Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29706-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TATIANA RATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. F.V. ha presentato una DOCFA a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia in immobile di sua proprietà. L’ufficio ha attribuito all’immobile una classe più alta di quella proposta dal contribuente e quest’ultimo ha impugnato il relativo avviso di accertamento, deducendo il difetto di motivazione. La CTR della Liguria con sentenza depositata in data 5 aprile 2018 ha ritenuto fondata la tesi del contribuente osservando che qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non vengono disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi, mentre in caso contrario “come nella fattispecie” la motivazione deve essere approfondita.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La ricorrente deduce che l’avviso è stato emesso in base ad una DOCFA e che l’ufficio ha assunto come riferimento i dati fattuali indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente e ha solo attribuito un valore economico superiore innalzando la classe dalla seconda alla quinta, come si evince dall’avviso che viene trascritto.

Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata si richiama correttamente il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte in tema classamento a seguito di DOCFA, ma non se ne fa corretta applicazione, non specificandosi le ragioni per cui si ritiene che l’ufficio abbia disatteso i dati di fatto indicati dal contribuente, mentre si tratta di una mera attribuzione di classe catastale diversa. Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione anche in violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ma nel caso di specie si tratta della diversa fattispecie della una revisione del classamento a seguito di DOCFA, con attribuzione di una classe più alta di quella proposta dal contribuente. Di conseguenza l’obbligo di motivazione, trattandosi di una procedura partecipata, è assolto anche con la mera indicazione del dato oggettivo e della classe attribuita, a differenza invece del caso del classamento che promana dall’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità secondo cui “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. 31809/2018; cfr. anche Cass. 30166/2019).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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