Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15123 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15123 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIVAR S.N.C. (P.IVA 00581640828), in persona del legale
rappresentante sig. Francesco Russo, rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Gaetano La Rocca ed elett.te dom.ta presso lo
studio dell’avv. Gabriele Pafundi in Roma, Viale Giulio
Cesare n. 14

– ricorrente 2014
contro

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FALLIMENTO di GALLUFFO ANTONINO

Data pubblicazione: 02/07/2014

- intimato avverso la sentenza n. L3-2.z6-2-1-0-6) della Corte d’appello di
Palermo depositata il 23 maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. Alessia CIPROTTI, per
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel dicembre 1997 il curatore del fallimento del
sig. Antonino Galluffo agì contro la Sivar s.n.c. per
la revoca della datio in solutum di un autocarro e un
rimorchio eseguita dal sig. Galluffo in favore della
società convenuta.
Il Tribunale di Trapani adito accolse la domanda e
condannò la società a restituire gli autoveicoli alla
curatela fallimentare ovvero a pagare il controvalore
dei medesimi, pari a £ 47.200.000, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda secondo gli
indici dei prezzi praticati dai grossisti e agli interessi legali sulla somma rivalutata.

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udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere dott. Carlo

La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame della soccombente, rideterminò la
rivalutazione nel tasso annuo del 5 % e dispose il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno

La sentenza di appello fu cassata con sentenza n.
8980 del 2004 da questa Corte, che accolse la censura
della società di omessa pronuncia sulla richiesta di
distinguere, nella determinazione del controvalore pecuniario dei beni, gli importi relativi a ciascuno dei
due autoveicoli a suo tempo dati in pagamento, per il
caso che soltanto uno di essi non potesse essere restituito al curatore, e precisò che la cassazione travolgeva anche la conseguente statuizione relativa a rivalutazione e interessi, computati dalla Corte d’appello
sull’importo complessivo.
La medesima Corte di Palermo, adita in sede di
rinvio, ha distinto in C 21.329,67 ed C 3.047,10 gli
importi relativi a ciascuno dei due beni in questione;
ha confermato il riconoscimento della rivalutazione monetaria su ciascuna delle somme come sopra distinte,
sia pure modificandone il criterio di calcolo (indice
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
impiegati, anziché 5 % annuo), nonché degli interessi
legali sulle medesime somme rivalutate anno per anno;

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per anno.

ha infine condannato la società soccombente al parziale
rimborso, in favore della curatela, delle spese processuali relative al giudizio di primo e di secondo grado,
nonché del giudizio di legittimità, e non anche del

costituita.
La Sivar s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione
con tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il fallimento intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va preliminarmente dichiarata inammissibile
la produzione, successivamente al deposito del ricorso,
di due atti d’intimazione a ritirare l’autocarro oggetto di causa rivolti dalla ricorrente al curatore fallimentare. Tale produzione viola infatti il disposto
dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di atti relativi
alla

nullità

della

sentenza

impugnata

o

all’ammissibilità del ricorso.
2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando
violazione di norme di diritto, si censura il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla società in favore della curatela, sostenendo
che il debito è di valuta e non di valore.
2.1. – Il motivo è infondato perché, allorquando
il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel pa-

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giudizio di rinvio, nel quale la curatela non si era

trimonio

del

convenuto,

l’effetto

recuperatorio

dell’azione (salvo, ove possibile, l’esercizio della
revocatoria contro i terzi acquirenti) si trasferisce
sull’equivalente pecuniario dell’alienazione successi-

re affinché non sia violato il diritto dei creditori di
considerare il bene, nella sua consistenza economica,
come mai uscito dal patrimonio del debitore (cfr., fra
le molte, Cass. 19163/2007, 10432/2005, 3651/1998).
3. – Con il secondo motivo la ricorrente censura,
per violazione di legge e vizio di motivazione, la
statuizione con cui la Corte d’appello, che pure ha escluso la sua condanna alle spese relative al giudizio
di rinvio per essere ivi rimasta contumace la controparte, l’ha invece condannata al rimborso (parziale)
delle spese della precedente fase di legittimità, in
cui del pari la curatela non aveva svolto attività difensiva.
3.1. – La censura è fondata sotto il profilo della
violazione di legge, essendo consentita la rifusione
delle spese processuali soltanto in favore della parte
vittoriosa che abbia sostenuto tali spese partecipando
al giudizio, mentre nella specie la curatela non aveva
partecipato al primo giudizio davanti a questa Corte.

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va, da qualificarsi alla stregua di un credito di valo-

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione
di legge, omissione di pronunzia e vizio di motivazione, si censura l’omessa considerazione delle spese del
giudizio di rinvio nel dispositivo della sentenza impu-

legittimità, in cui la curatela non aveva svolto difese, come in quello di rinvio.
3.1. – Il motivo è inammissibile, essendo chiarito
nella motivazione della sentenza impugnata che non vi
era luogo a provvedere alla liquidazione delle spese
inerenti alla fase di rinvio non essendosi in essa costituita la curatela, giudicata vittoriosa in considerazione dell’esito complessivo della lite.
4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata in
relazione alla censura accolta, mossa con il secondo
motivo di ricorso.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma ult. parte,
c.p.c., escludendo il rimborso delle spese processuali
in favore della curatela quanto al primo giudizio di
legittimità.
5. – La liquidazione delle spese processuali da
parte di questa Corte dev’essere limitata alle sole
spese della presente fase di legittimità. Non ricorro-

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gnata, che tuttavia provvede su quelle del giudizio di

no, invero, i presupposti per la liquidazione delle medesime quanto alle precedenti fasi, ai sensi dell’art.
385, secondo coma, c.p.c., dato che la cassazione ha
riguardato proprio ed esclusivamente una specifica sta-

ne delle statuizioni relative ai capi principali della
sentenza comporta, infatti, la caducazione dei capi accessori sulle spese processuali, che dai primi dipendono; mentre la cassazione relativa ai capi accessori
sulle spese non produce analogo effetto caducatorio,
mancando un rapporto di dipendenza.
Tanto precisato, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili dalla ricorrente le spese processuali inerenti alla presente fase di legittimità, attesa la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili
dalla curatela le spese processuali relative alla prima
fase del giudizio di legittimità, ferma per il resto la
condanna alle spese processuali come disposta nella
sentenza impugnata; dichiara altresì non ripetibili le
spese relative alla presente fase.

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tuizione sulle spese processuali. Soltanto la cassazio-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

18 marzo 2014.

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