Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 22/06/2010), n.15127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. (c.f. (OMISSIS)), M.A. (c.f.
(OMISSIS)), in proprio e nella qualità di eredi di R.P.,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARRA MARIA TERESA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
17/05/2007, n. 50455/06 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, M.G. e A., in proprio e in qualità di eredi di R.P., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 04-12-2006, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus.
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00, Euro 1.500,00 per ciascuno dei ricorrenti, per un ritardo di circa quattro anni, considerando periodo di durata ragionevole un quadriennio, “alla luce della disposta CTU medico-legale”, ed escludendo il tempo di un rinvio dovuto alla mancata presentazione della parte a visita medico-legale; giudizio di 1^ grado: dicembre 1995-maggio 1997; 2^ grado: novembre 1997-febbraio 2005).
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010