Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15126 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/06/2017),  n. 15126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6830/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MAZZONI e DANILO PEZZI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSAL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.A. convenne in giudizio Universal s.r.l. chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 13.000,00 e la restituzione di un pannello solare, ovvero il pagamento del controvalore di Euro 500,00. La parte convenuta non si costituì. Il Tribunale adito dispose con ordinanza ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., il pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 10.000,00 con gli accessori, oltre la restituzione del pannello solare, ovvero il pagamento del controvalore di Euro 500,00. Avverso detta ordinanza propose appello Universal s.r.l.. Con sentenza di data 16 settembre 2015 la Corte d’appello di Trento accolse l’appello, dichiarando la nullità della citazione introduttiva e dell’intero procedimento di primo grado, e condannò Universal s.r.l. alla restituzione del pannello solare, ovvero al pagamento del controvalore di Euro 500,00. Osservò la corte territoriale, premesso che l’atto di appello benchè non rispecchiasse esattamente il modello dell’art. 342 c.p.c., vigente consentiva tuttavia di individuare i motivi di censura e le modifiche richieste nella ricostruzione fattuale, che la citazione introduttiva era nulla per l’incertezza dell’indicazione del Tribunale, in quanto mentre l’ufficio indicato per la trattazione della causa era la sezione distaccata di Tione del Tribunale di Trento, nell’invito a comparire si faceva riferimento al Tribunale di Trento nella sede di (OMISSIS). Aggiunse che non ricorrendo alcuno dei casi di cui all’art. 353 c.p.c., la causa doveva essere decisa nel merito.

Ha proposto ricorso per cassazione S.A. sulla base di tre motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta infondatezza degli ulteriori motivi del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’atto di appello non rispettava il disposto dell’art. 342 c.p.c., come novellato perchè l’appellante si era limitata ad indicare l’elenco delle censure, omettendo l’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto nonchè delle circostanze da cui derivava la violazione di legge.

Il motivo è inammissibile. Il canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, fondato sul principio della responsabilità della redazione dell’atto, vale anche per i motivi d’appello in relazione ai quali si denuncino errori da parte dei giudici di merito; ne deriva che il ricorrente, che (come nella fattispecie) denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per la mancata declaratoria della nullità dell’atto di appello, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i detti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012 n. 86). Tale onere non risulta assolto, essendosi la ricorrente limitata ad un generico richiamo al contenuto dell’atto di appello. In mancanza dell’assolvimento del predetto onere non è consentito a questa Corte procedere all’accertamento del fatto processuale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la sezione distaccata costituisce mera articolazione interna del medesimo ufficio e che nella specie non ricorreva pertanto alcuna incertezza circa la sede dell’ufficio giudiziario.

Il motivo è manifestamente infondato. La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicchè ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perchè provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c.. Qualora, peraltro, l’attore abbia indicato nell’atto di citazione, sia pure erroneamente, la sede principale del tribunale, ma, successivamente, abbia iscritto la causa presso la sezione distaccata, resta precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi, con conseguente nullità del giudizio dovendosi interpretare l’art. 163 c.p.c., alla luce del diritto costituzionale di difesa, nel senso che l’atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale ma anche la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall’iscrizione presso di esso (Cass. 13 ottobre 2014, n. 21557). Alla stregua di tale principio di diritto, cui si è richiamato anche il giudice di merito, anche la divergenza fra sede centrale e sezione distaccata dell’ufficio giudiziario è idonea a determinare l’incertezza rilevante ai fini della nullità della citazione con riferimento al requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 1.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, benchè l’art. 354 c.p.c., parli di nullità della notifica della citazione introduttiva, alle medesime conseguenze in termini di rimessione al primo giudice si deve pervenire nel caso di nullità della citazione introduttiva.

Il motivo è manifestamente infondato. La deduzione con l’atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla “vocatio in ius”, non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell’atto di evocazione in giudizio, giacchè l’effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorchè operante “ex nunc”, poichè, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (fra le tante Cass. 15 maggio 2009, n. 11317).

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio della parte intimata. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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