega;
sentito per il Comune di Andria, l’Avv. Attilio Spa-

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FALLIMENTO S.C.S. – SISTEMI COSTRUTTIVI SUD S.R.L. IN

gn*clo, munito di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ridentale condizionato del Comune.
Svolgimento del processo

l – La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata in data 28 aprile 2001, rigettava l’impugnazione
proposta dal Comune di Andria nei confronti dell’Ati
costituita dalla capogruppo Cogefar Impresit Milano
S.p.a. (poi Impregilo S.p.a.) e dalla S.C.S. (Sistemi
Costruttivi Sud S.r.l.) avverso i lodi, non definitivo
e definitivo, sottoscritti in data 4 agosto 1997 e 19
febbraio 1998, con i quali, in relazione a una controversia concernente un rapporto di appalto intercorso
fra le parti, le pretese dell’ATI venivano accolte fino
alla concorrenza di lire 2.304.992.388.
1.1 – In esecuzione di tale decisione, impugnata con
ricorso per cassazione, il Comune di Andria versava la
somma di euro 1.913.073.
1.2 – La Corte di cassazione, dopo un intervento delle
Sezioni Unite con decisione n. 12871 del 2005 in merito
alla legittimazione processuale del Comune, rappresen-

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corso incidentale Imprepar; assorbito il ricorso inci-

tato dal direttore generale, con sentenza n. 1189 del
2006 cassava detta decisione, accogliendo il motivo
fondato sulla nullità della clausola compromissoria in

arbitri, né dei criteri per nominarli.
1.3 – Il giudizio veniva riassunto dal Comune di Andria
nei confronti della Impregno S.p.a., della C.S.C.
S.r.l. in liquidazione, nonché della Imprepar – Impregno Partecipazioni S.p.a..
1.4 – La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la contumacia di Impregilo S.p.a. e della C.S.C., rilevando, quanto alla
Imprepar, che la sua qualità di cessionaria dei rapporti della Impregilo nell’ambito dell’Ati determinava una
successione a titolo particolare nel rapporto, ma non
interferiva con la posizione di capogruppo di Impregilo
S.p.a, da ritenersi incedibile ai sensi delle leggi n.
584 del 1977 e 155 del 1990.
Pertanto veniva dichiarata la carenza di legittimazione
attiva di Imprepar e, pronunciando nel merito, veniva
rilevata l’insussistenza di una valida clausola compromissoria, con conseguente nullità dei lodi impugnati 1 0
tale da non consentire il passaggio alla fase rescissoria.

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quanto non contenente l’indicazione del numero degli

1.5 – Per quanto in questa sede maggiormente rileva,
veniva accolta la domanda di restituzione avanzata dal
Comune in relazione alle somme versate in esecuzione

art. 186 ter cod. proc. civ., emesso nei confronti della sola Imprepar, con condanna delle società convenute
alla restituzione della somma di euro 1.913.073,71.
In proposito, rilevata la responsabilità solidale della
Imprepar quale partecipante all’ATI come cessionaria
della quota della Impregno, è stato osservato che dagli atti emergeva che il versamento era avvenuto in favore del dott. Grandolfo, quale procuratore speciale
dell’ATI, a nulla rilevando che egli avesse indicato al
tesoriere del Comune, per il pagamento, un conto corrente bancario facente capo a una delle società del
gruppo.
1.6 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso, in via principale, Impregilo S.p.a., con
due motivi, nonché in via incidentale Imprepar, che ha
dedotto tre motivi, cui resiste con controricorso il
Comune, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

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della sentenza cassata, già oggetto di provvedimento ex

1.7 – Con ordinanza depositata in data 2 luglio 2014
questa Corte ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti della S.C.S..

cod. proc. civ..
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo la S.p.a Impregilo, denunciando
violazione e falsa applicazione degli artt. 389 cod.
proc. civ. e 2033 cod. civ., sostiene l’illegittimità
della condanna alla restituzione della somme già versate dal Comune di Andria, essendo rivolta nei confronti
di soggetto diverso da quello a favore del quale il pagamento era stato effettuato. La Corte territoriale non
avrebbe considerato che la somma di euro 1.913.073,71
era stata versata alla S.C.S., a mezzo di assegni circolari.
2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli art. 35 della 1. n. 109 del 1994, dell’art. 2558,
comma l, cod. civ., delle leggi nn. 584 del 1977 e *55
del 1990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenute non cedibile la posizione di capogruppo
della Impregilo S.p.a., senza considerare che, ai sensi

