Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15124 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.E. ved. T.T.L. (OMISSIS), T.I. ved.

F.T.N. (OMISSIS), rappresentata dalla figlia sig.ra

F.S. in M. nella qualità di procuratrice generale (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BERTELLO UGO;

– ricorrenti –

contro

T.G. (OMISSIS), R.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato

PICCINI BARBARA, rappresentati e difesi dall’avvocato PANASSERO

FRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 305/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato VALENSISE Carolina, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PICCINI Barbara, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANASSERO Franco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31-12-1979 e il 2-1-1980 T.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino i fratelli L. ed T.I. esponendo:

– in data (OMISSIS) era deceduto in (OMISSIS) il loro padre T.G. che con testamento pubblico a rogito notaio Ballario del 28-1-1959 aveva disposto delle sue sostanze lasciando alla moglie C.L. l’usufrutto generale, legando in sostituzione di legittima alle figlie I. ed E. i suoi diritti di comproprietà su alcuni immobili specificamente indicati e nominando per il resto erede universale il figlio L.;

con atto a rogito notaio Ballario del 7-1-1959 i coniugi T.G. e C.L. avevano venduto al figlio L., con riserva di usufrutto in loro favore, la nuda proprietà di un fabbricato rurale e di terreni siti in (OMISSIS) al prezzo dichiarato di L. 450.000, ed il solo T.G. aveva venduto al suddetto figlio un altro terreno in (OMISSIS) al prezzo di L. 100.000;

– in data 12-7-1966 l’attrice aveva citato in giudizio dinanzi ai Tribunale di Torino il fratello T.L. proponendo una domanda di simulazione della vendita suddetta in quanto dissimulante una donazione, ed una domanda di divisione ereditaria; al fine di comporre la lite così instaurata e di evitare liti future in ordine sia alla successione paterna sia alla vendita, dissimulante una donazione, parimente posta in essere da C.L., le parti, anche con l’intervento di quest’ultima, avevano stipulato il 2-9-1966 una transazione con cui venivano assegnati alle figlie I. ed E., a tacitazione di ogni loro diritto sull’eredità paterna e di ogni diritto derivante dall’atto di liberalità della madre, determinati beni, mentre al figlio L. venivano attribuite tutte le altre proprietà, ed alla madre restava il diritto di usufrutto generale su tutti i beni;

– deceduta in data 25-2-1978 C.L., la sua successione veniva regolata dal testamento pubblico del 28-1-1959 che conteneva, al pari del testamento di T.G., un legato in sostituzione di legittima per le figlie e la nomina ad erede universale per il figlio;

quest’ultimo continuava a possedere tutti i beni caduti sia nella successione paterna che in quella materna e, nonostante le diffide ricevute, non aveva provveduto al rilascio dei beni assegnati alle sorelle con la transazione, nè aveva aderito alla richiesta di divisione dell’eredità della madre.

T.E., rilevato che i due predetti testamenti contenevano una lesione della sua quota di legittima (come pure della quota spettante alla sorella I.) chiedeva la condanna di T.L. al rilascio degli immobili a lei assegnati con la transazione del 2-9-1966, la divisione della comunione ereditaria derivante dalla successione materna, previa redazione dell’inventario di tutte la attività cadute in successione, l’assegnazione di un lotto corrispondente alla sua quota di legittima, e la dichiarazione dell’obbligo del convenuto di prestare il rendiconto della gestione dei beni provenienti dalla eredità materna.

Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici ed eccependo anzitutto la nullità dell’atto di transazione sopra menzionato in quanto contenente una donazione nulla per vizio di forma in favore di E. e T.I.; eccepiva inoltre la prescrizione dell’azione di reintegrazione della quota di legittima relativa all’eredità paterna, non si opponeva alla divisione dell’eredità materna, previa integrazione della quota di legittima delle sorelle eventualmente lesa, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna di queste ultime a rilasciare in suo favore i beni a lui spettanti in ordine alla successione paterna e materna.

Costituendosi in giudizio T.I. chiedeva la condanna di T.L., in esecuzione della transazione del 2-9-1966, a rilasciare i beni di spettanza delle sorelle, a rendere il conto della gestione dal 25-2-1978 ed a corrispondere le somme a tale titolo dovute; chiedeva inoltre la divisione dell’eredità materna, con attribuzione a suo favore di una quota in natura corrispondente alla quota di legittima che le spettava.

