Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15124 del 17/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15124 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 19403-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
LELLI MARCO;
– intimato avverso la sentenza n. 26/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 20/12/2012, depositata il 22/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. Lelli Marco per la cassazione della sentenza
con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo
grado, ha annullato il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di condono presentata dal Data pubblicazione: 17/07/2015 contribuente ai sensi dell'articolo 12 I. 289/02 in ordine a carichi iscritti a ruolo nei suoi confronti; diniego basata sul mancato versamento della rata di saldo.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il mancato o intempestivo versamento
delle rate successive alla prima non impedirebbe il perfezionamento della sanatoria, "in considerazione del carattere novativo dell'obbligazione tributaria assunto dall'attivazione
della procedura di condono"; ciò in ragione del disposto dell'articolo 2, commi 5 bis e 5 ter,
del decreto legge n. 138/11, convertito in legge con la legge n. 148/11, il cui testo si riporta di "5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine
di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento,
provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi
trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì,
ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione
coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte,
maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto
concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del
31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui
al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la
posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per
i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con
riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da
quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al
condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.")
Il ricorso dell'Agenzia delle entrate si fonda su un solo motivo con il quale si denuncia la
violazione dell'articolo 12 1. 289/02 e dell'articolo 2, commi 5 bis e 5 ter, del decreto legge n.
138/11, convertito in legge con la legge n. 148/11, in cui la Commissione Tributaria
Regionale sarebbe incorsa affermando l'efficacia del condono ex art. 12 1. 289/02 pur nel caso
di omesso o intempestivo pagamento della seconda rata.
Il ricorso è fondato, in base al principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente
con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale
Ric. 2013 n. 19403 sez. MT - ud. 22-04-2015
-2- seguito: procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il
pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal
concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento
integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la
corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale
forma di sanatoria costituisce una forma di condono ckmenziale e non premiale come, invece le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la
conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in
ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente
indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo
dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla
prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente."
(così sent. n. 20746/10; conf. n. 24316/10).
Quanto agli argomenti che la sentenza gravata pretende di trarre dal disposto dei commi 5 bis e
5 ter dell'articolo 2 del decreto legge 138/11, è sufficiente considerare che tali disposizioni
perseguono la celere esazione di quanto dovuto dai contribuenti per effetto dell'adesione (non
seguita dai versamenti prescritti) ai condoni previsti dalla legge 289/02; ma non incidono
in alcun modo sulla disciplina e sugli effetti di tali condoni, che restano interamente regolati
dalla legge n. 289/00 con disposizioni specificamente riferite a ciascuno dei diversi tipi di
condono ivi disciplinati; con la conseguenza che - per i condoni di tipo clemenziale, come
quello previsto dall'articolo 12 - la relativa efficacia resta condizionata all'integrale e
tempestivo pagamento dell'importo dovuto.
La sentenza grava va quindi cassata.
Va peraltro aggiunto che dalla narrativa del processo svolta in detta sentenza stessa emerge
che, secondo la prospettazione difensiva del contribuente, il pagamento della seconda rata non
sarebbe stato omesso ma solo ritardato: la questione non ha formato oggetto di accertamento
nella sentenza gravata, dalla quale, quindi, non emerge se e quando la seconda rata sia stata
versata.
Non ricorrono dunque i presupposti per la decisione della causa del merito, in quanto, qualora
la seconda rata sia stata versata dopo il termine originario del 16.4.04 ma entro il termine
(prorogato dal d.m. 8.4.04) del 18.4.05, il versamento risulterebbe tempestivo e quindi il
condono del ruolo avente ad oggetto imposte dirette risulterebbe efficace (non così, in ogni Ric. 2013 n. 19403 sez. MT - ud. 22-04-2015
-3- deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, caso, il condono del ruolo avente ad oggetto IVA, non applicandosi l'articolo 12 I. 289/02 ai
tributi armonizzati, cfr. Cass. SSUU 3674/10).
Si propone quindi la cassazione con rinvio al giudice territoriale, che si atterrà ai principi che
il condono ex art. 12 1. 289/02 non si applica in relazione ai ruoli aventi ad oggetto somme
dovute a titolo di IVA e non è efficace in caso di omesso o intempestivo pagamento della
seconda rata; nonché al principio che la verifica della tempestività del pagamento della non con riferimento al termine originario del 16.4.04.» che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente
giudizio. Così deciso in Roma il 22 aprile 2015. seconda rata va effettuato con riferimento al termine (prorogato dal d.m. 8.4.04) del 18.4.05 e