Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15124 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15124 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 02/07/2014

Ud. 26/03/2014

SENTENZA
PU

sul ricorso 11818-2008 proposto da:
RUTILI MARIA (C.F. RTLMRA59P45G702R), FABRICATORE
ROBERTO (C.F. FBRRRT52TO1H501A), FABRICATORE PAOLO
(C.F.

2014
691

FBRPLA49E03H501R),

FIORONI MAFALDA

(C.F.

FRNMFD30M64A4751),

ALBANESI

ALBERTO

(C.F.

LBNLRT29S09H501A),

ALBANESI

FRANCA

(C.F.

LBNFNC24S47H501K),

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso l’avvocato
RAGAZZONI MARIO, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

e.

u,
1

- ricorrenti contro

BANCA FIDEURAM S.P.A. (c.f./p.i. 00714540150), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37,

e difende, giusta

procura

la rappresenta

presso l’avvocato EROLI MASSIMO, ch

speciale per Notaio

dott.ssa MARIA CHIARA BRUNO di ROMA – Rep.n. 19018
del 12.5.2008;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 3753/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RAGAZZONI MARIO
che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato EROLI
MASSIMO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’ínammissibilità, in subordine

rigetto del

ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Banca Fideuram s.p.a. appellava la sentenza del
Tribunale di Roma n.8028/2003, che in accoglimento delle
domande proposte da Rutili Maria, Albanesi Franca,

Fabricatore Roberto, Fabricatore Paolo, Fioroni Mafalda,
Falaschi Barbara, Marconi Rosita, Albanesi Alberto,
Falaschi Irma e Moschini Francesco, aveva condannato i
convenuti Banca Fideuram e Magini Vladimiro in solido al
pagamento della somme specificamente indicate dagli attori
nei singoli atti di citazione, oltre interessi e spese,
ritenendo fondato l’assunto degli attori di avere
sottoscritto, su moduli Fideuram, e per tramite dell’agente
Magini, lettere di mandato di acquisto di obbligazioni Imi,
di avere corrisposto le somme indicate in pagamento, in
contanti o a mezzo assegni a terze persone indicate dal
Magini quali venditori dei titoli, di avere ricevuto le
lettere Imi di conferma delle operazioni, e che l’agente
non aveva dato mai seguito alle operazioni presso Fideuram.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza il luglio- 20
settembre 2007, ha respinto l’appello e, in totale riforma
della sentenza impugnata, ha respinto le domande degli
appellati, compensando integralmente tra le parti le spese.
Nello specifico, la Corte del merito ha ritenuto mancare la
prova dell’effettuazione dei pagamenti da parte degli

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appellati a mezzo dell’agente Magini, idonei a determinare
la responsabilità della Fideuram.
La Corte territoriale ha rilevato:

che in nessuno dei mandati in atti risultava riempita la
parte del modulo destinato ad indicare il mezzo del

pagamento, che, in base alle specificazioni contenute nel
modulo, sarebbe dovuto avvenire a mezzo assegno bancario o
circolare non trasferibile all’ordine di Fideuram;
che in citazione, gli attori avevano indicato di avere
effettuato il pagamento parte in contanti e parte in
assegni a favore delle persone di volta in volta indicate
dal Magini e dalle quali sarebbero stati acquistati i
titoli, ma, sebbene più volte sollecitati dalla Fideuram,
non avevano indicato l’assegno consegnato per l’acquisto ed
il relativo importo;
che gli attori avevano depositato le lettere fatte
sottoscrivere dal Magini, indirizzate ad Imi, dalle quali
risultava un ordine di “trasferimento deposito
amministrato”, sottoscritte da nominativi sconosciuti,
nonchè la dichiarazione di subentro all’intestazione del
deposito amministrato sottoscritta da ciascuno degli
attori;
che nella dichiarazione del 27/5/92 rilasciata alla
Fideuram, il Magini aveva riconosciuto di avere ricevuto
dai clienti, tra cui gli attori, ad eccezione di Marconi

