Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15124 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19537/2013 proposto da:

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO ROCCO FILARETI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA CANDIANO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.C.A., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1323/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCHIO per delega;

udito l’Avvocato UMBERTO VIOLANTE per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.C. è intervenuta nel giudizio promosso da C.C. nei confronti di A.C.A. per chiedere il rigetto della relativa domanda, sostenendo che il contratto di affitto di azienda di cui si chiedeva la risoluzione, con conseguente restituzione dei beni, fosse simulato. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda della C. e dichiarava la risoluzione del contratto ed il rilascio dell’azienda in favore di C.C..

2. Solamente A.C. proponeva appello e la Corte territoriale di Catanzaro lo dichiarava inammissibile sulla considerazione che l’appellante aveva svolto un intervento adesivo e non un intervento principale e come tale non era legittimata a proporre appello.

3. A.C. propone ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello, affidandolo a cinque motivi. C.C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto; con i primi due motivi di ricorso A.C. lamenta violazione dell’art. 105 c.p.p., laddove la Corte ha ritenuto che il suo intervento in causa in primo grado fosse da ritenersi come adesivo e non principale e, di conseguenza, laddove ha ritenuto inammissibile l’appello.

2. Prima di tutto va rilevata la genericità delle censure, che nemmeno riportano le conclusioni assunte dalla attuale ricorrente nell’atto di intervento in causa, rendendo pertanto i motivi privi della necessaria specificità ed autosufficienza.

3. In secondo luogo, le censure non si confrontano affatto in modo specifico con le ragioni esposte dal giudice di appello, limitandosi ad invocare circostanze di fatto non provate, prive di precisi riferimenti e contrastanti con le conclusioni assunte dalla parte in primo grado, richiamate in modo espresso dalla Corte e non specificamente contestate.

4. Occorre ricordare, in particolare, che la Corte territoriale ha rilevato come l’odierna ricorrente non avesse in alcun modo ampliato il thema decidendum, limitandosi a resistere alla domanda della C. e chiedendone il rigetto, senza chiedere al giudice la tutela delle proprie ragioni, diverse da quelle della convenuta. Contro questa affermazione non è stata mossa una specifica censura, limitandosi la parte a ribadire che le due posizioni erano diverse ed incompatibili e non considerando che non è la situazione sostanziale che deve essere tenuta in conto al fine di valutare la natura dell’intervento, quanto le formali richieste che vengono svolte dalle parti nel giudizio.

5. L’appello, dunque, è stato correttamente ritenuto inammissibile; l’inammissibilità dell’appello rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi presentati.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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