Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/06/2017),  n. 15127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7041/2016 proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO USAI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO

II 79, presso lo studio dell’avvocato MANNINO ANDREA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3463/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze, con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2011, il condominio di (OMISSIS) rappresentato dall’amministratore P.F., nonchè P.F. in proprio, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del reflusso di acque provenienti dal pozzetto condominiale. Parte convenuta deferì giuramento decisorio sui seguenti articoli: l’appartamento del G. era completamente ammobiliato al momento dell’occlusione del pozzetto e la mobilia presente aveva subito danni per Euro 1.200,00; la cantina del G. era stata allagata in conseguenza della detta occlusione. Il giudice ammise il giuramento ma all’udienza il G., presente in aula, si rifiutò di giurare. Il Giudice di Pace rigettò la domanda nei confronti di P.F. in proprio, con compensazione delle spese, e la accolse nei confronti del condominio, condannando quest’ultimo al risarcimento del danno nella misura di Euro 1.200,00. Avverso detta sentenza proposero appello il condominio e P.F. in proprio. Con sentenza di data 13 ottobre 2015 il Tribunale di Firenze rigettò l’appello.

Osservò il Tribunale che gli articoli del giuramento non avevano ad oggetto circostanze idonee a definire il giudizio e che in particolare, quanto al primo articolo, il G. non aveva mai dichiarato che l’appartamento fosse completamente arredato, avendo esposto solo che era ammobiliato, e che aveva subito danni ai mobili per Euro 1.200,00, trattandosi invece dell’importo della fattura per lo sgombero e la pulizia dell’appartamento. Aggiunse che il giudice di primo grado aveva pertanto implicitamente revocato l’ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, decidendo in base alle prove e documenti acquisiti in giudizio e non dando rilievo al rifiuto del G. di prestare il giuramento. Infine riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese processuali relativamente alla domanda proposta nei confronti di P.F. in proprio, condannando il G. alla rifusione delle spese in favore di quest’ultimo. Il giudice di appello, in ragione della parziale soccombenza del G., dispose la compensazione delle spese fra le parti nella misura del 30%, condannando per il resto il condominio e P.F. in proprio alla rifusione delle spese.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo il condominio di (OMISSIS) in persona dell’amministratore P.F. e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità quanto al ricorso principale e di manifesta infondatezza in parte ed inammissibilità in parte del ricorso incidentale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 239 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la revoca implicita dell’ammissione del giuramento era illegittima perchè, quanto al primo articolo, questo era inteso a far ammettere alla controparte che l’appartamento era completamente vuoto (sicchè l’importo liquidato corrispondeva alla autonoma decisione del G. di sgomberare l’appartamento) e, quanto al secondo articolo, mancava ogni motivazione.

Il motivo è inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Cass. 24 ottobre 2014, n. 22607). Tale onere processuale non risulta assolto.

Si prospetta peraltro ulteriore profilo di inammissibilità in quanto, secondo quanto pare emergere dal contenuto del motivo, la censura sollevata nei confronti dell’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di revoca dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio non attiene ai presupposti di legittimità dell’esercizio di quel potere (cfr. Cass. 20 giugno 2008, n. 16800), perchè concerne il merito della valutazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello per un verso aveva riformato la decisione di primo grado quanto alla disposta compensazione circa il rapporto processuale con il P. in proprio, per l’altro aveva disposto la compensazione parziale delle spese senza adeguata motivazione.

Il ricorso incidentale ha natura di impugnazione tardiva. L’inammissibilità del ricorso principale determina la perdita di efficacia di quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074).

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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