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Rosita, gli importi indicati, e di non avere mai inviato
detti conferimenti a Fideuram;
che nella dichiarazione del 28/5/92, il Magini si era
dichiarato disponibile a rilasciare, ed ad ottenere il
rilascio da parte della moglie, di dieci cambiali garantite

da ipoteca di secondo grado, per soddisfare le pretese
creditorie evidenziate nella precedente dichiarazione;
che con la dichiarazione del 16/7/92, il Magini aveva
precisato che le operazioni di investimento relative agli
attori avevano carattere personale e che per esse avrebbe
provveduto alla sistemazione personalmente, defalcando gli
importi dagli effetti cambiari rilasciati alla Banca
Fideuram.
Secondo la Corte del merito, gli attori non avevano assolto
all’onere probatorio sugli stessi gravante in relazione al
pagamento delle somme indicate a mani del Magini, né poteva
valere a riguardo la lettera del Magini del 27/5, atteso
che nella successiva lettera del 16/7, questi aveva
indicato la natura esclusivamente personale delle
operazioni di investimento e si era impegnato a risolverle
personalmente.
Si trattava di dichiarazioni non attendibili o comunque da
valutarsi nel complesso, e quindi anche per quanto
dichiarato dal Magini a luglio 1992.

x

.

La Corte capitolina ha inoltre evidenziato che Fideuram
aveva

fatto valere,

a

confutazione della domanda
5

avversaria, alcune anomalie in relazione alla posizione di
Roberto Fabricatore (vedi la dichiarazione della Di Nardo
Maria Teresa, rientrante tra i clienti indicati nelle
lettere del Magini del 27/5 e del 16/7, di non conoscere il
Magini, e di avere sottoscritto la lettera di incarico con
vedi la presenza di cospicui

Fabricatore Roberto;

versamenti da Magini al Fabricatore, nonché la negoziazione
di alcuni assegni non trasferibili intestati a Fideuram,
presso la banca ove era dipendente il Fabricatore, con la
sottoscrizione di questi ” per conoscenza e garanzia”).
Secondo la Corte capitolina, infine, il rilascio delle
cambiali ipotecarie dal Magini a favore di Fideuram, per
effettuare i risarcimenti ai soggetti indicati nella
dichiarazione del 27/5/92, non configura riconoscimento del
credito degli attori,stante la precisazione del Magini, in
relazione alla definizione e liquidazione dei rapporti “nei
limiti del dovuto”,

né accollo, ed ogni obbligazione di

pagamento appare subordinata alla riscossione degli importi
delle cambiali, allo stato non avvenuta.
Avverso detta pronuncia ricorrono Rutili Maria, Fabricatore
Roberto, Albanesi Franca, Fabricatore Paolo, Fioroni
Mafalda ed Albanesi Alberto, con ricorso affidato a sei
motivi.
Si difende Banca Fideuram con controricorso.
Il giudizio è stato assegnato dal Primo Presidente della
Corte alla I sezione civile, per la trattazione dinanzi al
6

medesimo collegio della causa R.G.n.14214/2008, stante la
parziale coincidenza soggettiva ed identità delle questioni
trattate.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.

Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio
di omessa ed insufficiente motivazione circa fatti decisivi
e controversi, che, alla stregua del momento di sintesi ex
art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006,
applicabile

ratione temporis,

devono ritenersi: l’omessa

valutazione delle lettere dell’ Imi, con cui si dava
notizia agli odierni ricorrenti dei depositi e dei titoli
agli stessi riferiti e relativi alle operazioni di
investimento di cui alle singole lettere di mandato
sottoscritte dai ricorrenti e dal Magini; la ritenuta
inattendibilità della dichiarazione confessoria del Magini
del 27/5/92 con motivazione insufficiente, in quanto
comparata solo con la dichiarazione del 16/7/92, ma non con
tutte le altre risultanze probatorie.
2.1.- Il motivo presente profili di infondatezza e di
inammissibilità.
Quanto alla deduzione della mancata valutazione delle
lettere dell’Imi, va rilevato che dalla sentenza, e
specificamente
riportato,

dallo

svolgimento

del

processo

ivi

risulta che detti documenti erano stati
7

denunciati di falsità dalla Banca, né, in ogni caso, i
ricorrenti hanno indicato quando e con quali argomenti
avrebbero sostenuto avanti alla Corte del merito
l’autenticità di dette lettere e quindi l’utilizzabilità
delle stesse.

