Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15129 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15129 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 3733-2008 proposto da:
CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.P.A. (c.f. 01245440407),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
ANTONELLI 50, presso l’avvocato LEPROUX ALESSANDRO,
che lo rappresenta e difende unitamente agli
2014

93.6

avvocati GIANNINI LUCA, BENEDETTI GIANLUCA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 02/07/2014

RENZI FRANCO,

nella qualità di titolare del

CALZATURIFICIO MANUEL DI RENZI FRANCO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l’avvocato
STANISLAO AURELI, che lo rappresenta e difende

ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso;
r-hic
– controricorrente contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA;
– intimato –

avverso la sentenza n.

373/2007 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MICHELE
AURELI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

unitamente agli avvocati MICHELE AURELI, CALTABIANO

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine,
rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Con sentenza 7/6-29/9/2007, la Corte d’appello di Ancona ha
dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal
Calzaturificio Valleverde s.p.a. nei confronti di Renzi
Franco, titolare del Calzaturificio Manuel di Renzi Franco,
per la mancata notificazione dell’atto d’appello al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo,
da ritenersi il solo P. M. titolare del diritto di
impugnare la decisione di primo grado, ai sensi dell’art.59
del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, che dispone:”l’azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità
di un brevetto per marchio d’impresa può essere promossa
anche d’ufficio dal pubblico ministero.”
La Corte d’appello ha rilevato che, disposta l’integrazione
del contraddittorio nei confronti del P.M. con ordinanza
del 2 maggio 2003, l’appellante Valleverde non aveva
correttamente ottemperato, notificando al Procuratore
generale presso la Corte d’appello e non già al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Fermo(P.M. presso
il

giudice

a quo),

da cui l’inammissibilità

dell’impugnazione ex art.331,2 ° comma c.p.c.
Avverso

detta

pronuncia

ricorre

il

Calzaturificio

Valleverde s.p.a. con ricorso affidato ad un solo motivo.
I
Si difende con controricorso il Renzi.
Ambedue le parti hanno depositato la memoria ex art.378
c.p.c.
3

Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo del ricorso, il Calzaturificio
Valleverde denuncia il vizio di violazione dell’art.331, 2 °
comma c.p.c., posto che, non necessaria la notifica
dell’atto di impugnazione all’Ufficio del P.M. presso il

giudice a quo laddove la sentenza del Tribunale sia stata
conforme alle conclusioni del P.M., nel caso, il P.M.
presso il Tribunale, pur messo in grado di intervenire, ha
ritenuto di non svolgere le conclusioni, come risultante
dalla sentenza, “sostanzialmente rimettendosi a giustizia
e, quindi, perdendo titolo per proporre doglianza in
rapporto a domanda non formulata.”
2.1.- Il ricorso va accolto, alla stregua dello

jus

superveniens.
In data 19 marzo 2005, e quindi prima della precisazione
delle conclusioni in grado d’appello, è entrato in vigore
il d.lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale, che
all’art.122, 1 ° comma, ultima parte, dispone che “in deroga
all’art. 70 cod. proc. civ. 4 1’intervento in causa del P.M.
non è obbligatorio” nelle cause che vertono sulla decadenza
o nullità di un titolo di proprietà industriale.
Come rilevato nella pronuncia 9548b012, tale norma, in
mancanza di uno specifico richiamo o previsione relativa
nell’art. 245, che contiene le disposizioni di carattere
transitorio, e che non ha introdotto alcun elemento di
novità nell’ordinamento, deve ritenersi di immediata
4

applicazione ai processi in corso relativamente agli atti
da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in
ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle
preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la
partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo

2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice),
questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove non
sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado
di appello, la necessità d’integrare il contraddittorio nei
suoi confronti, né l’eventuale avviso datogli dal giudice
di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio
processuale necessario.
Nella specie, venuta a mancare la qualità di litisconsorte
necessario del P.M., sia in senso sostanziale che
processuale( la posizione processuale dello stesso, che ha
partecipato al giudizio di primo grado, non è in alcun modo
inscindibile o dipendente da quella di chi agisce per la
nullità del brevetto e viceversa, facendo valere il P.M. un
interesse pubblico distinto e separato da quello della
parte privata), deve ritenersi caducato il presupposto
della stessa ordinanza della Corte d’appello di
integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c., da cui
l’improduttività dell’effetto ex art.331,2 ° comma c.p.c., e
la corretta instaurazione del giudizio d’appello.

5

3.1.- Conclusivamente, cassata la sentenza impugnata, la
causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Ancona in
diversa composizione, perché prosegua tra le parti.
Al Giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese
del presente giudizio.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29
aprile 2014

P.Q.M.

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