Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12074-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/11/2014 R.G.N. 1053/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. CELESTE ALBERTO,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva affermato il diritto di D.B.C. al riconoscimento, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, aa.ss. 2011-2014, del punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento;

2. richiamava la Corte d’appello le pronunce del Consiglio di Stato n. 4028 e 4031 del 31 luglio 2009 con le quali il Supremo Collegio amministrativo aveva confermato l’illegittimità del D.M. n. 31 marzo 2005 – in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato – nella parte in cui, all’art. 3, comma 7, aveva previsto che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili “solo se prestati in costanza di nomina”, confermando così che tale periodo di sevizio militare di leva ovvero quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, stante la portata generale del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7;

riteneva che a diversa conclusione non potesse pervenirsi richiamando l’art. 2050, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui prevede la valutabilità del servizio di leva solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, evidenziando che tale disposizione era da riferire solo alle procedure concorsuali, quale non era l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sicchè non vi era ragione di limitare quanto previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7;

3. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

4. D.B.C. ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria;

5. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’unico articolato motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Codice dell’ordinamento militare) e del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6;

si sostiene che la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, non potrebbe che portare, alla luce di una ricostruzione logico- sistematica della disciplina della materia, ad escludere che al servizio di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini che qui rilevano;

si assume che dalle ulteriori norme denunciate si desumerebbe come il servizio militare potrebbe essere valutato, nei pubblici concorsi, solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, sicchè risulterebbe discriminatorio verso la totalità dei dipendenti pubblici il fatto che, rispetto al personale scolastico, il servizio militare sarebbe da valutare, per effetto dell’art. 485, comma 7, cit., anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro;

2. il ricorso va rigettato sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoga (v. Cass. 2 marzo 2020, n. 5679);

3. deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103);

secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050 riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

4. secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”;

5. tale interpretazione non è corretta;

6. non è in proposito decisiva l’affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l’art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

7. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

8. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);

9. da tanto consegue che il ricorso va rigettato;

10. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

11. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Miur al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all’avv. Sergio Galleano, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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