Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15128 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 22/06/2010), n.15128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 76, presso l’avvocato
STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ITRO GIOVANNI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
15/04/2008 n. 55059/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, D.S.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 15-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 11.000,00 per un ritardo di circa undici anni, considerando periodo di durata ragionevole un quinquennio per il primo grado e un triennio per il secondo, in relazione alla complessità della controversia, con due CTU di cui una grafica; procedimento di 1^ grado: settembre 1985-settembre 2001;
di 2^ grado: ottobre 2002-aprile 2005).
Del tutto genericamente il ricorrente accenna all’entità della pretesa fatta valere, in relazione alla quantificazione del danno.
Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010