Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15129 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7829/2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 8,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONELLA

PUSTORINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore

A.S. elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO CARROZZA;

– controricorrente –

e contro

D.G., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che, con sentenza depositata in data 21 gennaio 2014, la Corte di appello di Messina ha rigettato il gravame proposto (anche) da R.G. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Messina aveva, in accoglimento della azione di responsabilità promossa dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., condannato l’appellante, in solido con altri componenti del consiglio di amministrazione della società fallita, al risarcimento dei danni prodotti al patrimonio sociale;

che avverso tale pronuncia il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dalla Curatela con controricorso;

che entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;

che gli altri intimati non hanno svolto difese;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura per violazione di legge (artt. 2947 e 2949 c.c.) il rigetto della eccezione di prescrizione, è privo di fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha rettamente giustificato il suo convincimento in ordine alla applicabilità nella specie del termine prescrizionale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3 (in luogo di quello previsto dall’art. 2949) esponendo le condotte, contestate fra gli altri al R. e costituenti anche oggetto di imputazione in sede di procedimento penale dichiarato infine estinto per prescrizione, che ha ritenuto (cfr. Cass. n. 14644/2009) astrattamente previste dalla legge come reati (quali la alterazione dei dati dei bilanci societari allo scopo di dissimulare il dissesto economico in cui versava la società, la mancata deliberazione di riduzione del capitale con contestuale ricostituzione sino al minimo legale), senza che sul punto il ricorso esprima specifiche censure;

che inammissibile è il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c., la ritenuta responsabilità solidale dei componenti del consiglio di amministrazione per le suddette condotte; che invero l’illustrazione del motivo si incentra sull’assunto in fatto secondo cui, provata la riconducibilità delle illegittime condotte all’amministratore delegato ed al direttore generale, avrebbe dovuto ritenersi indirettamente provato che questi ultimi abbiano impedito agli altri amministratori di esercitare il proprio dovere di vigilanza: considerazioni inapprezzabili in questa sede, tanto meno sotto il profilo della violazione dei principi astratti posti dalla norme di legge richiamate, attingendo il merito delle valutazioni ed accertamenti rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, che peraltro nella specie ha motivatamente disatteso la tesi del ricorrente;

che, quanto al terzo motivo, la dedotta violazione di legge (artt. 1223, 1226 e 2697 c.c.), in cui sarebbe incorsa la corte di merito nella liquidazione del danno, si fonda sull’incongruo assunto che la sentenza impugnata avrebbe automaticamente identificato il danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, laddove la corte di merito ha rettamente confermato il criterio, utilizzato dal tribunale, di valutazione in via equitativa basato sulla differenza tra il passivo accertato in sede penale e l’indebitamento già maturato alla chiusura dell’esercizio 1983, non mancando di indicare le ragioni, connesse con specifiche e insanabili carenza della contabilità sociale, che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alle illegittime condotte accertate (Cass. S.U. n. 9100/2015; Sez. 1 n. 11155/2012);

che, sempre in ordine al terzo motivo, inammissibile è la ulteriore doglianza di omessa pronuncia sulla domanda di graduazione delle singole responsabilità, contenuta nelle conclusioni formulate in primo grado e ribadite in appello senza che però risulti formulato al riguardo alcuno specifico motivo di gravame (art. 342 c.p.c.) avverso la sentenza di primo grado che non aveva provveduto ad operare l’accertamento richiesto;

che inammissibile è anche il quarto motivo, denunciante violazione di legge (artt. 106 e 269 c.p.c.) per avere la corte d’appello, al pari del tribunale, disatteso senza fornire alcuna motivazione la istanza di chiamata in causa di terzi proposta dal ricorrente a titolo di manleva: che invero non risulta nè dalla sentenza nè dalla illustrazione del motivo se, e con quali espressioni, l’odierno ricorrente abbia proposto specifica censura nell’atto di gravame avverso il rifiuto, da parte del primo giudice, di estensione del giudizio nei confronti dei terzi indicati (rifiuto peraltro insindacabile in questa sede: cfr. ex multis Cass. n. 1112/2015; n. 9570/2015);

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della Curatela delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 25.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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