Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15125 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17263-2017 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ERIKA HUBLER, STEFANO MARIA RUSSO, LUCA PISANI;

– ricorrente –

contro

FALLMENTO (OMISSIS) S.T.U. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MASSIMO RUBINO DE RITIS, PAOLO PISCITELLO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 23720/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. H.M. propone ricorso per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo in privilegio del credito di Euro 82.390,67 a titolo di retribuzioni variabili annue/bonus per gli anni 2010 e 2011 dovute in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato che lo legava alla società in veste di direttore generale.

2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2751 bis c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per non aver statuito in ordine al riconoscimento del privilegio sul proprio credito di 44.827,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, già ammesso in chirografo in sede di formazione dello stato passivo.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 96 L.Fall., o, in subordine, in relazione all’art. 295 c.p.c., assumendo che il Tribunale, una volta ritenuto che l’ammissione del credito fatto valere da esso H. fosse paralizzata dall’eccezione di inadempimento spiegata nei suoi confronti, avrebbe dovuto ammettere il detto credito con riserva.

RITENUTO CHE:

4. Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Non sussiste l’improcedibilità rilevata nella proposta, sulla base dell’esame degli atti regolamentari, dal momento che il provvedimento impugnato con relativa attestazione di conformità risulta dal fascicolo di parte depositato agli atti.

Sicchè, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c., occorre rimettere gli atti alla pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette gli atti alla pubblica udienza della sezione 1 civile.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

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