Con sentenza non definitiva del 17-4-1982 il Tribunale adito dichiarava la nullità della transazione del 2-9-1966, dichiarava estinta per prescrizione l’azione delle attrici per la riduzione delle disposizioni testamentarie paterne, rigettava le domande di E. e T.I. relativamente all’eredità paterna, dichiarava che la vendita di cui al rogito Ballario del 7-1-1959 era simulata e dissimulava una donazione effettuata da C.L. in favore del figlio L. relativamente ai beni di proprietà della prima, e dichiarava che i beni oggetto di tale negozio dovevano essere fittiziamente riuniti all’asse ereditario di C.L..

Con sentenza non definitiva del 14-4-1994 il Tribunale di Torino dava atto della rinuncia ai legati da parte di I. ed T.E., riduceva le disposizioni testamentarie di C.L. e l’atto di liberalità da essa stipulato il 7-1-1959, dichiarava che le sorelle T. partecipavano nella misura del 50% ciascuna su alcuni beni immobili siti in (OMISSIS) e nella misura del 4,71065% ciascuna unitamente per il resto al fratello Lorenzo su altri beni immobili siti in (OMISSIS), e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per procedere alla divisione ed al rendiconto da parte del T. relativamente ai beni appartenenti all’asse materno.

Con sentenza non definitiva del 21-2-2000 il Tribunale adito, in parziale modifica del progetto divisionale, disponeva lo scioglimento della comunione sul mappale (OMISSIS) del f. (OMISSIS) in (OMISSIS), attribuendo a T.L. il lotto A ed alla sorelle E. ed I. il lotto B in proprietà indivisa tra loro ed in quote uguali, disponeva lo scioglimento della comunione tra i tre fratelli relativamente ai beni di cui alle lettere G, H, I e L della precedente sentenza del 1994 secondo le quote pari a 90,5787% a L. e 4,71065% alle due sorelle, assegnava a queste ultime in comunione tra loro ed in quote uguali il lotto primo comprendente la porzione di terreno da stralciarsi dal mappale (OMISSIS) del f. (OMISSIS) nel lato sud-est di mq. 1736, assegnava a T.L. il lotto secondo comprendente le residue quote dei beni in divisione, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per le domande di rendiconto proposte da I. ed T.E..

Con sentenza definitiva del 25-3-2002 il Tribunale di Torino dichiarava inammissibili per difetto di interesse le domande di rilascio proposte da I. ed T.E., condannava T.G. e R.M., quali eredi di T.L., a pagare sia ad I. che ad T.E. la somma di euro 18.406,54 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi legali dal 12-12-1979 sulle somme anno per anno rivalutate.

Proposto gravame da parte di R.M. e T.G. nella suddetta qualità cui resistevano E. ed T.I. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 23-2-2004, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda proposta da E. ed T.I. relativa alla declaratoria di simulazione dell’atto a rogito notaio Ballario del 7-1-1959 ed a far constatare la dissimulata sottostante donazione, ha accertato la mancata rinuncia da parte delle appellate ai legati sostitutivi di legittima di cui al testamento pubblico di C.L. del 28-1-1959, ha respinto la domande da esse proposte dirette ad ottenere la fittizia riunione dei beni oggetto della donazione suddetta all’asse ereditario della C., e la riduzione delle disposizioni di cui al testamento pubblico predetto e della vendita dissimulante una donazione di cui al rogito notaio Ballario del 7-1-1959 ed ha respinto la domanda di accertamento della partecipazione di E. e di T.I. alla comunione ereditaria con T.L.; ha condannato infine R.M. e T.G. al rilascio in favore di E. ed T.I. dei terreni siti in Comune di (OMISSIS) oggetto dei menzionati legati in sostituzione di legittima, nonchè a pagare alle appellate le somme ivi specificatamente indicate a titolo di frutti dei beni ad esse appartenenti.

Per quanto ancora interessa in questa sede il giudice di appello, premessa l’inammissibilità di una rinuncia per fatti concludenti ad un legato sostitutivo di legittima relativo a beni immobili – rinuncia che deve essere fatta in forma scritta a pena di nullità – ha escluso la configurabilità di una rinuncia in forma scritta da parte delle appellate attraverso gli atti difensivi redatti dai rispettivi difensori (ovvero l’atto di citazione in primo grado quanto ad T.E., e la comparsa di risposta sempre in primo grado quanto ad T.I.), considerato che esse in tali atti avevano richiesto l’inventario e la stima di tutti i beni caduti nella successione materna, il rendiconto, la divisione e l’assegnazione di una quota corrispondente alla porzione legittima, ma non avevano affatto esternato, quantomeno in modo inequivoco, la volontà di rinunciare al legato contenuto nel testamento pubblico della madre C.L..

