Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15128 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 22/06/2010), n.15128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 76, presso l’avvocato

STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ITRO GIOVANNI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/04/2008 n. 55059/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.S.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 15-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 11.000,00 per un ritardo di circa undici anni, considerando periodo di durata ragionevole un quinquennio per il primo grado e un triennio per il secondo, in relazione alla complessità della controversia, con due CTU di cui una grafica; procedimento di 1^ grado: settembre 1985-settembre 2001;

di 2^ grado: ottobre 2002-aprile 2005).

Del tutto genericamente il ricorrente accenna all’entità della pretesa fatta valere, in relazione alla quantificazione del danno.

Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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