Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25145/2013 proposto da:

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA, (OMISSIS), in persona del

Commissario straordinario Dott. S.G., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SEMINARA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SRL, in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa M.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO ACCETTA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato NICOLA SEMINARA;

udito l’Avvocato SERGIO ACCETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’ASL Catania ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento svolta dalla DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. in relazione alla differenza di prezzo tra le prestazioni erogate da quest’ultimo in favore del Servizio Sanitario Nazionale e la regressione tariffaria convenzionalmente pattuita per le prestazioni erogate oltre il budget previsto per ogni settore di attività. La domanda è stata svolta sulla considerazione che, sebbene fossero stati superati i limiti di budget previsti per ogni singolo settore, complessivamente l’azienda sanitaria aveva realizzato delle grosse economie, che le avevano permesso di rimanere ben al di sotto del budget totale. Di conseguenza, secondo l’odierna resistente, l’azienda sanitaria doveva operare la redistribuzione delle economie registrate nell’anno 2005 e, in subordine, doveva corrispondere, a titolo di ingiustificato arricchimento, la differenza tra il costo ordinario delle prestazioni erogate oltre il budget di settore e la minore tariffa contrattualizzata.

2. Il giudice di primo grado aveva respinto entrambe le domande, mentre la Corte d’appello ha ritenuto fondata quella svolta ex art. 2041 c.c..

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’ASL Catania, affidandolo a quattro motivi di ricorso; resiste con controricorso la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L..

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla utilitas delle prestazioni rese oltre il budget da controparte e motivazione insufficiente in ordine all’individuazione del concreto arricchimento. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili; posto che la sentenza di appello è stata depositata il 18 giugno 2013, ne consegue l’applicabilità, ai sensi della norma transitoria di cui del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Sez. 6-3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893), che consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame e non anche per insufficiente o contraddittoria motivazione.

2. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2041 c.c., “riconducibile anche al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5)”. La ricorrente si duole innanzitutto del fatto che la Corte abbia ritenuto l’assenza di una giusta causa di arricchimento, osservando come la differenza di corrispettivo fosse giustificata dalla previsione delle regressioni tariffarie, per cui non potesse dirsi ingiusto e, tecnicamente, non potesse nemmeno parlarsi di depauperamento per la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L., la quale non aveva alcun obbligo di effettuare le prestazioni, pur sapendo che sarebbero state pagate in misura inferiore. Il sopravvenire delle economie non comportava alcun obbligo per l’azienda sanitaria, la quale decise di non redistribuire ciò che era stato risparmiato, attesa la disastrosa situazione di bilancio dell’ente.

4. Il motivo è fondato; la Corte argomenta approfonditamente ed in maniera logica sull’utilitas, ma omette una specifica motivazione in ordine ad un altro elemento essenziale per l’applicazione dell’art. 2041 e cioè l’assenza di una giusta causa di arricchimento. Sul punto, la Corte omette di considerare che la differenza di corrispettivo dovuta alle regressioni tariffarie era giustificata dalla relativa previsione, mentre il sopravvenire delle economie non comportava alcun obbligo di redistribuzione per l’azienda sanitaria. Che le regressioni tariffarie, comunque disposte (per atto normativa-amministrativo o in via convenzionale) siano state sostanzialmente accettate dalla resistente non pare revocabile in dubbio; la sentenza di appello non è chiara sul punto, ma alla pagina 4, penultimo capoverso, parla di “previste regressioni tariffarie”, con ciò implicitamente affermando che il Laboratorio di analisi le conosceva quando aveva eseguito le sue prestazioni ovvero le aveva accettate ex post. D’altronde, in presenza di un diverso accordo convenzionale, l’attuale resistente avrebbe dovuto svolgere una semplice azione di adempimento per ottenere la differenza tra il valore della prestazione e quanto ottenuto dall’Asl. Il fatto, invece, che la resistente avesse percepito i pagamenti in misura ridotta ed avesse poi chiesto la differenza a titolo di “redistribuzione” odi arricchimento senza causa, dimostra che un consenso si era formato o implicitamente (attraverso la decisione di erogare le prestazioni secondo le regole stabilite dall’ente o dalle norme preposte) ovvero mediante accordo, raggiungibile anche in momento successivo all’erogazione delle prestazioni (nella libera determinazione della parte privata, trattandosi certamente di diritti disponibili). Sul punto, nè le sentenze, nè gli atti di parte sono chiari ed esaustivi, ma per le ragioni suddette deve ritenersi che le regressioni tariffarie – su cui peraltro non c’è alcuna contestazione ex ante – fossero state correttamente applicate (almeno in un primo momento) al laboratorio esterno.

5. In diritto, va ricordato che “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2312 del 31/01/2008, Rv. 601816); “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato (…)” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 15/05/2009, Rv. 608287). Si vedano anche, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 24165 del 12/11/2014, Rv. 633332; Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 14/05/1997, Rv. 504301.

6. Nel caso di specie, essendo state accettate – almeno ex ante – le regressioni tariffarie, ciò costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza del presupposto dell’ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivo e quindi la ricorrenza di un’ipotesi di arricchimento senza causa.

7. Con un quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite; secondo la parte oggi ricorrente le spese del secondo grado di giudizio avrebbero dovuto gravare sulla controparte, in coerenza al rigetto dell’appello. Il motivo (che rimane comunque assorbito) è manifestamente Infondato nei suoi stessi presupposti di fatto, atteso che la sentenza di appello non è stata di rigetto, bensì di accoglimento dell’impugnazione proposta dall’odierna resistente.

8. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere accolto e deciso nel merito, atteso che non sono necessarie indagini di fatto, precluse in questa sede. La particolare complessità delle questioni trattate, che hanno dato luogo a pronunce discordanti, giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente a tutte le fasi del giudizio.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa decidendo nel merito e rigetta la domanda introduttiva.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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