Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15128 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25901/2013 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, (OMISSIS), quale Impresa

designata per il Piemonte e la Valle D’Aosta del Fondo di Garanzia

per le vittime della strada, in persona del Dirigente del Servizio

Affari Legali Dott. N.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI,

che, la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ANTONIELLI D’OULX giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del suo

procuratore speciale Avv. M.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ISIDORO CAVALIERE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 963/2013 della CORTE di APPELO di ROMA,

depositata il 19/02/2013, R.G.N. 2613/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P. e il Curatore del fallimento del medesimo G.P. convennero dinanzi al Tribunale di Roma la compagnia di assicurazioni Assitalia – con la quale il G. aveva stipulato una polizza contro gli infortuni – per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro, occorso in (OMISSIS), nel corso del quale il G. era stato investito da un’autovettura rimasta sconosciuta subendo gravi lesioni.

Resisteva la compagnia di assicurazioni Assitalia chiamando in causa, in surroga ex art. 1916 c.c., la compagnia di assicurazioni Reale Mutua quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della strada.

Il Tribunale di Roma condannò la compagnia di assicurazioni Assitalia a pagare agli attori la somma di Lire 92.500.000 ciascuno dichiarando improponibile la domanda di surroga proposta dalla compagnia di assicurazioni Assitalia nei confronti della compagnia di assicurazioni Reale Mutua.

Avverso detta sentenza propose appello la compagnia di assicurazioni Assitalia.

Resistevano il Fallimento e la compagnia di assicurazioni Reale Mutua.

La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione.

Avverso la predetta sentenza la compagnia assicurazioni Assitalia propose ricorso per cassazione.

Resistevano la Reale Mutua e il Fallimento di G.P..

Con sentenza n. 13342 del 2004 questa Corte accoglieva in parte qua il ricorso della compagnia di assicurazioni Assitalia rimettendo la causa avanti alla Corte d’appello di Roma e formulava il seguente principio di diritto: “il rigetto della surroga, motivato con la sola mancata prova del previo pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è giuridicamente errato”.

La compagnia di assicurazioni Assitalia provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti della Reale Mutua e del fallimento di G.P..

Con sentenza n. 963/2013 la Corte d’appello condannava la compagnia di assicurazioni Reale Mutua a pagare alla compagnia di assicurazioni Assitalia la somma di Euro 140.265,80, oltre accessori; condannava la compagnia di assicurazioni Reale Mutua a tenere indenne la Assitalia di quanto avrebbe dovuto eventualmente ancora pagare per il titolo per cui è causa.

Proponeva ricorso per cassazione la Reale Mutua di assicurazioni quale impresa designata per il Piemonte e la Val d’Aosta del Fondo di garanzia per le vittime della strada sostenuto con tre motivi.

Resisteva con controricorso Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).

Non svolgeva attività difensiva il fallimento di G.P..

All’udienza del 14 aprile 2016, avendo le parti definito transattivamente e stragiudizialmente la lite ed essendo pervenuta la rinuncia al ricorso, il P.G. d’udienza ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio.

La richiesta va accolta.

La rinuncia infatti è formalmente perfetta in quanto sottoscritta dall’avv. Alberto Cavaliere in qualità di procuratore della Generali Italia s.p.a. e dagli avv. Milena Liuzzi e Luigi Antonelli d’Oulx in qualità procuratori della società Reale Mutua di Assicurazioni.

Consegue l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, da dichiararsi con ordinanza (art. 391 c.p.c., comma 1), con compensazione delle spese del medesimo giudizio secondo l’accordo delle parti.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (Cass., ordinanza n. 23175 del 12 novembre 2015) e trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, con compensazione medesimo giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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