Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15122 del 22/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20086-2013 proposto da:

A.N., C.F. (OMISSIS), A.V., C.F. (OMISSIS),

A.C., C.F. (OMISSIS), A.D., C.F. (OMISSIS),

C.D.S., C.F. (OMISSIS), CI.SA., C.F. (OMISSIS),

gli ultimi due quali eredi universali della defunta madre sig.ra

A.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentati e

difesi dall’avv. FRANCESCO CHIAVETTA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.M., n.q. di Comandante p.t. del Corpo dei VV.UU. del Comune

di Giardini Naxos, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE GIUSEPPE CARRABBA giusta procura

speciale in calce al controricorso; COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in

persona del suo Sindaco pro tempore P.L.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54 C/0 ST.

FISCHETTI, presso lo studio dell’avvocato NATALE ARENA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del dr. A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.G., S.F., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA,

P.S., F.V.;

– intimati –

Nonchè da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale dott.

P.R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

A.N. (OMISSIS), S.G., A.V. (OMISSIS),

A.C. (OMISSIS), A.D. (OMISSIS),

C.D.S. (OMISSIS), CI.SA. CPLSVT63TO3L042F,

S.F., P.S., COMUNE DI GIARDINI NAXOS, F.V.,

CARIGE ASSICURAZIONI SPA T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1000/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAGNI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.N., A.V., A.C., A.D., C.D.S. e Ci.Sa., in qualità di parenti di A.C.A., deceduta nel corso di un incidente stradale il (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Giarre, con la quale veniva rigettata la richiesta risarcitoria svolta nei confronti di S.G., S.F., Groupama Assicurazioni S.P.A., P.S., Comune di Giardini Naxos, F.V., Carige Assicurazioni S.p.A., T.M..

2. I giudici di merito hanno ritenuto che il sinistro fosse avvenuto per causa esclusiva addebitabile alla vittima A.C.A., la quale aveva imboccato il tratto di strada interessato dal cantiere senza dare la precedenza al motoveicolo proveniente in direzione opposta e tenendo altresì una velocità eccessiva. E’ stato escluso il concorso causale dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro ( S.F.), nonchè la presunzione di colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e si è ritenuta esente da colpa la condotta dell’impresa appaltatrice dei lavori ( P.S.), del Comune di Giardini Naxos, del comandante dei vigili urbani ( T.M.) e del capo dell’ufficio tecnico del Comune ( F.V.).

3. Il ricorso per cassazione è affidato a 4 motivi; resistono con controricorso Carige Assicurazioni S.p.A., T.M., Comune di Giardini Naxos e Groupama Assicurazioni S.P.A., la quale ultima svolge ricorso incidentale condizionato per il caso di accoglimento del ricorso principale, per il qual caso chiede accertarsi le percentuali di concorso di colpa da attribuirsi alle altre parti convenute.

4. Hanno depositato memoria difensiva i ricorrenti, nonchè la Groupama Assicurazioni S.P.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, per omessa valutazione di circostanze di fatto emerse in sede di istruttoria processuale; sotto tale profilo si contesta la ricostruzione dei fatti con riferimento alla conformazione dei luoghi, richiamando la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel processo penale (ingegnere D.R.), la consulenza tecnica di parte appellante (ingegnere R.), nonchè le deposizioni testimoniali di G., M. e B..

2. Il motivo di ricorso introduce sostanzialmente delle censure di merito ed è comunque inammissibile; le deposizioni testimoniali riportate per stralcio non sono affatto decisive ed anzi sono riportate in modo talmente frammentario che non solo non possono fondare una decisione di annullamento, ma nemmeno hanno un significato chiaro e decisivo, soprattutto non smentiscono in modo evidente le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello. La consulenza di parte appellante viene citata in modo assolutamente generico, senza alcun preciso riferimento e senza la trascrizione di alcuna parte di essa, mentre la consulenza disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale viene invocata senza che la parte proceda alla necessaria critica degli elementi di prova su cui si è fondata la Corte di merito ed in particolare sulla consulenza tecnica d’ufficio e sulla stessa consulenza di parte ricorrente. Non è possibile, infatti, mettere in discussione la ragione della decisione mediante la valutazione di un singolo mezzo di prova, senza procedere alla critica argomentata e specifica del perchè le prove utilizzate dal giudicante siano da ritenersi erronee e debbano essere superate da quelle alternativamente proposte dalla difesa, peraltro assunte in un diverso procedimento (penale). Il motivo, poi, introduce numerose circostanze di fatto In contrasto con gli accertamenti della Corte, senza un’indicazione probatoria precisa e senza le relative allegazioni, non potendosi certo onerare questa Corte di un generale controllo sugli atti istruttori per valutare la fondatezza o meno delle doglianze dei ricorrenti. In sostanza, il motivo è inammissibile non solo perchè privo della necessaria specificità, ma anche poichè mette in questione esclusivamente la valutazione delle prove, senza poter dimostrare incongruenze od illogicità della motivazione.

3. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

4. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 21 C.d.S., artt. 30, 31 e 42 del reg. esec. att. nuovo C.d.S., artt. 2050 e 2051 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto la irrilevanza giuridica della posizione dell’impresa edile P.S., titolare dei lavori di manutenzione.

5. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile; prima di tutto nella parte in cui si continua ad invocare la consulenza tecnica disposta in sede penale, senza analizzare criticamente la prova su cui si è fondata la decisione della Corte d’appello (consulenza tecnica d’ufficio e consulenza tecnica di parte appellante) e senza trascrivere i passaggi della consulenza su cui si fonda il motivo di ricorso. Il motivo è, poi, inammissibile laddove introduce censure di violazione di legge senza precisare se le stesse erano già state oggetto di appello contro la sentenza di primo grado (eccessivamente generico è il riferimento contenuto alla pagina 8 del ricorso) e laddove invoca i rilievi eseguiti dai Carabinieri senza indicarne in modo preciso il contenuto o la parte specifica di essi cui fare riferimento. Vi sono, poi, numerose valutazioni di merito e in gran parte anche generiche, non supportate da idonea allegazione. Infine, con riferimento all’invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., la censura è ancora una volta inammissibile per mancata indicazione dell’esistenza di uno specifico motivo di appello sul punto, emergendo, al contrario, dalla sentenza la mancanza di una specifica richiesta in tal senso persino nell’atto di citazione. In sostanza ed in conclusione, il motivo, in gran parte aspecifico e non autosufficiente, contesta le valutazioni di merito della Corte d’appello in ordine alla mancanza di responsabilità in capo all’impresa appaltatrice dei lavori, sottoponendo inammissibilmente a questa Corte un’alternativa valutazione dei fatti e delle prove.

6. Il motivo è inammissibile, soprattutto, laddove si pretende una valutazione atomistica delle singole prove e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014, Rv. 631686) 7. Con il terzo motivo si deduce ancora una volta violazione dell’art. 21 C.d.S., artt. 30, 31 e 42 reg. esec. att. nuovo C.d.S., art. 2051 del c.c., nei confronti del Comune di Giardini Naxos. Anche in questo caso la censura è inammissibile; dall’estratto del motivo di appello riportato alla pagina 31 del ricorso non si comprende, infatti, se era stata svolta originariamente azione di responsabilità per le cose in custodia e se tale azione, ex art. 2051 c.c., fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello, non essendo certo sufficiente la citazione di un precedente giurisprudenziale all’interno del quale viene citata tale norma di legge. I ricorrenti, comunque, omettono di riportare specifici passaggi dell’atto di appello in cui si invoca in modo espresso, nei confronti del Comune di Giardini Naxos, la responsabilità del custode, nè richiamano conclusioni precise in tal senso (alla pagina 34 si invoca genericamente una riqualificazione giuridica dell’azione ai sensi dell’art. 2051). Pertanto, del tutto inconferenti sono tutte le valutazioni in diritto sulla sussistenza della responsabilità del custode. In ogni caso, occorre rilevare che la Corte d’appello non ha proceduto alla qualificazione dell’azione ai sensi degli artt. 2043 2051, ma ha solo affermato che la causa esclusiva dell’evento era da addebitarsi alla A.; pertanto, implicitamente, ha escluso pure il nesso causale ex art. 2051. La sentenza, pertanto, avrebbe dovuto essere eventualmente impugnata per vizio della motivazione (si veda il motivo successivo) nell’aver ritenuto insussistente il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento, atteso che la responsabilità ex art. 2051, non si sottrae al rapporto eziologico.

8. Con il quarto motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla responsabilità del Comune di Giardini Naxos e dell’impresa individuale di P.S. nella causazione del sinistro; si lamenta la mancata valutazione di circostanze di fatto emerse in sede di istruttoria ed idonee a fondare una decisione diversa, le quali tuttavia non vengono specificamente individuate, ma semplicemente invocate tramite un generico rinvio alle circostanze di fatto indicate nel primo motivo di ricorso. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile prima di tutto perchè formulato mediante rinvio generico ad altre pagine del ricorso e poi perchè le circostanze dedotte nel motivo numero uno sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti al merito e dedotte sulla base di una semplice valutazione parziale delle prove, senza approfondita e specifica critica degli elementi istruttori su cui la Corte d’appello ha fondato la propria decisione. Che si tratti di valutazioni di merito alternative e tutt’altro che univoche, lo riconosce implicitamente lo stesso ricorso, laddove parla di prove che “appaiono” idonee ad operare una “verosimile” sequenza causale degli eventi, con ciò manifestando la natura meramente alternativa ed opinabile della ricostruzione in fatto proposta dagli odierni ricorrenti.

9. Il rigetto del ricorso principale assorbe la questione incidentale condizionata proposta dalla Groupama Assicurazioni S.P.A. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

11. La liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che ha dato causa alla chiamata, a nulla rilevando la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass. civ. Sez. 3, 15/12/2003, n. 19181). Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. civ., Sez. 1, 14/05/2012, n. 7431).

12. Il controricorso di Carige è tardivo perchè notificato alla controparte in data 15.05.2014, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente dalla notificazione del ricorso alla stessa parte in data 2.09.2013. E poichè nel giudizio di cassazione l’inammissibilità del controricorso tardivo preclude l’esame di esso e di eventuali memorie ex art. 378 c.p.c., ma non impedisce la partecipazione del difensore della parte alla discussione orale (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 9023 del 30/04/2005, Rv. 581446), nella liquidazione delle spese processuali si terrà conto solo di detta attività.

13. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’attività rispettivamente svolta dalle parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della Groupama Assicurazioni Spa, liquidandole in Euro 2.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori come per legge, e in favore degli altri controricorrenti Comune di Giardini Naxos, Carige Assicurazioni S.p.A. e T.M., liquidandole per ciascuna parte in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA