Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15125 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15125 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3956-2013 proposto da:

RICH UST(A
ReCU e E P-D

QUADRI° ANTONIO QDRNTN44H27C523A, in qualità di socio,

SeGSE NO i)

Albergo Ristorante Gigin di Quadrio Antonio e C. Sas, QUADRI°
VALTER QDRVTR57L19C523J, in qualità di socio, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO LA MALFA giusta
mandato in atti;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2015

avverso la sentenza n. 63/7/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 24/05/2012,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARA CCIOLO.

Ric. 2013 n. 03956 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.21911512010 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del
contribuente Quadrio Valter (siccome socio nella “Albergo Ristorante Gigin sas”)- ed
ha così confermato l’avviso di accertamento (riferito alla società, ed al Quadrio
Valter notificato, evidentemente, in considerazione della sua posizione di socio
illimitatamente responsabile) per IVA relativa all’anno 2004, avviso con il quale
l’Ufficio aveva provveduto al recupero dell’imposta (già rimborsata) concernente
l’acquisto di beni ammortizzabili che erano risultati rivenduti a terzi senza essere mai
entrati a far parte del processo produttivo.
La predetta CTR ha motivato nel senso che —a fronte degli elementi di fatto
specificamente indicati nel verbale di accertamento- il contribuente si è limitato a
dedurre la strumentalità delle opere richiamando semplicemente l’oggetto della sas
risultante dalle visure camerali senza fornire…alcun elemento dimostrativo
dell’effettivo esercizio di una attività alberghiera”. Faceva dunque difetto il requisito
dell’inerenza, che implica corrispondenza tra l’acquisto e le finalità dell’impresa.
Il Quadrio Valter (insieme con tale Quadri° Antonio, pure dichiaratosi come socio,
ma evidentemente non legittimato, per non avere partecipato al grado di appello) ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’Amministrazione si è difesa con controricorso, nel quale ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale.
Detta eccezione deve essere esaminata preliminarmente perché dirimente.

3

letti gli atti depositati,

Ed invero, la parte ricorrente ha menzionato nel ricorso introduttivo un “mandato già
in atti” (conferito all’avvocato Francesco La Malfa), ciò che non può considerarsi
rispettoso della previsione dell’art.83 cpc il quale —richiamato dall’art.365 cpcprevede che la procura speciale di cui il difensore deve essere munito nel ricorso per
cassazione può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata

Non avendo la parte ricorrente menzionato nessuna delle tre ipotesi di rituale
conferimento della procura previste dalla norma or ora citata, non resta che
concludere nel senso che il ricorso introduttivo di questo giudizio è inammissibile.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2015
Il P

dente

ovvero anche essere apposta in calce o a margine degli atti di causa.

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