Il secondo profilo del motivo è inammissibile, in quanto
con lo stesso la parte intende richiedere la rivalutazione
del materiale probatorio.
Ed infatti, anche a tacere dal rinvio del tutto generico
nel momento di sintesi a “tutte le risultanze probatorie
messe a disposizione dalla parti”, si deve rilevare che la
parte ha chiaramente inteso far valere una diversa
valutazione del materiale probatorio in atti, contestando
altresì la valenza attribuita dalla Corte del merito alla
dichiarazione del Magini del luglio 1992, mentre, come è
noto, la denuncia del vizio di motivazione non conferisce
al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda, ma solo la facoltà di
controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale soltanto spetta, in via
esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, controllarne l’attendibilità e la
concludenza nonché scegliere, tra le complessive risultanze
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando
8

così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi
di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge w (così, tra le tante, le pronunce 18119/08,
15489/07, 20455/06, 20322/05).
1.2.- Col secondo mezzo, i ricorrenti denunciano il vizio

di contraddittoria ed insufficiente motivazione sulla non
attendibilità della dichiarazione del Magini del 27/5/92,
per la mancanza tra i nominativi indicati di Marconi Rosita
e per escludere la successiva dichiarazione del luglio il
rapporto di Fideuram con i ricorrenti.
2.2.- Il motivo è inammissibile, per la mancanza del
momento di sintesi, necessario ex art.366 bis c.p.c.
Può a riguardo ulteriormente ritenersi, sempre

in limine,

la carenza di decisività dei fatti denunciati dalla parte
nella doglianza, essendo stata la domanda respinta per la
mancata prova dei pagamenti.
1.3.- Col terzo mezzo, i ricorrenti denunciano il vizio di
violazione di legge, ex art.18

ter 1.216/1974 e art.7 reg.

Consob n.1739 del 10/7/85, nonché vizio di omessa e/o
insufficiente motivazione.
2.3.- Il motivo, quanto alla denuncia del vizio ex art.360
n.5 c.p.c., è inammissibile, per la mancanza del momento di
sintesi.
Quanto al vizio ex art.360 n.3 c.p.c., i ricorrenti hanno
formulato il seguente quesito di diritto: ” Dica l’Ecc.ma
Corte di cassazione se nel caso di specie siano stati
9

rispettati i principi posti dalla allora vigente normativa
speciale e inderogabile, contenuti nella 1.214/74 e
successive modificazioni, nonché nella 1. 1/91, posti a
tutela del consumatore/risparmiatore/contraente debole.”
Detto quesito è articolato in modo del tutto generico e non
ratio

della decisione

è neppure congruente con la

impugnata, che ha respinto la domanda attorea per la
mancata prova dei pagamenti, mentre sono rimaste al di
fuori del giudizio le questioni attinenti all’art.18
della 1. 216/74, in vigore

ration& temporis,

ter

mentre la

1.1/91
non era applicabile neppure in via astratta, non essendo il
Magini un promotore finanziario né Fideuram una Sim,
essendo stati emanati i regolamenti attuativi della legge
cit. dopo i fatti di causa.
1.4.- Col quarto mezzo, i ricorrenti denunciano vizi di
violazione degli artt.2909 c.c. e 112 c.p.c., e di
motivazione, contraddittoria e/o insufficiente.
2.4.-