Per la cassazione di tale sentenza T.E. e F.S. quale procuratrice generale di T.I. hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui T.G. e R.M. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 649 e 1350 c.c., n. 5, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta “ad substantiam”, e per aver basato tale convincimento sul principio secondo cui la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto il cui acquisto si è verificato “ipso iure” al momento della successione, richiede una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo.

E. ed T.I. sostengono la legittimità di una conclusione diversa da quella ora enunciata (pur riconoscendo l’orientamento consolidato di questa Corte in senso contrario) alla luce di una diversa interpretazione delle norme sopra richiamate.

Le ricorrenti anzitutto rilevano che è più corretto qualificare la rinuncia al legato come rifiuto, considerato che la rinuncia ha da oggetto qualcosa che si è già acquistato, mentre nel caso del legato l’acquisto avviene senza necessità di accettazione, posto che altrimenti la previsione di cui all’art. 650 c.c. – secondo la quale il giudice, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare – non avrebbe alcun senso; d’altra parte, se la rinuncia al legato avesse funzione abdicativa ad un diritto su beni già acquisiti al patrimonio del legatario, non si spiegherebbe il fatto che tali beni, dopo la rinuncia al legato stesso, rientrano nell’ambito della massa ereditaria; le ricorrenti pertanto assumono che il legatario non acquista automaticamente un diritto – che evidentemente comporterebbe per la sua dismissione una rinuncia in senso stretto – ma la titolarità di una situazione potestativa che gli consente o di conseguire il diritto oggetto del legato accettandolo, o di non conseguirlo rifiutandolo.

I. ed T.E. affermano che la necessità che il legato debba essere oggetto di una espressa accettazione, cosicchè la rinuncia di cui all’art. 649 c.c., debba piuttosto essere qualificata come rifiuto di una facoltà, deriva anche dalla disposizione dell’art. 467 c.c., in materia di rappresentazione, che subordina l’operatività dell’istituto al fatto che l’erede o il legatario non voglia o non possa accettare.

Le ricorrenti rilevano poi che la fondatezza del loro assunto è confermata dal principio della intangibilità della sfera individuale del singolo, con la conseguenza che la tesi dell’accettazione automatica del legato porterebbe alla conclusione che il soggetto onorato del legato si verrebbe a trovare “ipso iure” titolare di un nuovo diritto senza avere la possibilità di impedire preventivamente tale intromissione nella sua sfera individuale; accogliendo invece la tesi per cui il rifiuto interromperebbe l'”iter” di acquisto del legato, ne consegue che anche la mancata espressione del rifiuto per il periodo previsto dalla legge determina la prescrizione del diritto al legato, senza che ciò comporti quindi alcun effetto sulla sfera individuale, anche patrimoniale, del soggetto onorato.

I. ed T.E. concludono pertanto che il rifiuto di accettare un legato non può essere sottratto al principio di libertà delle forme anche quando il legato ha ad oggetto beni immobili.

La censura è infondata.

Il Collegio ritiene anzitutto che l’assunto sostenuto dalla ricorrenti si pone in insanabile contrasto con l’art. 649 c.c., secondo cui il legato si acquista automaticamente, non richiedendosi l’accettazione da parte di colui a favore del quale sia stato disposto, salva la facoltà di rinunziare.

Tale regime dell’acquisto del legato, nel diversificarsi dall’acquisto dell’eredità (che ai sensi degli artt. 471 e segg. c.c., deve essere accettata per produrre tale effetto), è coerente con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero risponde soltanto entro i limiti del valore della cosa legata qualora sia tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore ai sensi dell’art. 671 c.c..

Ciò premesso, il convincimento ora espresso non comporta – come pure erroneamente sostenuto dalle ricorrenti – l’assoluta inutilità di una accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l’acquisto verificatosi “ex lege” o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati (Cass. 5-6-1971 n. 1683), evenienza quest’ultima che produce tra l’altro l’effetto previsto dall’art. 467 c.c., comma 2 (disposizione sopra richiamata dalle ricorrenti) in materia di rappresentazione nel caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato; in mancanza di conferma dell’acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l’acquisto del legato ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse, attraverso l’azione prevista dall’art. 650 c.c..

Erroneamente poi I. ed T.E. negano che la rinuncia al legato configuri una vera e propria rinuncia abdicati va sulla base del rilievo che tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato possa rientrare nell’asse ereditario; infatti ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario (in proposito invero la pronuncia di questa Corte 2-2-1995 n. 1261 ha rilevato che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario) con effetto retroattivo al tempo dell’apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista espressamente dall’art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (artt. 674 – 675 c.c.).

