Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15123 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 300/2013 proposto da:

O.A., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALDO ROVITO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2012 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. O.A. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per prestazioni professionali su richiesta dell’avvocato D.P.. Il Giudice di pace di Asti ha respinto l’opposizione e l’appello dell’ O. è stato dapprima dichiarato inammissibile e poi, in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di cassazione, rigettato dal tribunale di Asti, sulla considerazione che non ricorreva alcuna ipotesi prevista dall’art. 650 c.p.c., ed in particolare che la notifica del decreto era stata regolare.

2. Propone ricorso per cassazione l’ O. affidandolo a cinque motivi. Resiste con controricorso l’avvocato D.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di pregiudizialità logica delle questioni e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere decisa preliminarmente la questione di competenza e di inammissibilità della procedura monitoria. Il motivo è manifestamente infondato; è evidentemente preliminare l’accertamento in ordine alla tempestività dell’opposizione, divenendo in caso contrario inoppugnabile e definitivo il decreto ingiuntivo, di modo che nessun’altra questione potrebbe essere in tal caso presa in esame dal giudicante, rimanendo assorbita.

2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 156, 650 e 149 c.p.p. e della L. n. 89 del 1982, art. 8, con riferimento alla ritenuta ritualità della notifica. Il ricorrente sostiene la nullità, inesistenza, invalidità o irregolarità dell’intero procedimento notificatorio sulla base dei seguenti motivi: 1. La compilazione dell’avviso di ricevimento non conterrebbe la menzione di tutte le operazioni compiute; 2. Sarebbero state omesse alcune formalità notificatorie; 3. Il piego sarebbe stato restituito al mittente prima dello spirare del termine di mesi 6; 4. Un atto nullo non produce effetti.

3. E’ più che evidente come tali doglianze siano inammissibili; prima di tutto, non è consentito dedurre in maniera meramente alternativa plurimi vizi del provvedimento, senza alcun approfondimento in merito. In secondo luogo, il ricorrente omette di specificare se c’era stato appello specifico sulle circostanze sopra indicate, omette di indicare con precisione quali sarebbero le formalità non adempiute dall’ufficiale postale, omette l’indicazione specifica delle norme di legge asseritamente violate e la loro sanzione, omette di indicare per quale motivo la restituzione al mittente prima dei 6 mesi (circostanza di fatto peraltro non supportata da alcun riferimento o produzione e dunque generica e non autosufficiente) dovrebbe provocare l’invalidità della notifica e infine effettua affermazioni (“un atto nullo non produce effetti”) che non sono motivi di ricorso e che comunque, per la loro genericità, non valgono a spiegare l’invalidità di un atto.

4. Occorre, poi, ricordare che “Ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605329).

5. Con il terzo motivo di ricorso lamenta l’omessa pronuncia in ordine alle domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si chiedeva di accertare che nulla è dovuto da parte dell’ O. e che la controparte doveva essere condannata al risarcimento dei danni ed alle restituzioni. Anche questo motivo di ricorso è generico, non autosufficiente e manifestamente infondato; innanzitutto, occorre rilevare come non vi sia stata alcuna trascrizione delle predette domande, limitandosi il ricorrente a sintetizzarle (utilizza l’espressione “in buona sostanza”) alla pagina 11 del ricorso, senza nemmeno indicare in modo preciso la loro collocazione (non è sufficiente il generico riferimento a ben 6 allegati, non essendo compito di questa Corte riesaminare tutti gli atti processuali per andare alla ricerca delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente, onerata invece di un obbligo di specificità e chiarezza, che nel caso di specie non risulta rispettato). Tale omissione è tanto più rilevante in quanto la controparte ha contestato che vi fosse stata tempestiva allegazione delle domande indicate dal ricorrente. In secondo luogo, va detto che il giudice di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi, ma ha ritenuto, correttamente, che tali ulteriori domande rimanessero assorbite nella declaratoria di tardività dell’opposizione. Trattandosi di richieste confliggenti con l’accertamento definitivo del credito, conseguente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, tali richieste non potevano essere esaminate. Ed invero, l’autorità del giudicato copre non solo le questioni giuridiche dedotte nel giudizio, ma anche tutte quelle che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e tale principio vale anche per il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge.

6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, laddove si conclude per un rigetto, dopo aver affermato l’inammissibilità dell’opposizione. Il motivo è manifestamente infondato; prima di tutto non sussiste affatto tale contraddittorietà ed il motivo, sul punto, è ancora una volta privo di autosufficienza e generico, mancando la specifica indicazione delle parti della sentenza che sarebbero in contrasto. In secondo luogo, non è dato comprendere quale sarebbe l’interesse specifico del ricorrente ad ottenere una più gravatoria pronuncia di inammissibilità al posto di una di rigetto. In ogni caso, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, sicchè non incorre in tale vizio – ma in un semplice errore materiale – il giudice che affermi l’infondatezza dell’appello e poi lo accolga parzialmente, quando la lettura della sentenza non lasci (come nel caso di specie) incertezze sull’effettiva volontà del giudicante (Sez. 3, Sentenza n. 13318 del 30/06/2015, Rv. 635910).

7. Infine, con un quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite ed al rimborso delle spese generali, non più previste da tale decreto. Anche quest’ultimo motivo di ricorso è inammissibile; quanto alle spese generali, la sentenza non solo non procede alla loro liquidazione, ma nemmeno ne indica la quantificazione con riferimento percentuale all’importo degli onorari. Ne consegue che nessuna somma forfettaria è ottenibile dalla parte vittoriosa in base al dispositivo della sentenza, senza contare che il decreto ministeriale invocato è stato emanato nel 2012, mentre la gran parte del processo si è svolta in data antecedente. Quanto agli onorari, il ricorrente introduce censure di merito senza individuare precise violazioni della normativa invocata e senza nemmeno lamentare la violazione dei massimi tariffari, rispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice la quantificazione degli importi dovuti entro i limiti di legge. Quanto al valore della lite, è stato correttamente osservato dal controricorrente che non è sufficiente fare riferimento al valore del credito portato dal decreto ingiuntivo, dovendosi anche tener conto delle domande risarcitorie, pur se inammissibili, svolte dalla controparte.

8. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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