Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15126 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15126 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

6,

sul ricorso 12456-2007 proposto da:
LODI BRUNO (C.F. LDOBRN45L27G255C), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso
l’avvocato ANGELONI GIOVANNI, che lo rappresenta e

J 1(\

Data pubblicazione: 02/07/2014

difende unitamente all’avvocato BERNI LUCA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2014

contro

694

CAVALCA

ANTONIO

(C.F.

CVLNTN59L19D932Y),

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI

1

PRISCILLA 4, presso l’avvocato PAGLIARO MARIA PIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAROSELLI
OSCAR, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1125/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANGELONI
GIOVANNI che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato STEFANO
COEN, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del primo motivo, in subordine
rigetto, rigetto del secondo motivo.

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2006;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bruno Lodi conveniva in giudizio Antonio Cavalca al fine
di chiedere la declaratoria di nullità della procedura di
ammortamento per lo smarrimento di un libretto al portatore

attivo di L. 50.000.000, in quanto legittimo possessore del
titolo, nonché la restituzione della somma ove già
riscossa. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava
il convenuto a restituire l’importo sopraindicato
all’attore.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Cavalca
deducendo che la controparte non aveva fornito la prova
della legittimità del suo possesso prima del preteso
smarrimento e dell’ammortamento del titolo e che il teste
indicato dall’appellato in primo grado non era credibile.
La Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello sulla
base delle seguenti affermazioni :
a)

il libretto veniva acceso il 19/4/90 e veniva depositata
la somma di 50.000.000 di lire; nel gennaio del 1991. Il
Cavalca denunciava lo smarrimento. Il 14/5/93 depositava
ricorso per ammortamento ed il 4/8/93 veniva emesso il
decreto. Trascorso inutilmente il termine per
l’opposizione, l’ammortante riscuoteva la somma. Il 1/8/94

3

aperto presso la Banca del Monte di Parma, con un saldo

il Lodi si recava presso l’istituto di credito in possesso
del libretto originario al fine di estinguerlo.

b) In applicazione dell’art. 2019 cod. civ., la mancata
opposizione al decreto di ammortamento toglieva efficacia

ottenuto l’ammortamento.
0 Il Lodi opponeva esclusivamente il possesso del titolo,
senza dimostrare la fondatezza della sua pretesa, ovvero il
rapporto giuridico sulla base del quale avrebbe avuto
diritto al pagamento, dovendosi ricordare che il libretto
era stato acceso, incontestatamente dal Cavalca. Egli era
invece tenuto, in presenza di una procedura di
ammortamento, a dimostrare l’esistenza di un valido negozio
di trasmissione.

d) Il teste escusso riferiva, per conoscenza diretta, su
circostanze non significative ai fini dell’esistenza ed
identificazione di tale rapporto. La circostanza più
rilevante consistente nel fatto che la somma in questione
fosse la quota spettante al Lodi per un’operazione
immobiliare era stata appresa dal teste de relato dal Lodi
medesimo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
Bruno Lodi, affidandosi a due motivi. Ha resistito con
controricorso Antonio Cavalca.

4

al titolo salve le ragioni del detentore verso chi ha

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione
circa un fatto decisivo identificato dal ricorrente
nell’avere la Corte d’Appello ritenuto che il libretto in

inequivocamente di un titolo al portatore. Da tale errore
decisivo sono derivate conseguenze del tutto errate. In
particolare si è ritenuto che il possesso del titolo non
fosse sufficiente, nonostante il teste escusso, come
riferito dalla stessa Corte d’Appello, avesse dichiarato
che al termine dell’operazione di accensione del libretto
alla quale parteciparono entrambe le parti, il Cavalca
consegnò il libretto al Lodi, il quale a sua volta aveva
consegnato al Cavalca il danaro sotto forma di assegni.
In conclusione sui fatti controversi e decisivi costituiti
dalla natura del titolo (a portatore e non all’ordine come
ritenuto dalla Corte d’Appello) e dalla consegna
dell’intera somma di danaro e non solo di alcuni assegni,
si concentra, anche ai fini della sentesi finale ex art.
366 bis cod. proc. civ., la censura ex art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
1142, 1147, 1992, 1998, 2003, 2006 e 2697 cod. civ.per non
avere la Corte d’Appello ritenuto provata l’esistenza del
5

questione fosse all’ordine mentre si trattava

rapporto sottostante sulla base del regime giuridico dei
titoli al portatore. Secondo il ricorrente ai sensi
dell’art. 2003 cod. civ. la circolazione dei titoli al
portatore si fonda sulla semplice consegna. Il titolo in