In definitiva deve quindi confermarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione (vedi “ex multis” in tale senso Cass. 28-5-1993; Cass. 27-5-1996 n. 4883; Cass. 11-11-2008 n. 26955), e che la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili (come nella fattispecie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 5, deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità (Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785).

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata che, dopo aver affermato il principio secondo cui è possibile manifestare una volontà negoziale attraverso la sottoscrizione della procura rilasciata su di un atto processuale, implicando la suddetta sottoscrizione ratifica dei contenuti negoziali dell’atto stesso, ha rilevato che peraltro nella fattispecie nei due atti difensivi del giudizio di primo grado ascrivibili ad E. ed T.I. (rispettivamente l’atto di citazione per la prima e la comparsa di costituzione per la seconda), non risulta affatto manifestata la volontà di rinunciare al legato in sostituzione di legittima; le ricorrenti rilevano che invece la rinuncia contenuta in un atto processuale, con il quale si chiede il riconoscimento di diritti incompatibili con la volontà di ritenere satisfattivo e quindi di accettare un legato in sostituzione di legittima, viene ritenuta valida anche se nei predetti atti processuali non vi sia una dichiarazione espressa di rinuncia al legato.

E. ed T.I. aggiungono che è comunque contestabile che nei loro atti introduttivi del giudizio di primo grado non fosse contenuta una manifestazione espressa di rinuncia al legato, posto che ad esempio nella comparsa di risposta del 13-2-1980 di T.I. si chiedeva l’assegnazione a quest’ultima di “una quota in natura corrispondente la quota di legittima spettantete”, considerato che la rivendicazione della quota di legittima non può che significare la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, dopo aver condiviso il principio di diritto invocato dalle appellate in ordine alla configurabilità di una rinuncia in forma scritta al legato in sostituzione di legittima attraverso gli atti difensivi redatti dai procuratori delle parti, ha tuttavia escluso che nella fattispecie E. ed T.I. avessero manifestato in tali forme la volontà di rinunciare al legato suddetto, posto che nei rispettivi atti processuali (l’atto di citazione del 12-12-1979 per T.E. e la comparsa di risposta del 13-2-1980 per T.I.) esse avevano richiesto l’inventario e la stima di tutti i beni caduti nella successione materna, il rendiconto, la divisione e l’assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, ma non avevano affatto esternato, tantomeno in modo inequivoco, la volontà di rinunciare al legato contenuto nel testamento pubblico della madre C.L..

Orbene, avuto riguardo alla natura del motivo in esame (riguardante un vizio motivazionale), deve ritenersi che la statuizione in proposito resa dalla Corte territoriale si risolve in un accertamento di fatto sorretto da adeguate e logiche argomentazioni, come tale incensurabile in questa sede.

In particolare si rileva che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza impugnata per aver ritenuto che il sopra richiamato principio di diritto (relativo alla possibilità di configurare una rinuncia del legatario al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili anche attraverso un atto processuale redatto dal suo difensore) non era peraltro applicabile nella fattispecie sulla base dell’esame dei sopra richiamati atti difensivi.

Sotto altro profilo deve poi osservarsi che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dover aderire, l’esercizio dell’azione di riduzione (nella specie ravvisabile nella domanda delle T. di assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima) non può da solo far presumere la volontà di rinunciare al legato, atteso che a tal riguardo è necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla proposizione del giudizio, al fine di trarre elementi idonei alla identificazione di una volontà intesa a rinunciare al legato (Cass. 19-9-1968 n. 2966; Cass. 5-6-1971 n. 1683), e che la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527).

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 649 c.c. e vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello, dopo aver affermato che il presupposto della rinuncia non esistente al momento dell’introduzione del giudizio può essere integrato nel corso della stessa e sussistere soltanto al momento della decisione, ha ritenuto erroneamente di individuare una accettazione implicita del legato sostitutivo di legittima da parte delle esponenti in una dichiarazione che le stesse avevano reso nell’ambito di un procedimento amministrativo da parte del Comune di Rivalta Torinese avente ad oggetto l’occupazione di un terreno per l’esecuzione di opere pubbliche, dichiarazione risalente all’anno 1985 nella quale E. ed T.I. si erano dichiarate esclusive proprietarie del terreno a loro legato in sostituzione di legittima.

Tale motivo resta assorbito all’esito delle statuizioni della sentenza impugnata sopra richiamate -relative alla ritenuta insussistenza della rinuncia da parte delle attuali ricorrenti al legato loro attribuito nella necessaria forma scritta – che integrano una autonoma e sufficiente “ratio decidendi”.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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