Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15124 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1294-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOD ART. SNC DI D.G.G. E DI.LE.NI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2527/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIOANLE della LOMBARDIA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 4 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il ricorso proposto dalla MOD ART. SNC di D.G.G. e Di.Le.Ni. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro intimazione di pagamento relativa ad IRPEF, IRAP, IVA ed altro. Riteneva la CTR inesistente la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale con consegna del plico al portiere, senza il successivo invio della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c. Rilevava, inoltre, l’invalidità della notifica per posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento in formato “.pdf”, senza l’estensione “.p7m”. Conseguentemente annullava l’intimazione impugnata per difetto di notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, e dell’art. 139 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto invalida la notifica delle cartelle di pagamento effettuata presso lo stabile ove ha sede la società contribuente per il mancato invio della successiva raccomandata informativa.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4, 5 e 6, e degli artt. 148 e 149 bis c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto invalida la notifica per posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento in formato “.pdf” e non in estensione “.p7m”.

Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.

La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.

L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società MOD ART. SNC di D.G.G. e Di.Le.Ni. e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una.

Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.

In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Milano, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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