al Lodi dal Cavalca. Ne doveva conseguire l’applicazione
dell’art. 1147 cod. civ. ai sensi del quale il possesso
intermedio si presume una volta che sia stato accertato il
possesso remoto e quello attuale. Secondo la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti nell’ipotesi di controversia tra
il detentore e l’ammortante di libretto al portatore il
detentore deve provare soltanto di avere posseduto il
libretto prima dell’ammortamento. L’onere di aver
acquistato la titolarità del credito anteriormente
all’ammortamento, nel libretto al portatore, può essere
assolto dimostrando di averne auto il possesso prima
dell’ammortamento medesimo, spettando all’ammortante dare
la prova della mala fede del possessore, dal momento che la
buona fede si presume.
In conclusione, secondo la parte ricorrente, la titolarità
del credito può essere dimostrata con il possesso del
libretto prima dell’ammortamento; l’ammortamento non opera
retroattivamente nel senso che i trasferimenti effettuati
prima di esso sono efficaci. Infine l’inefficacia come

6

questione al momento dell’accensione era stato consegnato

titolo del libretto soggetto ad ammortamento non ne esclude
l’efficacia di riconoscimento di debito.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in

Nella

sentenza

impugnata,

coerentemente

con

la

qualificazione indicata da entrambe le parti, il titolo
oggetto della procedura di ammortamento è ritenuto un
libretto di deposito al portatore.
Da tale natura giuridica conseguono rilevanti conseguenze
in ordine al regime di circolazione che ne delineano il
tratto distintivo rispetto ai titoli all’ordine.
In particolare per i titoli al portatore, il quadro
normativo di riferimento è quello relativo al possesso e
alla presunzione di buona fede del detentore che ne permea
la disciplina.
L’ammortamento del libretto priva il portatore della
legittimazione cartolare, in quanto “i

vantaggi connessi

alla circolazione del titolo (…) cessano con l’ammortamento
di esso, facendo luogo all’applicazione delle regole
ordinarie in materia di circolazione del crediti. Ciò deve
intendersi tuttavia, nei rapporti tra i diversi soggetti
che vantano diritti sulla somma portata dal titolo, nel
senso che l’ammortamento impedisce l’ulteriore circolazione
mediante traditi° del libretto, e non già nel senso che
7

quanto logicamente connessi.

l’ammortamento
inefficaci

i

opererebbe

retroattivamente,

rendendo

trasferimenti del credito operati

anteriormente ad esso mediante trasferimento del possesso
del libretto”.(Cass.

15496 del 2005)

ammortamento determina l’inefficacia ex nunc del titolo
medesimo ed estingue a norma dell’art. 15 della 1. n. 948
del 1951 i diritti del detentore nei confronti
dell’istituto emittente, senza tuttavia pregiudicare le
ragioni di quest’ultimo verso chi ha ottenuto il duplicato.
Il diritto di agire nei confronti dell’ammortante si
esercita dimostrando di aver acquistato la titolarità del
credito risultante dal libretto di deposito anteriormente
all’ammortamento. Deve, tuttavia, rilevarsi che con
riferimento ai titoli al portatore, l’onere della prova può
essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo
prima dell’ammortamento, spettando quindi all’ammortante
dare la prova contraria che l’acquisto del possesso era
avvenuto in mala fede, operando, per un verso la
presunzione di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod.
civ. e, per l’altro la presunzione di possesso intermedio.
(Cass. 15496 del 2005; 336 del 1995).

Così delineato l’onus probandi posto a carico del detentore
del titolo al portatore, deve rilevarsi che la prova
dell’esistenza di un rapporto giuridico sottostante o la
8

Pertanto, (ex multis Cass. 5701 del 2011) il decreto di

dimostrazione dell’esistenza di un negozio di trasmissione
valido ed efficace a fondamento della detenzione,
riguardano esclusivamente i titoli all’ordine. La Corte
d’Appello, pur avendo qualificato come libretto al

applicato alla fattispecie il più rigoroso regime dell’onus
probandi proprio dei titoli all’ordine, invece che quello
desumibile dagli artt. 1140 – 1147 cod. civ. Così
operando, non ha considerato che il libretto al portatore,
al momento dell’accensione, è stato consegnato
dall’ammortante al detentore (cfr. pag.7 sentenza
impugnata, deposizione teste Polloni, circostanza non
appresa de relato). Il possesso iniziale deve pertanto
essere ritenuto di buona fede. In mancanza della prova
della malafede del possesso attuale, neanche allegata, deve
ritenersi di buona fede anche il possesso intermedio (artt.
1142-1143 cod. civ.). La continuità dal momento iniziale
della consegna del possesso di buona fede fino
all’ammortamento non è stata oggetto di valutazione da
parte della sentenza impugnata, pur trattandosi di rilievo
cruciale ai fini della decisione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la
sentenza cassata con rimessione alla Corte d’Appello di
Bologna in diversa composizione perché riesamini il regime

9

portatore il titolo oggetto di ammortamento ha erroneamente

dell’onus probandi applicabile alla fattispecie alla luce
dei principi sopra delineati.

P.Q.M.

e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa
composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo
2014

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA