Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15125 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15125 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 14457-2007 proposto da:
GEST.IN .

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso

Data pubblicazione: 02/07/2014

l’avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BERTACCHI GIULIO,
2014

giusta procura in calce al ricorso;
OS A11)00 4
-C
– ricorrente –

693

contro
P

BERTO ANNA MARIA, BERTO CRISTINA;

1

- intimati –

avverso la sentenza n.

751/2006 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

rigetto

del

Dott. MARIA ACIERNO;

2

Nel giudizio di primo grado, di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti
di Anna Maria e Cristina Berto, sulla base di due titoli cambiari ceduti alla s.p.a.
Gest. In. dal fallimento Ipifin e relativi ad un finanziamento ottenuto dalle ingiunte, il
Tribunale di Torino, per quel che ancora interessa, dichiarava l’inammissibilità
dell’eccezione di prescrizione del credito in quanto formulata per la prima volta in
comparsa conclusionale e, ritenuta fondata la domanda creditoria portata dal decreto
monitorio, rigettava l’opposizione.
La Corte d’Appello, su impugnazione delle opponenti, riformava la pronuncia di
primo grado sulla base delle seguenti affermazioni :
a) Riteneva tempestiva l’eccezione di prescrizione formulata nell’atto di citazione
senza distinzione tra azione cartolare e causale;
b) Riteneva fondata tale eccezione;
c) Riteneva inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la produzione documentale
della parte appellata, relativa ad atti interruttivi ante causam ricevuti dalle
debitrici.
d) Revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda creditoria.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la S.P.A. Gest. In,
affidandosi ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345
cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuta inammissibile la produzione
documentale degli atti interruttivi della prescrizione, avvenuta con l’atto di appello.
La sentenza delle S.U. n. 8203 del 2005, secondo la parte ricorrente, afferma che
possono essere ammesse in appello, nonostante le già verificate preclusioni, solo
quelle prove che siano suscettibili di un’influenza causale più incisiva della mera
rilevanza ai fini della decisione finale. Deve, cioè trattarsi di prove capaci di
determinare un completo rovesciamento della decisione del giudice di primo grado.
Peraltro, aggiunge il ricorrente, le esigenze di speditezza non sono compromesse
dalla produzione documentale in oggetto.
Nella specie la produzione delle raccomandate interruttive del decorso della
prescrizione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, riveste sia il carattere della
novità che quello della indispensabilità. L’indispensabilità deriva dalla idoneità dei
documenti ad escludere la fondatezza dell’eccezione di prescrizione. La novità ricorre

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

perché in primo grado l’eccezione di prescrizione era stata ritenuta tardiva e soltanto
la riproposizione in appello ha reso necessaria la produzione contestata.

,

Preliminarmente deve rilevarsi che al presente giudizio si applica l’art. 345 cod. proc.
civ. nella formulazione introdotta con la 1. n. 353 del 1990, vigente dal 30/4/1995
all’entrata in vigore delle novelle processuali introdotte dalla 1. n. 69 del 2009
(4/7/2009).
Su questa formulazione si è affermato l’orientamento contenuto nella pronuncia delle
S.U. 8203 del 2005, secondo la quale :
a) nella categoria dei “nuovi mezzi di prova” devono essere inclusi anche i
documenti di cui non sia stata chiesta tempestivamente l’ammissione in primo
grado;
b) tali documenti possono essere prodotti in appello, sempre che siano stati
tempestivamente indicati nell’atto di appello (quando non di formazione
successiva se : 1) non potevano essere anteriormente prodotti per causa non
imputabile alla parte; 2) sono indispensabili ai fini del giudizio.
c) E’ sufficiente il riscontro di uno dei due requisiti.
d) Nel giudizio ordinario è necessario che l’ammissione provenga da istanza di
parte.

..

All’interno del perimetro dei principi fissati dalle Sezioni Unite, si sono sviluppati i
successivi orientamenti della giurisprudenza di legittimità soprattutto in ordine al
requisito dell’indispensabilità, cruciale nel presente giudizio. Al riguardo è stato
affermato che “l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in
relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo
ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve
evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo
grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario”. (Cass.
7441 del 2011) Secondo questo orientamento, ispirato ad un equilibrato
contemperamento tra la decisività del mezzo di prova documentale ed il rispetto del
sistema di preclusioni istruttorie proprio del giudizio ordinario, se la formazione della
decisione di primo grado sia avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del
contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del
mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia
indispensabile. L’applicazione dei principi sopra esposti conduce all’accoglimento del
motivo di ricorso. Dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge, infatti, che
nell’ordinanza endoprocessuale emessa dopo la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, vengono esaminate le eccezioni preliminari
(e l’incompetenza) sollevate dalle parti opponenti ma tra di esse non si fa menzione della
prescrizione. Tale esclusione è del tutto coerente con il rilievo di tardività formulata
nella decisione del tribunale. Deve, pertanto, escludersi, che la sentenza di primo grado
sia formata anche sulla base della valutazione dell’eccezione della prescrizione ed alla
luce delle risultanze istruttorie ad essa relative. Soltanto con l’atto di appello tale

7

Non può pertanto condividersi l’assunto della Corte d’Appello, secondo la quale tale
produzione sarebbe inammissibile perché relativa a documenti formatisi anteriormente
all’instaurazione del giudizio, dovendosene ritenere l’ammissibilità e la decisività, dal
momento che nella decisione di primo grado non ha avuto alcun rilievo il profilo della
prescrizione in quanto non compreso nel thema decidendum così come definito
nell’ordinanza endoprocessuale citata nella sentenza impugnata ed in quanto affrontato
per la prima volta in modo esaustivo, secondo la decisione di primo grado, soltanto con
la comparsa conclusionale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, nella quale tale
valutazione di tardività viene contestata). Deve osservarsi al riguardo che la ritenuta
tempestività dell’eccezione da parte del giudice d’appello non determina, come ritenuto
dalla Corte territoriale, l’automatica inammissibilità della produzione documentale, in
quanto il mero riferimento alla prescrizione contenuto nelle conclusioni dell’atto di
citazione di primo grado (“accertamento dell’inesistenza del credito fatto valere in
decreto, anche per prescrizione”), non è stato oggetto di alcuna valutazione nel corso del
giudizio né dalle parti né dal giudice. Per tale ragione anche alla luce del rigoroso
principio enunciato nella pronuncia n.7441 del 2011 (confermata da Cass. 3493 del
2013) i documenti prodotti con l’atto d’appello, incontestata la loro decisività, dovevano
essere ritenuti ammissibili, in quanto la sanzione d’inammissibilità ha determinato, nella
specie, una lesione del principio del contraddittorio.
Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio
alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino
in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2014
I1 P’-

ente

eccezione è stata compiutamente prospettata nel terzo motivo di gravame, sia sotto il
profilo della tempestività che della fondatezza. Tale formulazione ha determinato la
tempestiva produzione degli atti interruttivi, in quanto (quanto meno astrattamente)
idonei ad impedire l’accoglimento dell’eccezione pur se ritenuta tempestiva.

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