Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15127 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15127 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 5677-2011 proposto da:
COMUNE DI LADISPOLI (C.F. 0109344102), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 02/07/2014

GOGGIAMANI DIMITRI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
745

contro

CARAMADRE VITTORIO, COOPERATIVA EDILIZIA S. ANTONIO
S.R.L., COOPERATIVA EDILIZIA UMANITARIA 80 S.R.L.,

1

COOPERATIVA

EDILIZIA

LADISPOLI

75

S.R.L.,

COOPERATIVA EDLIZIA VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI
S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/01/2010;
preliminarmente il Presidente del Collegio informa
le parti che l’istanza di rinvio presentata
dall’avv. GOGGIAMANI è stata rigettata dal
Presidente titolare con provvedimento in calce
all’istanza stessa;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito,

per il

ricorrente,

l’Avvocato DIMITRI

GOGGIAMANI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

4

l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 gennaio 2010 la Corte d’appello di Roma, in
parziale accoglimento dell’opposizione alla stima di un terreno di
metri quadri 1100, circa, proposta dal sig. CARAMADRE VITTORIO

120.000,00 e correlativamente liquidava l’indennità di occupazione
legittima, per il periodo 24 maggio 2001-17 gennaio 2002, nella
misura degli interessi legali sulla predetta somma; ordinandone il
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti al netto dell’indennità
provvisoria già versata. Condannava il comune di Ladispoli e le
cooperative edilizie S. Antonio, Umanitaria 80, Ladispoli 75 e Valle
del Sole di Ladispoli, chiamate in causa, alla rifusione delle spese di
giudizio.
Avverso la sentenza, non notificata, il comune di Ladispoli
proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato
il 22-23 febbraio 2011.
Deduceva la violazione di legge e la carenza di motivazione
nella stima) operata secondo criteri validi per aree soggette a libero
mercato, inapplicabili ad un fondo che era invece ad edificabilità
vincolata, in quanto destinato ad edilizia residenziale pubblica da
assegnare in diritto di superficie; senza neppure la riduzione del
25% prevista dall’art.2, commi 89 e 90 della legge finanziaria
244/2007.
Il sig. Caramadre e le cooperative edilizie sopra indicate non
svolgevano attività difensiva.

1

nei confronti del comune di Ladispoli, determinava l’indennità in C

All’udienza del 2 Aprile il P.G. ed il difensore del comune di
Ladispoli precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
pieno rispetto del principio dell’autosufficienza, è fondato, alla
stregua della mancata considerazione della disciplina giuridica dei
terreni oggetto di edilizia residenziale pubblica e del conseguente
effettivo valore di mercato delle aree di cui si tratta, alla data del
decreto di esproprio.
Come risulta dalla sentenza, la C.T.U., a cui ha aderito la Corte del
merito, è stata redatta sulla base dell’assoluta equivalenza tra il
valore del terreno edificabile non soggetto a limiti di
commercializzazione ed il valore del terreno soggetto a detti vincoli
(il terreno in oggetto era stato destinato alla realizzazione di un
programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica), e
valutando ciò che era stato realizzato (villini a schiera) e che,
evidentemente, non esisteva alla data del decreto di esproprio; e
non già ciò che avrebbe potuto essere realizzato secondo la L. n.
865 del 1971 e successive modificazioni.
Il C.T.U. ha preso come base di valutazione il valore del prodotto
finito in zona destinata ad edilizia privata e quindi ha provveduto
non ad una comparazione dei terreni edificabili, ma tra
appartamenti o villini apprezzati sul mercato.
E’ invece infondata la seconda censura in ordine alla riduzione
del 25% prevista dall’art.2, commi 89 e 90 della legge finanziaria
244/2007, che propone una tesi interpretativa contraria alla

2

Il primo motivo di ricorso, dedotto in modo specifico e nel

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la predetta detrazione

non trova comunque applicazione nel caso in cui il procedimento sia

adottato per realizzare un semplice programma di edilizia
convenzionata, inidoneo ad integrare il presupposto dell’intervento
di riforma economico-sociale cui la norma riconduce la riduzione del
dell’indennità: intervento, che deve invece riguardare l’intera
collettività o parti di essa geograficamente o socialmente
predeterminate, in attuazione di una previsione normativa che in tal
senso lo definisca (Cass., sez. 1, 23 febbraio 2012, n. 2774).
La sentenza dev’essere dunque cassata in relazione al motivo
accolito, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, anche per il
regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e rigetta il secondo, cassa la
sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione, con
rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per il
regolamento delle spese di legittimità.

Roma,2 Aprile 2014

25% del valore venale del bene ai fini della determinazione

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