Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15126 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20092-2017 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA,

63, rappresentata e difesa da sè medesima;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento n. R.G. 132/2012 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.C.S. ricorre per tre motivi nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro il decreto del 17 gennaio 2017 con cui il Tribunale di Perugia ha respinto il reclamo dalla D.C. proposto avverso il provvedimento del giudice delegato che le aveva liquidato il compenso spettante per attività professionale svolta in favore della curatela in misura inferiore a quella richiesta.

2. – Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

CHE:

3. – Il ricorso denuncia: “I. Difetto di motivazione circa l’errata determinazione del valore di causa – I.II Errata determinazione del compenso – II. Travisamento dei fatti in merito alla documentazione allegata – III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 10 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1”, censurando il decreto impugnato, in breve, per aver ritenuto che il compenso spettante alla D.C. per l’attività professionale prestata in favore del Fallimento, che ella aveva difeso in un giudizio conclusosi con transazione, dovesse essere parametrato non all’originario valore della causa, come rappresentato negli atti introduttivi, ma all’importo determinato in sede transattiva.

CONSIDERATO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c., occorrendo approfondire la questione dell’ammissibilità del ricorso nonchè quella del valore al quale parametrare il compenso dovuto alla ricorrente per l’attività prestata nel giudizio conclusosi con transazione.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione 1 civile.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

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