Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15122 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7711-2005 proposto da:

F.A. DITTA in persona dell’omonima titolare sig.ra

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PRINCIGALLI VINCENZO

LEONARDO;

– ricorrente –

e contro

FI.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2004 del GIUDICE DI PACE di BARLETTA,

depositata il 31/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Ditta F.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Fi.Fr. avverso la sentenza del Giudice di pace di Barletta n. 456/04 che, pronunciando in via equitativa, ha dichiarato non fondata e non provata la domanda proposta per il pagamento della somma di L. 1.344.589, oltre interessi, rivalutazione e spese per la fornitura di articoli idrico- sanitari per la ristrutturazione di uno studio dentistico ed, in subordine, per arricchimento senza causa.

11 convenuto aveva disconosciuto qualsiasi rapporto con la ditta e contestato l’ingiustificato arricchimento per essere stato danneggiato dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa incaricata.

La sentenza fa riferimento ad un accordo tra il convenuto e l’impresa edile Fi.Gi. per un ammontare complessivo di L. 62.471.950 oltre eventuali varianti, oneri fiscali e la fornitura dei pezzi sanitari da effettuarsi dal committente; ritiene provata la circostanza che l’acquisto dei materiali di cui si lamenta il mancato pagamento fu effettuato presso la ditta dall’architetto G., direttore dei lavori, con assegno emesso dalla ditta appaltatrice Fi.Gi.; riferisce di fatture a nome dell’impresa, escludendo qualsiasi rapporto tra attrice e convenuto e resperibilità dell’azione di indebito arricchimento “quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito”.

La ricorrente denunzia con due motivi, rispettivamente: 1) violazione del seguente principio generale: dovere generale di correttezza nelle relazioni privatistiche, richiamando la deposizione dell’architetto G. circa l’incarico da parte del convenuto per gli acquisti e le bolle di consegna; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice sostiene che “il committente … si è limitato a demandare all’impresa l’acquisto di quell’altro materiale necessario alla realizzazione di altre opere non previste al momento della contrattazione”, deduzione contrastante con la dichiarazione G..

Va preliminarmente considerato che, stando alle affermazioni della stessa ricorrente ed alle conclusioni riportate in sentenza, la domanda era relativa al pagamento della somma di Euro 694,42 per saldo fornitura di merce, oltre al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa ed, in via subordinata, per indebito arricchimento, ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. con interessi e rivalutazione.

Ne deriva che, per il cumulo delle domande, era superato il limite per la decisione secondo equità ed andava proposto appello (Cass. 31.7.2006 n. 17456). Anche a voler ritenere che il mezzo prescelto sia derivato dalla qualificazione della sentenza, pronunciata “in via equitativa”, va considerato, del pari, inammissibile ove si consideri che risulta non conforme ai principi particolari che regolano l’impugnazione di dette sentenze, che, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell’art. 360 c.p.c. anche (con riferimento al n. tre dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, de diritto comunitario, dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge;

mentre sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per nullità attinente alla motivazione solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o comunque inidonea ad evidenziare la “ratio decidendi”.

Nella specie, esclusa, in relazione ai riportati criteri, qualsiasi ipotesi di violazione di legge utilmente deducibile, dacchè le norme invocate non rientrano in alcuna delle categorie sopra identificate, ed essendo stata censurata l’impugnata sentenza erroneamente, per quanto dedotto, sotto il profilo riconducibile ai principi da considerarsi informatori della materia (che vanno espressamente indicati in concreto e non solo con richiami di carattere generale, specificando come la regola equitativa individuata dal G.P. si ponga in contrasto con essi – Cass. 11.1.05 n. 382), non ricorre neppure l’ipotesi di dedotti vizi di motivazione a loro volta riconducibili entro gli indicati limiti dell’impugnabilità ex art. 111 Cost.. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice a quo all’assunta decisione risulta sufficiente, basata su considerazioni del tutto condivisibili in ordine alla valenza oggettiva e logica da attribuire ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, operato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito, a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune anche dalle censure ordinariamente ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

Se a ciò si aggiunge che la sentenza ha valorizzato la circostanza che l’acquisto fu fatto dall’architetto con assegno della ditta appaltatrice cui furono intestate le fatture, diventa irrilevante chi incaricò l’architetto ed il luogo di destinazione dei beni indicati nelle bolle di consegna, essendo plausibile che anche le opere extra contratto e le relative anticipazioni effettuate dall’impresa dovevano dalla stessa essere addebitate e richieste al committente.

Va, comunque, considerato che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 e ss. c.p.c.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno) e non del contenuto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole ipotesi residuali in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (Cass. S.U. 16.6.2006 n. 19317).

In definitiva il ricorso vai dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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