Il

motivo

è

inammissibile,quanto

al

vizio

motivazionale, per la mancanza del necessario momento di
sintesi.
Quanto al vizio ex art.360 n.3 c.p.c., i ricorrenti hanno
articolato il seguente quesito: ” Dica l’Ecc.ma Corte di
Cassazione se nel caso di specie vi è stata sul punto
specifico dell’accollo, ritenuto nella sentenza di primo

grado, puntuale e specifica impugnazione da parte di Banca
10

Fideuram e se, nel caso negativo, si sia formato giudicato
sul punto, con conseguente preclusione per la corte
d’appello di pronunciarsi sul punto, mutando la
qualificazione operata dal primo giudicante.”
La censura è palesemente infondata, atteso che è dirimente

il rilievo che, come risulta dalla stessa espositiva del
motivo, la Banca in atto d’appello aveva impugnato anche il
profilo del ritenuto accollo, negando che ci fosse mai
stato ” avendo lo stesso Magini smentito che le posizioni
degli attori potessero rientrare nell’ambito di promozione
di investimenti in prodotti collocati da Fideuram”.
1.5.- Col quinto motivo, i ricorrenti denunciano il vizio
di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1364, 1273, 2697 c.c. ed il vizio di motivazione
omessa e/o insufficiente su fatto decisivo e controverso.
1.6.- Col sesto motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art.1273 c.c.
2.5.- I due motivi sono da esaminarsi congiuntamente in
quanto relativi alla medesima questione.
Quanto al vizio ex art.360 n.5 c.p.c., va rilevata
l’inammissibilità, per la carenza del momento di sintesi,
ex art.366 bis c.p.c.
Quanto al vizio ex art.360 n.3 c.p.c., le censure sono da
ritenersi infondate.
La parte sostiene che, a fronte della dichiarazione di
riconoscimento del Magini del 27/5/92, ed alla proposta di
11

questi di rilasciare cambiali “allo scopo di soddisfare le
posizioni debitorie dal sottoscritto evidenziate nella
propria dichiarazione del 27/5/1992″, la mancata
formulazione di diversa proposta e l’accettazione delle
cambiali avrebbe comportato l’assunzione da parte della

Banca Fideuram del debito del proponente, ex art.1273 c.c.,
ed i creditori, richiedendo alla Banca le somme in oggetto,
avrebbero aderito all’accollo, senza liberare il debitore
originario.
Secondo i ricorrenti, nell’escludere l’accollo, la Corte
del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica
contrattuale dell’interpretazione letterale, della ricerca
della comune intenzione delle parti, dell’interpretazione
complessiva delle clausole ed avrebbe violato o falsamente
applicato l’art.1273 c.c.
Ciò posto, si deve rilevare che la Corte del merito non ha
violato le regole di ermeneutica contrattuale, nè ha male
interpretato l’art.1273 c.c.
Ed infatti, la Corte territoriale ha escluso la natura di
proposta di accollo della dichiarazione del maggio 1992,
evidenziando che con la specificazione della richiesta di
definizione e liquidazione delle posizioni debitorie ” nei
limiti del dovuto”, il Magini aveva riconosciuto come vi
potesse essere una parte ritenuta non liquidabile, con ciò
dimostrando l’autonomia della Banca nella determinazione
dei risarcimenti.
12

A

ciò va aggiunto che l’accettazione delle cambiali, in

ogni caso, non potrebbe valere come accettazione della
proposta di accollo o

come volontà della Banca di

accollarsi il debito laddove il rilascio delle cambiali,
titoli astratti, può significare solo la conferma del

traente di essere debitore in conformità alla dichiarazione
del maggio del 1992.
Manca quindi ogni dichiarazione negoziale della Banca,
neppure configurabile alla stregua del comportamento da
questa tenuto.
Infine, la ricostruzione offerta dai ricorrenti palesemente
tralascia di valutare la dichiarazione del luglio, con cui
il Magini, prima ancora che i creditori venissero a
conoscenza del preteso accollo, escludeva che le posizioni
degli odierni ricorrenti potessero riguardare l’attività

svolta come agente Fideuram e che quindi i relativi importi
potessero rientrare in quelli di cui alle cambiali
rilasciate dallo stesso e dalla moglie.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio,

liquidate come in

dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese, liquidate in euro 15.000,00 per
.

compenso, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di

.

legge.
13

Così deciso in Roma, in data 26 marzo 2014

Il Consigliere est.

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