Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15128 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2085-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- B.A. ha impugnato l’avviso di accertamento agenzia delle entrate con il quale si è accertato sinteticamente un maggior reddito chiedendone l’annullamento parziale (da Euro 195.004,00 a Euro 86.124,124,00 a fronte di un dichiarato di Euro 39.799,00) Deduce di avere estinto un mutuo con bonifici fatti da parenti all’estero allegando i documenti attestanti i bonifici e che la somma di Euro 52.880,00 considerata un risparmio nell’accertamento non è una somma di sua proprietà ma denaro transitato sul suo conto corrente in quanto proveniente da clienti esteri, somme dirette a clienti nazionali, essendo egli un procacciatore di affari.

2.- Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado.

Propone appello il contribuente e la CTR dell’Abruzzo con sentenza depositata il 7.6.2018 ha confermato la sentenza di primo grado.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si costituisce il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

4.- L’Agenzia delle entrate ha quindi depositato una memoria nella quale ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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