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Le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell’art. 378

dell’art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche nel
giudizio di rinvio, il successore a titolo particolare
nel diritto controverso è legittimato ad intervenire e

dante causa, che, a propria volta, può divenire privo
di legittimazione non solo nei casi di formale estromissione, ma anche in base all’interpretazione del complessivo comportamento delle parti, ove deponente in
tal senso. Sotto tale profilo si è rilevato che il Comune di Andria aveva riassunto il giudizio proprio nei
confronti della Imprepar, che si era costituita in giudizio, e nei cui confronti era stata avanzata la richiesta di ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 186
ter cod. proc. civ..
2.2 – I motivi proposti dalla ricorrente in via incidentale Imprepar sono sostanzialmente sovrapponibili
alle censure, sopra illustrate, contenute nel ricorso
principale.
3 – I suddetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, sono infondati.
3.1 – Viene in considerazione, in primo luogo,
l’inammissibile sovrapposizione dei temi relativi alla
successione a titolo particolare nel diritto controverso, da parte di Imprepar, ed all’assunzione della posi-

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ad assumere la stessa posizione giuridica del proprio

zione di capogruppo nell’Associazione Temporanea di Imprese.
3.2 – Il primo aspetto, che la Corte territoriale non

fermato, con statuizione non specificamente censurata,
la responsabilità solidale di Imprepar, non implica necessariamente il secondo, ostandovi, a tacer d’altro,
la incedibilità della posizione di capogruppo
dell’A.T.I., quale emergente dalle leggi nn. 584 del
1977 e f55 del 1990,
3.3 – Prescindendo da tale rilievo, deve osservarsi che
l’art. 2558 cod. civ., primo comma, richiamato dai ricorrenti, così recita: ” Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti
stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non
abbiano carattere personale”.
Il contratto di associazione temporanea di imprese, indipendentemente dal carattere personale o meno (per altro più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. St., 13 maggio 1995, n. 761; id., 3
febbraio 1993, n. 53), rappresenta, infatti, un contratto associativo, cui dunque non si applica la regola
della automatica trasferibilità insieme al complesso
aziendale, ex art. 2558, comma l, cod. civ., che ha ri-

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ha di certo disconosciuto, ed in base al quale ha af-

guardo ai soli contratti di scambio a prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguiti da entrambe
le parti.

razioni, che i richiami alla disciplina dell’art. 111
cod. proc. civ. e , quindi, alla estromissione tacita
della Impregilo (sulla cui ammissibilità cfr. Cass., 10
febbraio 2005, n. 2707), non siano conferenti, in quanto – come sopra evidenziato – non è in discussione la
responsabilità di Imprepar quale cessionaria di Impregilo, ma unicamente il rapporto della seconda, quale
capogruppo dell’ATI, con il Comune di Andria, in relazione al quale non si è verificato alcun fenomeno successorio.

5 – La questione inerente al soggetto destinatario del
pagamento, che assume un indiscutibile aspetto di natura fattuale, è stata risolta nella decisione impugnata,
con congrua motivazione, nel senso che il versamento
della somma era avvenuto in favore “della beneficiaria
capogruppo dell’ATI, e per essa del suo procuratore
speciale dott. Grandolfo, debitamente autorizzato a ricevere il pagamento” .. “essendo irrilevante la titolarità del conto di appoggio che detto procuratore spe-

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4 – Deve ritenersi, alla luce delle superiori conside-

ciale ha indicato al tesoriere del Comune, per il materiale invio del denaro..”.
6 – In definitiva, i ricorsi vanno rigettati, rimanendo

condizionata dall’ente territoriale. Ricorrono giusti
motivi, stante l’identità delle argomentazioni svolte,
per la compensazione delle spese processuali fra Impregno e Imprepar, che vanno condannate in solido, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, in favore del Comune di Andria.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale
proposto da Imprepar, assorbito l’incidentale del Comune di Andria. Dichiara interamente compensate le spese
processuali fra Impregilo e Imprepar, che condanna al
pagamento in solido in favore del Comune di Andria delle spese relative al presente giudizio di legittimità,
liquidate in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civ le, il 26 gennaio 2015.

assorbita l’impugnazione proposta in via incidentale

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