Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15122 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15122 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
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sul ricorso 10199-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che la rappresenta e difende giusta
procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DE SIO CIRO;
– intimato avverso la sentenza n. 530/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 14/10/2013, depositata il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Antonio Baccari difensore della ricorrente che si riporta al ricorso e
chiede l’accoglimento.

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Data pubblicazione: 17/07/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud ricorre contro il sig. Ciro De Sio per la cassazione della sentenza con cui
la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha annullato una iscrizione
ipotecaria e due cartelle esattoriali alla stessa presupposte ritenendo che l’Ufficio non

Regionale ha ritenuto invalida la notifica di tali cartelle effettuata mediante deposito in
casa comunale ex art. 60 dpr 600/73 argomentando che dalla relata della notifica non
emergeva se l’irreperibilità del destinatario “fosse temporanea o meno”, né risultando
documentate “previe ricerche atte ad escludere in concreto la reperibilità del
destinatario”.
Il ricorso si fonda su tre mezzi.
Il primo mezzo, riferito all’articolo 360 numero 5 c.p.c., denuncia il vizio di omesso
esame di fatto decisivo in cui il giudice territoriale sarebbe incorso omettendo di
esaminare la documentazione prodotta dal Concessionario, consistente nella
“attestazione del messo notificatore”, nella “verifica anagrafica”, nella “relata di
notifica” e nell’ “avviso di deposito”.
Il secondo mezzo, riferito all’articolo 360 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione falsa
applicazione degli articoli 60 dpr 600/73 e 140 cpc in cui il giudice territoriale sarebbe
incorso giudicando illegittima la notifica delle cartelle mediante deposito delle stesse
in casa comunale, ancorché il contribuente risultasse irreperibile all’indirizzo che il
messo notificatore aveva verificato essere quello della di lui residenza anagrafica.
Il terzo mezzo, pur esso riferito all’articolo 360 numero 3 c.p.c., si fonda sul
presupposto della validità della notifica delle cartelle impugnate e denuncia la
violazione dell’articolo 21 D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa giudicando ammissibile la relativa impugnazione dopo il decorso di
giorni sessanta dalla suddetta notifica.
Il contribuente non si è costituito in sede di legittimità e la causa è stata discussa alla
pubblica udienza del 22.4.2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due mezzi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, la
difesa erariale censura la sentenza gravata, sia sotto il profilo del vizio di omesso
esame di fatti decisivi, sia sotto il profilo del vizio di violazione di legge, perché sul
Ric. 2014 n. 10199 sez. MT – ud. 22-04-2015
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avesse offerto la prova della notifica di dette cartelle. La Commissione Tributaria

presupposto della mancata documentazione delle ricerche compiute dal messo
notificatore per attestare lo stato di irreperibilità assoluta del contribuente, ha giudicato
invalida la notifica delle cartelle de quibus, effettuata nelle forme di cui all’articolo 60
dpr 600/73.
Secondo la ricorrente, l’espletamento delle suddette ricerche da parte del messo
notificatore risulterebbe dalla produzione nel giudizio di merito della “verifica
anagrafica” effettuata da medesimo messo notificatore; verifica dalla quale emergeva

come l’indirizzo in cui il messo aveva tentato la notifica coincidesse con la residenza
anagrafica del contribuente stesso.
La doglianza della ricorrente va disattesa, avendo questa Corte recentemente precisato,
con l’ordinanza n. 24260/14, che “È illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti
tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60,
primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo
notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è
situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche
compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo
all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art.
140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato
all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso
del giudizio.”

Da tale principio, a cui il Collegio intende dare conferma e seguito,

discende che, laddove il messo notificatore abbia omesso di dare conto delle
ricerche svolte per verificare se il contribuente si fosse trasferito fuori Comune o
avesse cambiato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, la prova delle

circostanze da cui dipende la legittimità della procedura notificatoria di cui
all’articolo 60 dpr 600/73 – vale a dire l’ irreperibilità assoluta del contribuente o
il suo trasferimento in altro Comune – non può essere fornita nel corso del
giudizio.
I primi due mezzi di ricorso vanno pertanto rigettati.

Egualmente da rigettare è il terzo mezzo, con il quale la ricorrente lamenta la
violazione dell’articolo 21 D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa mancando di rilevare la tardività del ricorso introduttivo del
contribuente rispetto alla data di notifica della cartelle impugnate; tale mezzo, infatti,
non è pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata, in quanto presuppone un
giudizio di validità della notifica delle cartelle che non è contenuto nella sentenza
gravata.
Ric. 2014 n. 10199 sez. MT – ud. 22-04-2015
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Cv

In definitiva il ricorso v rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.
Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi
l’intimato costituito.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2015
Il Cons. estensore

Ai sensi dell’articolo 13, comma l quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della

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