Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15126 del 31/05/2021
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10131-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
C.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 855/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 16/10/2014 R.G.N. 533/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha accolto, limitatamente alla misura delle differenze retributive dovute, da commisurare sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personate di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di C.N., confermando nel resto la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato il diritto della predetta, dipendente non di ruolo, incaricata di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;
2. la Corte territoriale ha fondato la statuizione sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel D.Lgs. n. 165 del 2001, e il principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e, quanto alla eccepita prescrizione, ha ritenuto applicabile il termine quinquennale;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di unico articolato motivo;
4. la dipendente non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in ragione dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte contrario alle argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso stesso ed ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;
2. constatata la regolarità formale della rinuncia, in assenza di costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
3. nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese di legittimità in mancanza di costituzione della parte intimata;
4. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterperchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). Si aggiunga che la disposizione non è applicabile “in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.” (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021